TAR Catania, sez. III, decreto presidenziale 2020-07-10, n. 202002599

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, decreto presidenziale 2020-07-10, n. 202002599
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002599
Data del deposito : 10 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2020

N. 00779/2020 REG.RIC.

N. 02599/2020 REG.PROV.PRES.

N. 00779/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2020, proposto da
S M, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E P e G C, rappresentati e difesi dagli avvocati R V S e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R V S in Catania, Via Balduino 25;

C M e M Sle, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

degli atti indicati in ricorso.

Vista l’istanza di discussione da remoto presentata in data 8 luglio 2020 e l’opposizione depositata in data 9 luglio 2020;

Ritenuto che l’istanza debba essere accolta, non potendo escludersi, in astratto, che la parte ricorrente, a parte le deduzioni di contenuto più strettamente giuridico sulle questioni di rito, possa evidenziare nel corso della discussione orale circostanze che giustifichino la rimessione in termini;

Si rappresenta, al riguardo, quanto segue: 1) può anticiparsi sin da ora che la discussione della causa si terrà alle ore 10.45 circa e che, per quanto attiene alle specifiche modalità del collegamento (che, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, avverrà mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020), la Segreteria provvederà a trasmettere tempestivamente apposita comunicazione;
2) all’inizio dell’udienza o della camera di consiglio i difensori dovranno: - dichiarare di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa;
- esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera a, e 7 del citato Regolamento UE 2016/679: - dichiarare di voler dar corso all’udienza da remoto, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
- dichiarare che quanto accade nel corso dell’udienza o della camera di consiglio non è visto, né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all’udienza;
- impegnarsi a non effettuare le registrazioni di cui all’art. 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.134 del 22 maggio 2020;
- dichiarare di non utilizzare la messaggistica istantanea interna al suddetto applicativo e comunque altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai presenti partecipanti all’udienza o alla camera di consiglio;
- esibire il tesserino di iscrizione all’Albo o altro documento di identità, qualora i difensori non siano conosciuti personalmente dall’Ufficio;
c) si precisa sin da ora che i difensori, una volta introdotti nella sala virtuale d’udienza, non dovranno abbandonarla al termine della discussione della causa (né durante il collegamento), poiché essi saranno “rimossi” dalla sala a cura del Segretario o del Presidente secondo le istruzioni che sono state impartite per esigenze di sicurezza e riservatezza delle informazioni;
d) al termine della discussione i difensori dovranno dichiarare che non vi è stata alcuna interruzione del collegamento e di aver potuto seguire per intero la discussione stessa.

Si aggiunge, inoltre, che ciascuna delle parti avrà a disposizione orientativamente sette minuti per illustrare le proprie difese, precisandosi, ovviamente, che l’intero Collegio sarà già perfettamente a conoscenza di tutti gli scritti e di tutti gli atti depositati, con la conseguenza che dovrà essere evitata la ripetizione di atti, fatti o argomentazioni già desumibili dallo studio del fascicolo. A ciascuna delle parti sarà, poi, concessa un’eventuale replica che, orientativamente, non potrà eccedere i tre minuti.

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