TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-11-19, n. 201802194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-11-19, n. 201802194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201802194
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2018

N. 02194/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01423/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2018, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M in Catania, corso Italia 46;

contro

Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso il suo studio;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

G M, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23;

per l'annullamento

A) dei seguenti atti, provvedimenti e verbali:

1) della proclamazione degli eletti alla carica di consiglieri comunali di Ragusa, avvenuta il 2 luglio 2018 (contenuta nel verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Elettorale redatto all'esito del turno di ballottaggio dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ragusa), nella parte in cui non comprende il signor R A, secondo candidato più votato della lista “Ragusa Prossima” (nonché, nella parte in cui comprende invece il signor G M, candidato più votato della lista “Insieme”);

2) del predetto verbale delle operazioni elettorali redatto dall'Ufficio Centrale Elettorale all'esito del turno di ballottaggio della predetta elezione e del verbale delle operazioni elettorali redatto dal medesimo Ufficio all'esito del primo turno elettorale della stessa elezione, nelle parti d'interesse e in particolare a) nelle parti in cui la soglia di sbarramento del 5 per cento per le liste viene quantificata tenendo conto soltanto dei voti di lista piuttosto che di tutti i voti validi espressi dagli elettori anche soltanto a favore di un candidato alla carica di Sindaco, b) nelle parti in cui viene ammessa all'assegnazione dei seggi la lista “Insieme”, che al contrario andava esclusa per mancato superamento della soglia di sbarramento del 5 per cento dei “voti validi”;
c) nelle parti in cui, in conseguenza, si tiene conto dei 1607 voti attribuiti alla lista “Insieme” ai fini della determinazione della cifra elettorale e dei quozienti elettorali del gruppo di liste collegate al candidato Sindaco Maurizio Tumino;
d) nelle parti in cui, per l'effetto, si attribuisce 1 seggio anziché nessuno alla predetta lista “Insieme” collegata al candidato Sindaco Maurizio Tumino;
e) nelle parti in cui, per converso, si attribuisce 1 seggio anziché 2 alla lista “Ragusa Prossima” collegata al candidato Sindaco G M;

3) nonché ai fini di cui sopra, di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, anche di natura istruttoria, antecedenti o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati, ivi espressamente compresi, ove occorra, per quanto d'interesse ed in relazione ai motivi di ricorso: a) il modello n. 41 – CS – anno 2018 del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché i modelli 42-CS e 42-CS/1 inerenti i prospetti dei quozienti per il riparto dei seggi rispettivamente tra le liste e gruppi di liste collegate e di quelli all'interno dei gruppi di liste collegate, b) tutte le determinazioni assunte dall'Ufficio Elettorale Centrale Elettorale in ordine alla determinazione dei voti validi ai fini del calcolo della predetta soglia di sbarramento del 5 B) per la declaratoria della spettanza di un ulteriore seggio e quindi di due seggi alla lista “Ragusa Prossima” collegata al candidato Sindaco G M, con la consequenziale proclamazione alla carica di consigliere comunale di Ragusa del signor R A (con la correzione dei risultati elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti, nei termini sopra indicati e di seguito meglio specificati).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa, di G M e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 la dott.ssa M S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente espone che il 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del Sindaco di Ragusa.

Il ricorrente è stato candidato alla carica di Sindaco ed ha conseguito un totale di 5.262 voti, insufficienti per consentirgli l’accesso al turno di ballottaggio, svoltosi tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti: Giuseppe Cassì e Antonio Tringali.

L’ufficio centrale elettorale ha altresì individuato le liste che hanno conseguito una cifra elettorale inferiore al 5% del totale dei voti validi riportati da tutte le liste, procedendo alla loro esclusione ed alla contestuale ammissione delle altre liste (tra cui la lista “Insieme”) al riparto dei seggi.

Ad esito dello svolgimento del turno di ballottaggio, in data 25/6/2018 l’Avv. Giuseppe Cassì è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Ragusa.

Ciò premesso, le doglianze del ricorrente dott. Massari concernono la modalità di calcolo della soglia di sbarramento del 5 per cento che, secondo parte ricorrente, andrebbe operato con riferimento al totale dei voti validi espressi per le liste e per i candidati a sindaco, e non già con riferimento alle sole liste. L’applicazione di tale criterio di calcolo, argomenta il ricorrente, consentirebbe l’attribuzione di un secondo seggio alla lista “Ragusa Prossima”, collegata al candidato Sindaco (odierno ricorrente) G M.

Il criterio di calcolo della clausola di sbarramento prospettato dal ricorrente, infatti, escluderebbe dalla ripartizione dei seggi la lista “Insieme” (a cui appartiene il controinteressato M), che non raggiungerebbe la soglia di sbarramento del 5%, perdendo il seggio.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente lamenta, dunque, la violazione dell’art. 4, comma 3-bis, della L.R. siciliana n. 35/1997: la clausola di sbarramento del 5% avrebbe dovuto essere calcolata sul totale dei voti validi espressi per le liste e per i candidati a Sindaco e non sul totale dei voti validi espressi in favore delle liste.

Il ricorrente precisa che il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa siciliana andrebbe superato alla luce della modifica della normativa elettorale siciliana (L.R. n. 17/2017 che ha introdotto l’effetto “trascinamento” del voto di lista in favore del Sindaco collegato alla lista).

Si sono costituite in giudizio entrambe le Amm.ni intimate.

L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Comune di Ragusa, dopo aver premesso che viene impugnato un atto adottato dall’Ufficio Centrale Elettorale, ma formalmente riferibile all’Ente comunale della cui elezione si tratta, si rimette alla decisione di questo Tribunale.

Si è costituito in giudizio anche il controinteressato, il quale formula eccezioni in rito e nel merito.

In particolare, osserva che l’utilità concreta che il ricorrente spera di ottenere con il ricorso consiste nell’assegnazione di un secondo seggio in favore della lista “Ragusa Prossima” a lui collegata quale candidato Sindaco, con la proclamazione a consigliere comunale di Ragusa del signor R A in sostituzione del Sig. M (controinteressato).

Ma l’accoglimento del ricorso non potrebbe, comunque, recare alcun vantaggio al ricorrente.

L’applicazione del diverso criterio di calcolo della clausola di sbarramento del 5%, infatti, se da un lato effettivamente determinerebbe la perdita del seggio per il controinteressato, dall’altro non consentirebbe l’attribuzione di un secondo seggio alla lista “Ragusa Prossima” collegata al candidato Sindaco G M.

Secondo il controinteressato, il ricorrente erra nel riportare il numero dei seggi da ripartire tra le liste di minoranza, indicando il numero 9 anziché il numero 8 espressamente riportato negli atti impugnati (doc. 2 della produzione del controinteressato, pag. 48-49) e non fornisce alcuna prova concreta che il seggio sarebbe spettato al Sig. R A della lista “Ragusa Prossima”.

Anzi, il seggio ipoteticamente lasciato libero dalla lista “Insieme” verrebbe attribuito al Movimento 5Stelle e non già alla lista Ragusa Prossima.

Con conseguente inammissibilità del ricorso.

Nel merito il controinteressato contesta la fondatezza del ricorso, in quanto ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l’inciso 5% dei voti validi espressi, contenuto nell’art. 4, comma 3-bis, della L.R. n. 35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, sulla quale non influisce la modifica legislativa regionale richiamata dal ricorrente, che non riguarda l’art. 4, comma 3-bis, della L.R. n. 35/1997, sulla cui presunta violazione risulta incentrato il ricorso;
il testo di tale disposizione, infatti, è rimasto del tutto inalterato.

Argomenta ancora il controinteressato che, anche dopo la riforma della legge regionale siciliana, l’effetto “trascinamento” non è bidirezionale ma solo monodirezionale: dal voto alla lista deriva automaticamente il voto al Sindaco collegato a quella lista ma non anche il contrario.

Il ricorrente replica alle eccezioni del controinteressato con memoria.

Le parti hanno ulteriormente discusso la causa nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018;
quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I Preliminarmente si dispone l’estromissione dal giudizio dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in quanto privo di legittimazione passiva nel giudizio elettorale in epigrafe.

II Il Collegio ritiene di prescindere dalla questione di inammissibilità del ricorso prospettata dal controinteressato, ritenendo il ricorso infondato.

La Legge regionale 15/09/1997, n.35, all’art. 4 (relativo alla elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), comma 3 bis, nel testo vigente dal 2008, stabilisce che “non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi”.

Occorre ricordare che la Giurisprudenza amministrativa siciliana ha costantemente ritenuto che, ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l'inciso “5% dei voti validi espressi”, contenuto nell'art. 4 comma 3-bis, l. reg. Sicilia n. 35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci.

Ad esempio, questo TA.R., sez. II, con decisione del 7/11/2013, n. 2654 (sebbene riferita al sistema elettorale anteriore alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 17 dell'11 agosto 2016) ha supportato tale interpretazione nella considerazione dell’ autonomia (all’epoca assoluta) fra l'elezione del Sindaco e quella del Consiglio Comunale, con particolare riferimento alla carenza di trascinamento — in favore della lista collegata — del voto espresso per il solo Sindaco, con la conseguenza che <l'elettore che abbia espresso il voto di preferenza solo in favore del candidato Sindaco, ……, decide consapevolmente di non partecipare al procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio Comunale, di talché non si comprende perché il suo voto dovrebbe essere considerato, ai fini dell'individuazione della soglia di sbarramento, per determinare in che modo debba essere composto l'organo consiliare alla cui elezione il soggetto non ha — volontariamente — partecipato>.

A ben vedere, tale ragionamento mantiene la propria attualità anche nel vigore del nuovo sistema.

Infatti, secondo la pregressa disciplina ciascun elettore esprimeva separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata;
il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estendeva al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estendeva alla lista collegata.

Nell’attuale sistema, come rimarcato dal controinteressato, è stato introdotto l’effetto “trascinamento” del voto di lista in favore del Sindaco collegato alla lista, ma non del voto in favore del Sindaco alla lista, dato che l’elettore può votare apponendo un segno anche solo esclusivamente sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, nel qual caso il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono.

Cioè, anche dopo la riforma della legge regionale siciliana, l’effetto “trascinamento” non è bidirezionale ma solo monodirezionale: dal voto alla lista deriva automaticamente il voto al Sindaco collegato a quella lista, ma non anche il contrario.

Ma poiché il voto per il sindaco non si estende alla lista collegata, detto voto non può essere conteggiato ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento.

Non vi è infatti ragione per ritenere che ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, ai voti validi espressi per le liste debbano sommarsi quelli espressi per i candidati sindaci.

D’altra parte, se si conteggiasse il voto al solo sindaco che non si è comunicato alla lista, si darebbe rilievo a una volontà non espressa dell’elettore, che può (legittimamente) decidere, come con la previgente normativa, di non votare alcuna lista.

Da qui la perdurante attualità dell’orientamento di questo Tribunale, secondo il quale l’opzione interpretativa (oggi riproposta dal ricorrente) comporterebbe l’inammissibile conseguenza di far conteggiare, ai fini dell'individuazione della soglia di sbarramento, e cioè al fine di determinare in che modo debba essere composto l'organo consiliare, voti volontariamente non espressi per l’elezione di tale organo.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso.

III. La difficoltà interpretativa discendente dalla sovrapposizione normativa giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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