TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-11-07, n. 201302654
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N. 02654/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2013, proposto da:
G M, rappresentata e difesa dall’Avv. A C, con domicilio presso lo stesso, in Catania, Via G. Carnazza 51;
contro
- Comune di Belpasso, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. P P L V, con domicilio presso lo stesso, in Catania, Viale XX Settembre 19;
- Ministero dell’Interno (Prefettura di Catania), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- Santonocito Giuseppe Rocco, non costituito in giudizio;
nei confronti di
- V F, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Scuderi, con domicilio presso lo stesso, in Catania, Via V. Giuffrida 37;
- Guglielmino Davide, Licandri Salvatore, Pecorino M. Moreno, Sinitò Sebastiano, Moschetto Carmelo, Prezzavento Antonino, Vitaliti Gino, Laudani Angelo, Di Mauro Antonino, Murabito Giuseppa, Lo Castro Antonino, Aiello Maria Luisa, Cutrona Antonella, Pappalardo Salvatore Alfio, Lipera Aurora, Piana Giuseppe Lucio e Santonocito Massimo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
“in parte qua”, delle operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Belpasso del 9 e 10 giugno 2013 e, specificamente, del verbale modello 41-CS delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale approvato il 12 luglio 2013 e del verbale modello 41_Sb delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale approvato il 12 luglio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Belpasso, del Ministero dell’Interno e di V F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la ricorrente ha parzialmente impugnato le operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Belpasso del 9 e 10 giugno 2013 e, specificamente, il verbale modello 41-CS delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale approvato il 12 luglio 2013, il verbale modello 41_Sb delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale approvato il 12 luglio 2013, chiedendo la sua proclamazione alla carica di Consigliere Comunale.
Nel ricorso si espone che: a) l’Ufficio Elettorale, ai fini del calcolo dei voti validi cui riferire la percentuale del 5% ai sensi dell’art. 4, terzo comma-bis, legge regionale n. 35/1997, ha tenuto conto dei soli voti validi in cui era stata espressa una preferenza per le liste dei candidati al Consiglio comunale e non di quelli in cui era stata espressa la sola preferenza per il candidato Sindaco;b) l’Ufficio Elettorale ha, quindi, ritenuto che la lista “Il megafono Lista Crocetta” avesse superato, con 744 voti, la soglia di sbarramento (atteso che 744 è pari al 5,01% dei 14.849 voti validi) ed ha proclamato eletta la controinteressata quale candidato più votato di tale lista;c) computando anche i voti di preferenza per il solo candidato Sindaco si giunge, invece, ad un totale di 15.502 voti validi, con la conseguenza che la soglia del 5% non sarebbe superata dalla lista “Il megafono Lista Crocetta”;d) non ammettendo al riparto dei seggi consiliari la lista “Il megafono Lista Crocetta”, la ricorrente verrebbe proclamata Consigliere Comunale in quanto secondo candidato più votato della lista “Rinnovare Belpasso”.
Con unico motivo di gravame la ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 4, terzo comma-bis, legge regionale n. 35/1997, della Circolare Assessoriale n. 6/2012 e della nota assessoriale n. 7836 dell’8 maggio 2012, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento , osservando che: a) la giurisprudenza (Tar Catania, II, n. 2400/2011, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 273/2013, nonché Consiglio di Stato, V, n. 802/2012) ha affermato che il computo per l’attribuzione del premio di maggioranza deve essere riferito alla somma dei voti validi espressi per le liste e di quelli espressi soltanto in favore del candidato Sindaco;b) tale soluzione è anche indicata nella Circolare Assessoriale n. 6/2012;c) quando il legislatore ha inteso operare particolari distinzioni ha utilizzato l’espressione “cifra elettorale” (Cons. St., V, n. 3021/2010);d) l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dà luogo ad un unico fatto, di talché non è possibile calcolare artatamente due diverse soglie di voti validi (Cons. St., V, n. 1360/2013);e) risulterebbe incostituzionale vanificare la volontà dei cittadini che hanno inteso votare per il solo candidato Sindaco.
Il Comune di Belpasso, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che: a) per effetto dell’art. 1 legge regionale n. 6/2011, il voto espresso soltanto per la lista di candidati al Consiglio Comunale non si estende al candidato Sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato Sindaco non si estende alla lista collegata ;b) non è, quindi, più possibile esprimere, con unico voto, la preferenza sia per il Sindaco che per la lista, risultando superato il cosiddetto “effetto di trascinamento” precedentemente in vigore;c) ne consegue che, ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento, deve tenersi conto dei soli voti validi espressi in favore delle liste;d) tale soluzione è conforme alle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.
La controinteressata Fiorella Vadalà, costituitasi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, ha chiesto in subordine il suo rigetto nel merito e ha proposto ricorso incidentale, osservando che: a) il ricorso non era stato notificato alla lista “Il Megafono Lista Crocetta”;b) l’elezione del Consiglio è ormai del tutto autonoma da quella del Sindaco;c) in tal senso si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 468/2011;d) il Tar di Catania, Sezione II, n. 2569/2012, ha affermato che, anche ai fini del premio di maggioranza, occorre tener conto dei soli voti validi espressi in favore delle liste;e) tale soluzione è perfettamente coerente con i principi costituzionali;f) con recente sentenza n. 2437/2013, la Sezione III del Tar di Catania ha affermato che, ai fini della soglia di sbarramento, devono computarsi i soli voti di preferenza per le liste;g) le liste elettorali “Rinnovare Belpasso”, “Aurora Belpassese” e “Belpasso prima di tutto” avrebbero dovuto essere escluse dalla competizione elettorale.
Nella pubblica udienza del 6 novembre 2013, sono stati sentiti i difensori delle parti.
In particolare, il difensore della ricorrente ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso incidentale.
Il difensore del Comune di Belpasso, a sua volta, ha eccepito l’inammissibilità, la tardività (risultando incostituzionale l’art. 129 c.p.a. nella parte in cui non prevede anche per l’illegittima ammissione delle liste il procedimento contemplato dalla disposizione indicata per i provvedimenti di esclusione), nonché l’infondatezza del ricorso incidentale.
La causa è stata, quindi. trattenuta in decisione.
Il ricorso principale è manifestamente infondato e, conseguentemente, quello incidentale è manifestamente inammissibile, di talché il Collegio può prescindere da ogni altra questione e, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, c.p.a., neppure è tenuto a disporre eventuali integrazioni del contraddittorio.
Vanno richiamate, innanzitutto, le condivisibili affermazioni contenute nella recente sentenza n. 2437/2013 della Sezione III del Tar di Catania, che si trascrivono nel seguito in corsivo.
Come già osservato da questa Sezione con sentenza n. 4405/2010 (confermata in appello dal C.g.a. con sent. n. 468 del 30 giugno 2011) la norma regionale che esclude dalla distribuzione dei seggi le liste che non hanno conseguito il 5% del totale dei voti validi espressi, proprio mediante il preciso riferimento alla percentuale di sbarramento per le “liste” è prova testuale ed evidente che la locuzione “totale dei voti validi” va intesa come totali dei voti espressi a favore delle liste.
Anche “sul piano logico - prosegue la sent. 4405 cit. - la disposizione normativa riportata si riferisce, chiaramente, al totale dei voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, per la semplice constatazione che il voto per il sindaco non si propaga alla lista collegata ... Di ciò è consapevole il cittadino elettore, e nei casi in cui questi decida liberamente di votare per il solo candidato sindaco, opera una precisa scelta politica che implica il rifiuto del voto per qualsiasi lista;sicché sarebbe contrario a tale implicita ma chiarissima volontà di voto procedere alla sommatoria di voti postulata in ricorso” ai fini del calcolo della soglia di sbarramento stabilità per le liste. La sentenza in parola ha rilevato altresì, che:
- “… nel caso prospettato vengono in rilievo due distinte manifestazioni di voto che sono normativamente, funzionalmente e politicamente non omogenee, e che pertanto non possono ritenersi ammesse a sommatoria”;
- …il comma 4 dell’art.