TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500055
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00055/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2007 REG.RIC.
N. 00284/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2007, proposto da:
N V, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F Avv. in Salerno, Via Agostino Nifo n. 2;
contro
Comune di Pollica, Soprintendenza Beni Arch. Paesaggio Patr. Storico e Demoetn.;Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2012, proposto da:
V N, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F Avv. in Salerno, Via Agostino Nifo n. 2;
contro
Comune di Pollica in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Amico, con domicilio eletto presso Giuseppe D' Amico Avv. in Salerno, Via Dogana Vecchia n. 40;Responsabile U.T. del Comune di Pollica, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Salerno e Avellino;Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1619 del 2007:
del provvedimento n. 4877/2007 dell’U.T. Comune di Pollica, relativo a diniego di condono ambientale;del provvedimento n. 15706/2007 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Salerno e Avellino;
del provvedimento prot. 175/2008 dell’U.T. Comune di Pollica;del provvedimento n. 29044/2007 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimoni storico artistico ed etnoantropologico di Salerno e Avellino;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
quanto al ricorso n. 284 del 2012:
della relazione di sopralluogo n. 7368/2011 dell’U.T. Comune di Pollica, con la quale si è dedotto che il ricorrente non ha dato esecuzione all'ordinanza di demolizione n. 60/2009;della nota n. 7390/2011 di trasmissione della relazione di sopralluogo;dell’ordinanza si demolizione n. 60/2009 del Responsabile U.T. Comune di Pollica;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comune di Pollica in persona del Sindaco p.t .;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 23 settembre 2003, il sig. V N, odierno ricorrente, otteneva dal Comune di Pollica il permesso di costruire n. 31, avente come oggetto la realizzazione di una vasca interrata per raccolta dell’acqua nel fondo di sua proprietà, sito alla località Scaravitoli.
In data 11 dicembre 2003, il Comune di Pollica rilasciava al sig. N il permesso di costruire n. 52, in variante al precedente, per “ diversa ubicazione ” della vasca per raccolta acqua;risulta dalla richiesta presentata che tale vasca “ si rende necessaria onde sfruttare l’acqua a vantaggio delle colture praticate in azienda ”, che essa sarà “ eseguita interamente nel terreno…con solaio in laterocemento ” e che “ soprastante il solaio, sarà rimesso nuovamente il terreno rimosso ”, “ il tutto senza alterazione dello stato dei luoghi, in quanto non vi saranno modifiche alla profilatura del terreno ”.
In data 3 maggio 2004, il ricorrente presentava comunicazione di inizio dei lavori (prot. n. 3575);in data 16 giugno 2004, il direttore dei lavori comunicava l'ultimazione degli stessi in conformità al progetto approvato (prot. n. 3575).
In data 13 gennaio 2005, da sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale risultava che sulla proprietà del sig. N erano stati realizzati i seguenti abusi edilizi:
a. un corpo di fabbrica di m 10 x 5, in calcestruzzo armato, avente altezza interna di m 2,70, portato alla luce mediante la rimozione del terreno circostante;
b. sul prospetto valle del corpo di fabbrica, due vuoti per predisposizione porta e uno per finestra;sui prospetti laterali, altri tre vuoti per predisposizione finestre;
c. sul retro del manufatto, uno sbancamento di terreno e travi di fondazioni con una platea in calcestruzzo, per una superficie di circa mq. 50;
d. sul retro del fabbricato, predisposizione di un muro di contenimento in calcestruzzo armato, con ferri di armatura parzialmente posti in opera;
e che la struttura si presentava al grezzo, priva di ogni finitura.
Sempre in data 13 gennaio 2005, il Responsabile U.T.C. di Pollica emetteva l'ordinanza n. 5, di sospensione dei lavori, notificata il giorno stesso al sig. N.
In data 18 gennaio 2005, il sig. N dichiarava di aver sospeso i lavori e chiedeva di poter ripristinare lo stato dei luoghi (prot. n. 393).
In data 31 gennaio 2005, il sig. N presentava istanza di “ condono ambientale ”, ai sensi della legge n. 308/2004 per gli abusi realizzati (prot. n. 736), come sopra descritti.
Riferisce il Comune di Pollica che, in data 5 gennaio 2006, con nota n. 507, la Soprintendenza di Salerno esprimeva per la prima volta parere contrario in merito all'istanza prodotta dal sig. N. E che in data 28 febbraio 2006, il sig. N chiedeva il riesame del diniego di condono ambientale (prot. n. 1767).
In seguito a ciò, in data 30 marzo 2007, con nota n. 15706, la Soprintendenza esprimeva parere contrario in merito all'istanza di riesame del condono prodotta dal sig. N.
In data 22 giugno 2007, con nota n. 4877, il Responsabile U.T.C., “ ritenuto di doversi attenere al parere contrario espresso dalla Soprintendenza ”, emetteva provvedimento di diniego del condono ambientale.
In data 20 luglio 2007, il sig. N presentava nuova richiesta di riesame della pratica di condono ambientale (prot. n. 5752), “ avendo apportato delle modifiche al progetto di completamento ”.
Con un primo ricorso, notificato l’11 ottobre 2007 e depositato il 24 ottobre successivo, il sig. N impugnava, davanti a questo Tribunale, il diniego di condono ambientale n. 4877/2007, in una al parere contrario n. 15706/2007.
Nelle more del giudizio, con nota n. 29044 del 24 ottobre 2007, in riscontro alla richiesta di riesame, la Soprintendenza comunicava che “ le modifiche introdotte nell’ipotesi di completamento non sono tali da consentire una revisione ” del parere n. 15706 del 30 maggio 2007 già reso e da intendersi perciò “ integralmente richiamato ”.
In data 9 gennaio 2008, con nota n. 175, il Responsabile U.T.C. reiterava il provvedimento di diniego del condono ambientale ai sensi della legge n. 308/2004.
Con motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2008 e depositati il 21 marzo successivo, il sig. N chiedeva l’annullamento del provvedimento n. 175/2008 e del parere n. 29044/2007.
In data 7 maggio 2009, l’U.T.C. a seguito di nuovo sopralluogo nell’area del sig. N, riscontrava che sul manufatto, già oggetto di richieste di condono come sopra enunciate, erano stati effettuati ulteriori lavori:
a. infissi esterni, posa in opera di pavimenti, rivestimenti, impianti elettrico ed idrico e di un bagno completo di tutti gli accessori;
b. antistante e ai due lati del manufatto, una platea in cls avente forma irregolare e una superficie di circa 100 mq per un’altezza media fuori terra di cm 15;
c. recinzione del terreno mediante posa in opera di pali in legno, infissi al suolo, rete metallica plastificata e telo ombreggiante verde, in fase di ultimazione;
d. in prossimità della strada che costeggia la proprietà, un getto in cls per una superficie di circa mq. 30 destinato (secondo dichiarazioni del sig. N) alla posa di un cancello in legno per ultimare l'opera di recinzione.
Dopo la diffida verbale dall’eseguire ulteriori lavori, contestuale al sopralluogo, in data 14 maggio 2009 il Responsabile dell’U.T.C. emanava l’ordinanza n. 34, di sospensione dei lavori.
In data 16 giugno 2009, veniva data al sig. N comunicazione di avvio del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione agli abusi constatati in sede di sopralluogo del 7 maggio 2009.
In data 1° settembre 2009, il Responsabile U.T.C. adottava l’ordinanza n. 60, notificata il 9 settembre successivo, con la quale, in applicazione dell’art. 167, d.lgs. n. 42/2004, e dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, si ordinava al sig. N di provvedere, entro il termine di giorni novanta dalla data di notifica, alla rimozione delle opere edili abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.
In data 11 agosto 2011, veniva inviata al sig. N (con nota n. 7390) la relazione di accertamento della inottemperanza (n. 7368/2011) alla ordinanza n. 60/2009, riscontrata in sede di sopralluogo effettuato il 9 agosto precedente.
Con ricorso notificato il 10 febbraio 2012 e depositato il 24 febbraio successivo, il sig. N chiedeva l’annullamento del provvedimento n. 7368/2011, della nota n. 7390/2011, dell’ordinanza n. 60/2009.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di dover preliminarmente procedere alla riunione dei giudizi nn. 1619/2007 e 284/2012, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Le doglianze di parte ricorrente sono infondate e devono essere respinte.
Occorre premettere che al momento dell’entrata in vigore della legge n. 308/2004 l’art. 181, d.lgs. n. 42/2004, così disponeva: “ 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato ”.
Il legislatore del 2004 interviene su tale dettato normativo sottraendo alla rilevanza penale i c.d. “abusi minori”. E lo fa:
- per il passato, concedendo il c.d. condono ambientale (art. 1, co. 37, 38, 39);
- per il futuro, introducendo i commi 1- ter e 1- quater nell’art. 181, d.lgs. n. 42/2004 (art. 1, co. 36, lett. c).
La Cassazione chiarisce da subito che entrambe le discipline hanno il medesimo ambito di applicazione. In particolare, con riferimento al condono ambientale, precisa che:
- “ in tema di tutela del paesaggio, ai fini dell'applicabilità del cosiddetto condono paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall'art. 32, co. 2, lett. a) d.lgs. n. 269/2003, ai sensi del quale, nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria ” (sez. III, sent. n. 45597/2007);
- “ il condono [di cui alla legge n. 308/2004, art. 1, commi 37, 38 e 39] è configurato come diretto agli interventi minori, che sono appunto quelli identificati nell'art. 181, comma 1-ter, i quali possono essere oggetto, se l'interessato attiva la procedura di cui al comma 1-quater, di una valutazione ex post che ne accerti la limitata incidenza sull'assetto ambientale così come vincolato ”;
- sono interventi minori quelli “ caratterizzati da un impatto sensibilmente più modesto sull'assetto del territorio vincolato … i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli illegittimamente realizzati … quelli che abbiano comportato l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica … e quelli che costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ex D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 ”;
- “ se è vero che il legislatore non fornisce, contestualmente, una definizione del concetto di superfici utili in modo espresso, peraltro, alla luce della ratio normativa di preservazione dello status quo ambientale e mediante altresì una logica contestualizzazione - ogni concetto giuridico è pragmaticamente relativo al contesto in cui opera -, il suo significato è agevolmente identificabile in una immutazione stabile dell'assetto territoriale attuata a discapito della vincolata conformazione originaria, dalla quale nettamente prescinde, non integrandone alcuna specie di manutenzione…né occorre, peraltro, accertare che, la superficie utile realizzata, per essere qualificabile come tale, debba inferire un concreto pregiudizio all'assetto territoriale in cui viene inserita, poiché il concetto deve essere rapportato alla natura del reato di cui circoscrive la sanatoria postuma, e il d.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1, è un reato di pericolo ” ( ex multis Cass. pen., III, sent. n. 44189/2013).
Orbene, tali presupposti non ricorrono nella fattispecie in esame, nella quale l’immutazione dello stato di fatto è tanto stabile quanto radicale, vertendosi nella trasformazione di una vasca interrata per la raccolta dell’acqua in un fabbricato fuori terra per civile abitazione.
In particolare, l’istanza di condono ambientale da parte dell’odierno ricorrente ha come oggetto le opere abusive rilevate nel sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale del 13 gennaio 2005: lo sbancamento del terreno circostante la vasca interrata (la quale soltanto era stata assentita), necessario a portare alla luce il corpo di fabbrica;la platea in calcestruzzo, il muro di contenimento, le nuove superfici utili (nell’accezione sopra illustrata) derivate dalla diversa fruibilità del manufatto, e di cui sono prova i “ due vuoti per predisposizione porta e uno per finestra ” e “ sui prospetti laterali, altri tre vuoti per predisposizione finestre ”.
Sicché non può fondatamente sostenersi, come vorrebbe parte ricorrente, che “ viene in rilievo un piccolissimo manufatto che si estende su un unico piano ”, senza incorrere in una rappresentazione affatto parziale della realtà.
Non convince dunque il ricorrente quando afferma che “ non è possibile non considerare gli effetti della legittima esistenza del corpo di fabbrica che determina l’inutilità di riportare la prescrizione urbanistica, avendo il competente Comune effettuato tale valutazione al momento della costruzione ” (pag. 7 e 8 del ricorso dep. il 24 ottobre 2007). Né laddove sostiene che trattasi di condono per opere eseguite su immobile esistente e che vengono in rilievo solo opere di rifinitura – addirittura migliorative per il paesaggio circostante – del corpo di fabbrica legittimamente realizzato.
La valutazione del Comune – in sede di rilascio del p.d.c. – aveva infatti ad oggetto un’opera diversa, completamente interrata e del tutto impercettibile dall’esterno (come dichiarato dallo stesso ricorrente nella relazione tecnica allegata alla richiesta di p.d.c. in variante).
Mentre l’opera per la quale viene chiesto il condono ambientale è il risultato di un rilevante sbancamento del terreno, circostante la vasca, per il quale nessun permesso è stato mai richiesto né rilasciato e che pertanto è totalmente abusivo.
La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che non possa ravvisarsi un abuso minore nelle opere di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, atteso che esse incidono sullo stesso tessuto urbanistico del territorio e ne alterano la morfologia.
Anche dopo le modifiche introdotte all’art. 181 lo sbancamento senza autorizzazione di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico configura il reato ivi previsto: la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi (in tal senso, Cass. pen., III, sent. n. 48479/2011).
Nemmeno è ravvisabile, nell’impugnato diniego di condono, il lamentato difetto di istruttoria, atteso che le determinazioni dell’Amministrazione seguono apposito e documentato sopralluogo del 13 gennaio 2005 svolto dall’U.T.C. di Pollica.
La disciplina del condono ambientale non ha mutato i parametri per il rilascio del parere soprintendentizio, che resta legato alla compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico.
Orbene, nell’impugnato parere n. 15706/2007, la Soprintendenza muove dalle seguenti premesse:
- la località interessata dall’intervento ricade nella perimetrazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, giusta d.P.R. 5 giugno 1995, patrimonio dell’Unesco;
- l’intervento ricade in ambito di particolare pregio ambientale-paesaggistico, costituito dal contesto collinare e destinato dal vigente Piano regolatore comunale a “ zona M verde privato di tutela ”, che “ comprende le aree inedificate private, che per motivi di tutela delle visuali panoramiche e prospettiche, della configurazione degli spazi urani, della qualità insediativi, della sicurezza residenziale, debbono essere nella misura massima possibile conservate e mantenute nella condizione di aree verdi e permeabili con la presenza di arbusti, nonché di alberature con specie decorative e/o da frutto obbligatoriamente autoctone ”.
Tale richiamo alla destinazione urbanistica non vale a fondare la censura di sviamento di potere, sollevata dal ricorrente, costituendo piuttosto un elemento ad adiuvandum nell’apprezzamento della rilevanza paesaggistica del sito.
Di fatto, il parere negativo si fonda una serie di considerazioni, tutte afferenti all’area di competenza del Ministero:
a. l’intervento ha determinato rilevanti sbancamenti e movimenti di terra, resisi necessari per portare a emersione la struttura cementizia della vasca onde trasformarla in civile abitazione (e altri ne renderà necessari laddove dovesse essere portata a compimento la previsione di trasformare il manufatto in civile abitazione, così come indicato nel progetto di completamento che ipotizza la realizzazione di viabilità di accesso e di muri di contenimento);
b. le opere oggetto di sanatoria consistono nell’abusiva realizzazione di un manufatto interamente in calcestruzzo cementizio armato di circa 150 metri cubi, realizzato in variazione essenziale (per le ragioni sopra esposte, non può in questo caso parlarsi di abuso minore) rispetto all’autorizzazione originariamente rilasciata dal comune di Pollica (n. 52/2003) per la costruzione di una vasca di raccolta acque, completamente interrata;
c. la stabilizzazione e il completamento dell’intervento abusivo introdurrebbero un elemento di notevole alterazione del paesaggio collinare, incidendo negativamente sull’immagine paesaggistica del sito;
d. ciò vanificherebbe anche le specifiche disposizioni dello strumento urbanistico, che in questa sede vengono richiamate in considerazione della coincidenza dei fini, i.e. la tutela del paesaggio e la garanzia dell’equilibrato rapporto tra aree edificate e aree verdi.
Quanto all’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. art 167, d.lgs. n. 42/2004, esso costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’ottenimento del condono ambientale.
Nemmeno rileva – ai fini della asserita illegittimità del provvedimento – il richiamo alla necessità, da parte del Comune, di disporre la demolizione: in disparte ogni valutazione di merito, tale indicazione da parte della Soprintendenza non ha natura provvedimentale e non risulta immediatamente lesiva degli interessi del ricorrente.
Deve infine essere respinta la censura di carenza di motivazione della determinazione comunale di diniego del condono, attesa la congruità del rimando al contrario parere soprintendentizio, le cui conclusioni il Comune ha del tutto ragionevolmente ritenuto di per sé impeditive di una decisione favorevole all’istante.
Quanto alla integrità del contraddittorio procedimentale – che il ricorrente asserisce violata in relazione sia all’art. 7 sia all’art. 10- bis , legge n. 241/1990, in occasione del diniego n. 4877/2007 come del n. 175/2008 – rileva il Collegio che:
a. i provvedimenti adottati scaturiscono da due richieste di riesame (n. 1767/2006 e n. 5752/2007) e da successive integrazioni documentali richieste dalla Soprintendenza (note nn. 8117 e 1239/2007) e soddisfatte dal ricorrente (nn. 1181 e 10289/2007);sicché, al di là dell’elemento formale, la partecipazione del sig. N all’azione amministrativa deve ritenersi non solo assicurata in potenza ma altresì dispiegata in atti;
b. l’Amministrazione ha dimostrato in sede processuale che i provvedimenti adottati giammai avrebbero potuto avere esito favorevole all’istante, risultando esclusa in maniera evidente la natura di “ abusi minori ” delle opere realizzate;sicché, in applicazione dell’art. 21- octies della stessa legge n. 241/1990, non può essere ritenuta la illegittimità dei provvedimenti impugnati.
La infondatezza dei vizi allegati in ordine al primo ricorso rende ragione del rigetto delle censure di illegittimità derivata contenute nel ricorso per motivi aggiunti.
Del pari infondata è la doglianza di difetto di motivazione del diniego di condono n. 175/2008, fondato sul parere n. 29044/2007, in relazione al diverso progetto di completamento presentato dal ricorrente, che prevede il parziale interramento del manufatto e la ricostruzione del declivio naturale, riducendo al minimo la visibilità del costruito.
Osserva infatti correttamente la Soprintendenza che qualunque parere in sede di istanza di condono non avrebbe potuto essere commisurato ad altro che all’esistente, non rilevando al riguardo possibili interventi futuri.
Gli impugnati provvedimenti, dunque, fondandosi nella sostanza su un (legittimo) diniego di riesame, hanno contenuto meramente confermativo dei precedenti, dei quali mutuano la legittimità.
In ordine alla impugnazione della ordinanza di demolizione n. 60/2009, notificata il 9 settembre 2009, il ricorrente invoca la rimessione in termini per errore scusabile dovuto alla omessa indicazione, all’interno del provvedimento, della possibilità di impugnazione, dell’Autorità cui ricorrere, del termine entro cui presentare gravame, in violazione del’art. 3, co. 4, legge n. 241/1990.
L’istanza non può trovare accoglimento. Come rilevato anche dalla difesa del Comune, “ la disposizione di cui al citato art. 3, co. 4, secondo cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, è norma di natura procedimentale, che impone all'Amministrazione, nell'ambito del più generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa, un dovere di cooperazione con il privato, al fine di agevolarlo nell'individuazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per la tutela delle proprie posizioni soggettive, ritenute lese da tale azione. La prescrizione in parola è preordinata essenzialmente…a facilitare il destinatario nell’individuazione del soggetto competente a pronunciarsi e dei termini per la proposizione delle impugnative, specie nei settore in cui tale ricerca appare più difficile;pertanto, essa non può estendere i propri effetti in ambito esclusivamente processuale, nel quale, anzi, i termini e le modalità dell'azione sono già analiticamente e cogentemente disciplinate dalle norme di settore ”;inoltre “ per la sua inosservanza non è prevista alcuna espressa sanzione ” (Cons. di Stato, Ad.plen. n. 2/2001).
Sicché “ le ipotesi in cui l'amministrazione, venendo meno al dovere di cooperazione, ometta di indicare al privato i termini e l'autorità cui ricorrere, possono, bensì costituire presupposto per un errore scusabile in sede processuale, sempre che, tuttavia, nei singoli casi sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto. In caso contrario, tale inadempimento formale si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dall'onere (anch'esso gravante, in eguale misura, sul destinatario medesimo) di ottemperare alle prescrizioni vincolanti delle leggi dello Stato, regolarmente promulgate e, pertanto, assistite dalla presunzione legale di conoscenza, che è, tuttora, a fondamento dell’esigibilità dell’osservanza dei precetti giuridici ”;“ opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico ” (Cons. St., VI, sent. n. 4623/2014).
Orbene, nessuna giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto può trovare riscontro nel caso in esame, avendo il ricorrente già proposto ricorso davanti a questo Tribunale in relazione alla medesima vicenda.
In disparte la tardività del ricorso, deve comunque rilevarsi l’infondatezza dei motivi di illegittimità introdotti dal ricorrente in relazione all’ordinanza n. 60/2009:
- le opere sanzionate con l’ordinanza di demolizione sono state realizzate in assenza di titolo edilizio e in carenza di nulla osta paesaggistico;
- la domanda di condono ambientale, comunque riguardante solo una parte delle opere abusive di cui è ordinata la rimozione (quelle realizzate prima del 2005), è stata (legittimamente, come si è acclarato) rigettata dal Comune di Pollica sulla scorta del parere negativo della competente Soprintendenza;
- gli interventi sanzionati, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non possono in alcun modo essere considerati pertinenze dell’unico immobile regolarmente assentito ( i.e. la vasca interrata per la raccolta dell’acqua), avendo dato luogo, a seguito della rimozione del terreno circostante alla vasca, a un organismo edilizio del tutto nuovo, a destinazione abitativa, che, in contrasto con le disposizioni urbanistiche vigenti, costituisce volumetria non consentita in “ zona M verde privato di tutela ”;
- il provvedimento sanzionatorio costituisce atto dovuto e vincolato, in relazione all'accertata abusività della costruzione;
- nel provvedimento, gli abusi sono adeguatamente qualificati attraverso la indicazione delle norme giuridiche violate (art. 31, d.lgs. n. 380/2001;artt. 146, 159, 167, d.lgs. n. 42/2004);
- l’U.T.C. ha congruamente motivato i ordine alla scelta del tipo di sanzione da irrogare, laddove rileva che “ è interesse pubblico primario ed insopprimibile, non solo ristabilire la legalità violata, quanto restituire l'area alla sua originaria fruibilità e godibilità, anche da un punto di vista paesistico ;… che, pertanto, per tali motivi si ritiene più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, disporre…la demolizione a spese del contravventore dell'opera realizzata in carenza di idoneo nulla osta ex art.159, d.lgs. n. 42/2004…anche in considerazione che le opere, come realizzate, non possono essere oggetto di sanatoria… ”;
- l’invocato art. 34, cco. 2, d.P.R. n. 380/2001, che esclude la demolizione che colpisca anche le parti legittimamente realizzate, non può trovare applicazione al caso in esame, nel quale il ripristino della situazione conforme ai titoli abilitativi rilasciati vorrebbe il fabbricato nuovamente interrato attraverso l’eliminazione (degli effetti) dell’avvenuto sbancamento.
Quanto, infine, alla relazione di accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione, per la quale il ricorrente eccepisce l’avvenuta notifica in luogo diverso da quello di residenza del ricorrente - che perciò ne ha avuto conoscenza solo in data 12 dicembre 2011 - come rilevato dalla difesa del Comune deve osservarsi che “ in presenza di abusivismo edilizio l'omessa tempestiva impugnazione del provvedimento demolitorio preclude la traslazione delle doglianze, che avrebbero potuto formularsi avverso di esso, nei confronti del successivo e consequenziale verbale di constatazione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, atto privo di autonoma attitudine lesiva. Infatti, l'atto con cui il Comune accerta l'inottemperanza ad un ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva ha efficacia meramente dichiarativa, limitandosi ad esternare e formalizzare effetti già verificatisi in base allo stesso ordine … e al decorso del termine ivi fissato… pertanto, è questo l'atto che va ritenuto immediatamente lesivo e con la cui impugnazione l'interessato deve tutelare le proprie ragioni, mentre il verbale con cui viene accertata la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione rappresenta un mero atto endoprocedimentale avente contenuto conoscitivo e di accertamento di un fatto storico, inidoneo, di per sé, a ledere situazioni giuridiche ” (T.A.R. Salerno, I, sent. n. 1419/2014).
Per completezza, si rileva infine che comunque - anche a voler considerare autonomamente impugnabile il verbale di inottemperanza all’ordine di demolire - dovrebbe ritenersi infondata pure la censura relativa alla circostanza che il ricorrente sarebbe stato impossibilitato ad adempiere all’ordine di demolizione, a causa del sequestro penale cui l’immobile era sottoposto.
È infatti pacifico in giurisprudenza che “ l'esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune ex art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: infatti il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione, atteso il disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p. L'interessata avrebbe dunque potuto, e dovuto, attivarsi positivamente al fine di rimuovere l'abuso realizzato in violazione del vincolo paesaggistico, per cui il provvedimento di sequestro penale a nulla rilevava sul piano della legittimità del provvedimento di demolizione ” (Cons. di Stato, IV, sent. n. 1994/2014).
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene di dover:
a) respingere il ricorso avverso il provvedimento n. 4877/2007 dell’U.T. Comune di Pollica, il provvedimento n. 15706/2007 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Salerno e Avellino;il provvedimento n. 175/2008 dell’U.T. Comune di Pollica;il provvedimento n. 29044/2007 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Salerno e Avellino;
b) dichiarare irricevibile il ricorso avverso l’ordinanza n. 60/2009 dell’U.T. Comune di Pollica;
c) dichiarare inammissibile il ricorso avverso la relazione di sopralluogo n. 7368/2011 dell’U.T. Comune di Pollica e la relativa nota di trasmissione n. 7390/2011.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.