TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-01-15, n. 202400009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-01-15, n. 202400009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400009
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00009/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2020, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G M R e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Gualdo Tadino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Sindaco del Comune di Gualdo Tadino, in persona del titolare pro tempore della carica ed in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell’Amministratore giudiziario di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, avente ad oggetto ordine di smaltimento di rifiuti stoccati presso i capannoni della ditta “-OMISSIS-”;

- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, avente ad oggetto il differimento dei termini di esecuzione di quanto previsto dall’ordinanza n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gualdo Tadino e del Sindaco del Comune di Gualdo Tadino in qualità di Ufficiale di Governo;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 1.08.2020 e depositato il 16.09.2020, i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, il Sindaco del Comune di Gualdo Tadino, vista la nota prot. n. -OMISSIS- del Comando Carabinieri per la tutela ambientale – Nucleo operativo ecologico di Perugia, ha ingiunto al sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta -OMISSIS-, ed alla dott.ssa -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratrice giudiziaria della medesima società, la rimozione e lo smaltimento o avvio a recupero di tutto il materiale combustibile rinvenuto all’interno dei capannoni della ditta -OMISSIS-, in uso a -OMISSIS-.

Secondo i ricorrenti, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di legittimazione passiva del sig. -OMISSIS-, per omessa notificazione degli stessi alla sig.ra -OMISSIS-, socia unica di -OMISSIS-, nonché per difetto di motivazione, violazione delle norme sul procedimento amministrativo e difetto di istruttoria in ordine alla destinazione dei beni alla lavorazione presso l’impianto di -OMISSIS- ed alla loro sottoposizione al sequestro preventivo imposto dall’Autorità giudiziaria.

2. – Si sono costituiti per resistere al ricorso tanto il Comune di Gualdo Tadino quanto il Sindaco dello stesso Comune, nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

L’Amministrazione comunale, con produzione del -OMISSIS-, ha documentato il decesso del sig. -OMISSIS-, avvenuto il-OMISSIS-, ed il fallimento della società -OMISSIS-, di cui il sig. -OMISSIS- era legale rappresentante, per effetto della sentenza del Tribunale di Perugia, sez. fall., n. -OMISSIS-.

3. – Con ordinanza n.-OMISSIS-, questo Tribunale amministrativo regionale ha disposto una verificazione, incaricando i Carabinieri per la tutela dell’ambiente, Nucleo operativo ecologico di Perugia, di eseguire un nuovo sopralluogo presso i capannoni della ditta -OMISSIS- onde verificare la perdurante presenza dei rifiuti oggetto delle impugnate ordinanze.

4. – L’attività istruttoria è stata espletata dai Carabinieri, che in data -OMISSIS- hanno depositato relazione delle attività accertative condotte, nella quale si dà conto della parziale rimozione dei rifiuti oggetto delle ordinanze impugnate e della circostanza che, con sentenza di condanna del -OMISSIS-, il Tribunale di Perugia ha definito il procedimento penale n. -OMISSIS-, disponendo la confisca del materiale già oggetto di sequestro e il relativo smaltimento.

5. – Il ricorso è stato trattenuto in decisione una prima volta all’udienza pubblica del -OMISSIS-. Dopo il passaggio in decisione della causa, con ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il collegio ha rilevato la sussistenza di seri dubbi in ordine alla procedibilità del ricorso alla luce dell’intervenuta confisca del materiale in sequestro disposta con la sentenza del Tribunale penale di Perugia del -OMISSIS-, assegnando alle parti il termine per presentare memorie vertenti su quest’unica questione.

Il solo Comune di Gualdo Tadino ha depositato memoria.

6. – Successivamente, nella camera di consiglio riconvocata del -OMISSIS-, il Tribunale ha rilevato l’impossibilità della definizione del giudizio se non previa rimessione della causa sul ruolo e fissazione di una nuova udienza di discussione, essendosi reso necessario, nelle more della riconvocazione della camera di consiglio, un mutamento della composizione del collegio.

7. – In vista della discussione della causa, il solo Comune di Gualdo Tadino ha depositato memoria.

8. – All’udienza pubblica del 9 gennaio 2024, il collegio, come da verbale, ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Quindi, viste le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. – Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’interruzione del giudizio alla luce delle circostanze documentate dal Comune di Gualdo Tadino con la produzione del -OMISSIS-.

9.1. – La materia dell’interruzione del processo amministrativo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 79 cod. proc. amm.

Secondo l’art. 300, primo comma, c.p.c., se la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale « si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti ».

La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che « in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione » (Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30383).

È stato altresì precisato dalla giurisprudenza civile che « ai fini della declaratoria dell’interruzione del processo per la morte della parte non è sufficiente la mera conoscenza dell’evento comunque acquisita, né la produzione del certificato di morte effettuata dal procuratore della controparte costituita, essendo invece necessario che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 300 c.p.c., il procuratore della stessa parte deceduta lo dichiari in udienza o notifichi alle altre parti » (Corte app. Messina, sez. I, 5 aprile 2022, n. 223).

Perché si produca l’effetto interruttivo del giudizio determinato dalla morte della parte costituita occorre, dunque, che la dichiarazione dell’evento che ne costituisce la causa sia fatta (in udienza o tramite atto notificato) dal procuratore della stessa parte, non assumendo rilevanza l’eventuale dichiarazione proveniente dai procuratori di altre parti.

Tale conclusione risulta avvalorata dalla previsione di cui all’art. 300, quarto comma, c.p.c., come sostituito dall’art. 46, comma 13, della legge n. 69/2009, che assegna rilevanza, ai fini dell’interruzione del processo, anche alla documentazione dell’evento interruttivo prodotta dall’altra parte, ma solo « Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace », con esclusione, dunque, della parte costituita.

9.2. – Nel caso di specie, la morte del sig. -OMISSIS- è stata documentata dalla sola difesa dell’Amministrazione comunale resistente, e non dai procuratori della parte ricorrente.

Pertanto, la stessa documentazione non può determinare l’interruzione del presente giudizio, e ciò anche senza considerare il fatto che la morte del sig. -OMISSIS-, se anche fosse stata ritualmente rappresentata in giudizio, avrebbe potuto determinare al più l’interruzione parziale dello stesso, essendo il ricorso proposto anche dalla sig.ra -OMISSIS-.

9.3. – Per quanto riguarda il riferito fallimento della società -OMISSIS-, deve osservarsi che il ricorso oggi in esame è stato proposto dal sig. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-, e non da -OMISSIS-, che quindi non assume la qualità di parte.

Infatti, il sig. -OMISSIS- ha agito in giudizio in proprio, non risultando che sia stata da lui spesa, né nella redazione del ricorso, né nel conferimento della procura ad litem , la sua qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS- Anzi, la circostanza che il sig. -OMISSIS- abbia agito nel suo proprio interesse, e non nell’interesse ed in rappresentanza della società, risulta confermata dal primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del proprio difetto di legittimazione ad essere destinatario dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti.

La sig.ra -OMISSIS-, a sua volta, ha agito quale socia della società -OMISSIS-, società che, destinataria dell’ordinanza di cui si controverte, è ente dotato di soggettività giuridica autonoma e distinta anche dal soggetto (persona fisica o giuridica) che ne sia unico socio.

Dunque, non risultando la società -OMISSIS- parte del presente giudizio, il suo intervenuto fallimento non può determinare l’interruzione dello stesso ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c.

10. – La confisca dei beni di proprietà della società -OMISSIS- per effetto della sentenza del Tribunale penale di Perugia del -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- non può determinare, poi, l’improcedibilità del ricorso.

Infatti, al di là del fatto che manca agli atti la prova della definitività della citata sentenza penale e della conseguente espropriazione dei beni per effetto della confisca, deve essere ribadito che tale espropriazione, quand’anche definitiva, si sarebbe prodotta nei confronti della società -OMISSIS-, e non degli odierni ricorrenti.

11. – Deve, invece, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Come si evince dal provvedimento impugnato, l’ordine di rimozione dei rifiuti è stato impartito alla società -OMISSIS-, ovvero, come si legge nel testo del provvedimento, « al Sig.-OMISSIS- (…) in qualità di legale rappresentante della ditta -OMISSIS- » e « alla Dott.ssa -OMISSIS- (…) in qualità di Amministratore Giudiziario della società “-OMISSIS-” ».

Sia il sig. -OMISSIS- che la dott.ssa -OMISSIS-, dunque, sono evocati nel provvedimento non quali destinatari in proprio dell’ordine di rimozione dei rifiuti, ma quali organi (rispettivamente legale rappresentante e amministratore giudiziario) della società -OMISSIS-, ente dotato di autonoma soggettività giuridica e come tale destinatario dell’atto amministrativo costitutivo dell’obbligo avente ad oggetto la rimozione dei rifiuti.

Ne consegue che né il sig. -OMISSIS- (che, come si è esposto, ha agito dinnanzi a questo Tribunale senza spendere, né nella procura né nel ricorso, la qualità di legale rappresentante della società obbligata), né la sig.ra -OMISSIS- (che, come sopra evidenziato, ha agito come mera socia di -OMISSIS-) sono titolari del rapporto giuridico controverso nel presente giudizio, che fa capo unicamente, dal lato attivo, al Comune di Gualdo Tadino ed al suo Sindaco ai sensi dell’art. 192, comma 3, del dl.gs. n. 152/2006 e, dal lato passivo, ed alla società -OMISSIS-, che non è parte del giudizio.

I sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, pertanto, difettano della legittimazione a ricorrere per contestare la legittimità del provvedimento di cui qui si controverte.

12. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti.

13. – Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
non vi è luogo a provvedere con riguardo alla parte controinteressata, che non si è costituita in giudizio.

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