TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-10-20, n. 202202961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-10-20, n. 202202961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202961
Data del deposito : 20 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2022

N. 02961/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00367/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L D S in Palermo, Via Notarbartolo n. 5;

contro

Comune di Marsala, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di sanatoria n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 ottobre 2022 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-del 2 settembre 2014, il Comune di Marsala contestava al sig. -OMISSIS- l’esecuzione delle opere, eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, sul lotto di terreno sito in Marsala, -OMISSIS-, identificato nel catasto terreni nel foglio di mappa -OMISSIS-con le particelle -OMISSIS- e nel catasto fabbricati con la particella n. -OMISSIS-, di seguito descritte:

- fabbricato destinato a civile abitazione, difforme dai disegni, dalla documentazione fotografica e dalla relazione tecnica allegata alla concessione-OMISSIS- del 31 marzo 2004;

- rivestimento su tutto il perimetro esterno del fabbricato, ad esclusione del lato veranda, di rivestimento in muratura di segati di tufo, rifinito esternamente con ultimo strato di intonaco del tipo fine di colore bianco fino all’altezza dei solai;

- demolizione e ricostruzione di una veranda coperta, occupante una superficie coperta di mq. 21.

Con la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-del 2 settembre 2014, il Comune di Marsala contestava allo stesso -OMISSIS- l’esecuzione delle seguenti opere, realizzate sul lotto di pertinenza in assenza di titolo abilitativo:

- una tettoia che occupa una superficie di mq. 25,51 circa e un volume di mc. 58,68 circa;

- una veranda coperta chiusa da tre lati, che occupa una superficie di mq. 29,38 circa e un volume di mc. 85,20 circa;

- una veranda coperte aperta ai lati, che occupa una superficie di mq. 14,44 circa e un volume di mc. 38,48 circa;

- un vano avente una superficie di mq. 50,12 ed un volume di mc. 157,18;

- una piccola doccia esterna avente una superficie di mq. 1,00 (uno) e un volume di mc. 2,80 circa.

Sono, altresì, contestati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 47/1985: un pozzo d’acqua sprovvisto delle dovute autorizzazioni;
la pavimentazione di parte del lotto con mattoni in ceramica del tipo cotto e in parte con mattoni in cemento preconfezionati;
la recinzione realizzata in parte con muratura in conci di tufo e due cancelli in ferro.

Con determinazione n. 43 del 27 aprile 2015, il Comune di Marsala ordinava al sig. -OMISSIS- la demolizione delle opere di cui comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-del 2 settembre 2014, per la seguente motivazione: “ il fondo ricade entro la fascia di mt. 300 dalla battigia del mare, zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78 ”.

Con istanza prot. n. 76522 del 17 settembre 2015, il sig. -OMISSIS-, dichiaratosi responsabile dell’abuso, chiedeva al Comune il rilascio della concessione edilizia in sanatoria di cui all’art. 13 della L. n. 47/1985 (ex art. 36 D.P.R. 380/2001) per le opere contestate nelle due comunicazioni prot. nn.-OMISSIS-e -OMISSIS-del 2 settembre 2014.

Decorso il termine previsto dalla legge, l’istanza doveva intendersi respinta.

Avverso il diniego formatosi per silenzio, il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso, ritualmente notificato il 13 gennaio 2016 e depositato il successivo 10 febbraio 2016, articolando i seguenti motivi di censura:

- difetto di motivazione, poiché il ricorrente, deducendo sulla sussistenza della doppia conformità delle opere di cui è chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, sostiene di non aver avuto modo di comprendere le ragioni del rigetto formatosi per implicito;

- travisamento dei fatti, difetto di presupposto e carenza di istruttoria, in quanto per le modifiche al fabbricato sarebbe in corso il rilascio del nulla-osta da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, chiesto con istanza prot. n. -OMISSIS-del 23 marzo 2004 e, in ogni caso, il Comune avrebbe dovuto chiedere al privato la produzione del nulla osta e non sostituirsi con giudizio - necessariamente negativo, visto l’esito della pratica edilizia - di compatibilità paesaggistica.

Il Comune di Marsala, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza straordinaria del 10 ottobre 2022, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, al Collegio preme ribadire il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, seguito anche da questo Tribunale, secondo cui il silenzio serbato dal Comune sulla domanda di accertamento in conformità è qualificabile come silenzio provvedimentale, con contenuto di rigetto, e non come silenzio-inadempimento all’obbligo di provvedere (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2691);
in conseguenza, il suddetto silenzio non è inficiato da difetto di motivazione, trattandosi di fattispecie normativamente predeterminata (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 598): “ non sussistendo l'obbligo di un provvedimento espresso, non può conseguentemente sussistere quello di motivazione ” (da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 2389).

In altre parole, per impugnare vittoriosamente il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza ai sensi dell’art. 36 del D.P.R.-OMISSIS-0/2001, il ricorrente deve comprovare tutti i requisiti e i presupposti necessari (e vincolati) per ottenere la conformità postuma dell’immobile.

Nel caso che ci occupa, però, nella prodromica ordinanza di demolizione, cui è seguita l’istanza di accertamento in conformità impugnata nel presente giudizio, si indica espressamente quale unico elemento inficiante la legittimità delle opere realizzate ed ostativo del loro mantenimento l’assenza del nulla osta paesaggistico.

È pertanto la stessa Amministrazione che, nell’ambito del procedimento repressivo, indica al privato l’unico fatto impeditivo alla conservazione dell’utilità, implicitamente escludendo l’esistenza di ulteriori cause ostative.

Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e nei limiti infraindicati.

Se, infatti, l’unica ragione implicante il diniego per silentium dell’istanza di accertamento può rivenirsi nella mancata acquisizione del nulla osta paesaggistico deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.-OMISSIS-0/2001 (disciplina dello sportello unico), applicabile nella Regione Siciliana in quanto espressione di un principio generale di semplificazione, incombe sul Comune l’onere di acquisire “ gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 11).

Sul punto, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento in conformità presentata dal ricorrente, stante l’omessa acquisizione da parte dell’Amministrazione resistente del nulla osta paesaggistico di cui è onerata, fatte salve le ulteriori determinazioni della Pubblica Amministrazione.

In ragione delle peculiarità della controversia, le spese di lite possono compensarsi.

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