TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-21, n. 202300908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-21, n. 202300908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300908
Data del deposito : 21 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2023

N. 00908/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2022, proposto da
ET FO, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Maria Autelitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 717/2020 emessa dal Tribunale di Locri in data 02.11.2020, notificata in forma esecutiva il 09.12.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 23.05.2022 e depositato il 04.06.2022, la ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe emessa dal Tribunale di Locri, con cui l’Ente locale intimato è stato condannato ex art. 2051 c.c. al pagamento, in suo favore, della somma di € 9.957,62 a titolo di risarcimento dei danni (oltre al rimborso delle spese di lite per € 4.500,00 e di quelle per l’espletata CTU) per il sinistro verificatosi in data 29.05.2008 per fatto e colpa del Comune per cattiva o omessa manutenzione di un marciapiede pubblico.

2. Con la stessa sentenza il Tribunale condannava la Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa “ a rimborsare al Comune di Locri, a titolo di manleva, le somme che quest’ultimo deve pagare all’attrice a titolo di risarcimento danni e spese di giudizio ”.

3. La sentenza, notificata in forma esecutiva al Comune in data 09.12.2020, è passata in giudicato come da attestazione rilasciata il 13.04.2021 dalla competente Cancelleria e versata in atti.

4. La ricorrente precisa che, sebbene in data 31.05.2017 il Comune di Locri avesse dichiarato il dissesto e con d.P.R. dell’08.01.2018 si fosse insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, il ricorso non sarebbe inammissibile poiché la sentenza, di cui si chiede l’esecuzione, scaturirebbe da un giudizio promosso dall’interessata al fine di ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso subìti a causa di un sinistro occorso in data 29.05.2008, ma accertati successivamente alla dichiarazione del dissesto del Comune e quindi rientranti nella gestione ordinaria dell’Ente Locale e non in quella dell'organismo straordinario di liquidazione (OSL).

Più in particolare, la ricorrente richiama l’orientamento– sostenuto anche dalla Sezione- secondo cui qualora il fatto genetico del debito, per quanto antecedente al dissesto, non sia però un “ fatto e atto di gestione ”, come nel caso di obbligazione avente natura risarcitoria discendente da un illecito civile, la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto è passibile di esecuzione in via ordinaria, non trattandosi di un costo economico della gestione dissestata (in tal senso, v. TAR Reggio Calabria n. 696/2020).

5. Il Comune di Locri non si è costituito in giudizio.

6. Con ordinanza n. 273 del 27.03.2023 il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa che veniva perfezionato, a cura di parte ricorrente, in data 27.04.2023.

7. Nella perdurante assenza della costituzione delle parti intimate, la causa passava in decisione alla camera di consiglio del 4 ottobre 2023.

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Stabilisce l’art. 248, comma 2, D.lgs. n. 267 del 2000 che: a) dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive - incluso il giudizio in ottemperanza: sul punto, cfr. Cons.Stato, Sez. IV, n. 226/2012 e Sez. IV, n. 4772/2011 - nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione; b) le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

L’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 prevede, invece, che “ l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ”.

Tale norma ha subito un’integrazione ad opera dell’art. 5, comma 2, D.L. n. 80 del 2004 (convertito con L. n. 140 del 2004) che prevede che “ ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico ”.

La materia del contendere è stata oggetto di dubbi interpretativi, risolti, in fattispecie analoghe, pur se non coincidenti con la presente, dalle sentenze dell’Adunanza plenaria 5 agosto 2020 n. 15 e 12 gennaio 2022 n. 1.

Essa attiene sia all’interpretazione da riconoscere all’espressione “ atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ”, contenuta nell’art. 252 del TUEL, sia al significato da attribuire alla clausola normativa di tipo interpretativo del predetto disposto del TUEL, aggiunta dal citato decreto legge del 2004, secondo cui si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre (…) pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione.

In altri termini, posto che la linea temporale di demarcazione tra la competenza della gestione

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