TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-31, n. 202201799

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-31, n. 202201799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201799
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 01799/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D S in Palermo, via Sferracavallo 89/A;

contro

Comune di Agrigento in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Dirigente del Settore VII Urbanistica del comune di Agrigento non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento n. -OMISSIS- del 19/2/2013 del Dirigente del Settore Urbanistica di diniego della concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di una tettoia in legno che insiste su terreno di proprietà del ricorrente;

2) di ogni altro atto connesso a quello impugnato, ivi compresi i provvedimenti sanzionatori di demolizione dell'opera citata adottati precedentemente alla domanda di sanatoria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 maggio 2022 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-agisce per l'annullamento del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 21.02.2013, con cui il dirigente del settore urbanistica del comune di Agrigento ha respinto la richiesta di sanatoria, prot. n. -OMISSIS-del 19.07.2012, presentata dal ricorrente con riferimento ad una tettoia in legno con relativa piastra di fondazione realizzata senza titolo su un lotto di terreno sito in -OMISSIS-", in catasto al foglio n. -OMISSIS-.

2. Il gravato diniego è stato adottato dal Comune dopo la comunicazione del preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-del 13.11.2012 e nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente, atteso che queste ultime “ non rimuovono le motivazioni del preavviso di rigetto ”, con il quale veniva rilevato che “Il progetto è carente della verifica dei parametri edilizi, non distingue se l'intervento ricade in zona B3.3 o G3, non dà conto della doppia conformità urbanistica, né della conformità della destinazione di zona” .

3. Per chiedere l’annullamento del ridetto provvedimento di diniego e della precedente ordinanza n. -OMISSIS- del 18.05.2012, con cui era gli stata ingiunta la demolizione dell’opera abusivamente realizzata è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato in data 11.04.2013, depositato il 18.04.2013 ed affidato alle seguenti censure:

- Illegittimità del provvedimento di diniego per difetto di motivazione.

- Illegittimità derivata del provvedimento impugnato essendo l'opera compiuta soggetta ad autorizzazione. Applicabilità della sanzione pecuniaria (art. 37 del d.p.r. 380/2001 ex art. 10 l. 28/2/1985 n. 47).

3.1. Si duole parte ricorrente della carenza di motivazione del provvedimento gravato a cui farebbe difetto una motivazione giuridica e non stereotipata, come quella che invece lo sorreggerebbe. Il provvedimento impugnato, inoltre, non terrebbe conto della natura dell’abuso commesso e della precarietà della tettoia realizzata, che sarebbe soggetta ad autorizzazione e non a concessione, poiché riconducibile agli interventi edilizi minori assoggettabili non alla sanzione ripristinatoria ma a quella pecuniaria di cui all’art. 37 del DPR n. 380/2001. Sotto diverso profilo parte ricorrente lamenta, infine, che l’intervento realizzato sarebbe consentito ed ammissibile in relazione ai parametri del PRG vigente.

4. Il comune di Agrigento non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n.-OMISSIS-del 19 agosto 2021, il Presidente della Sezione ha disposto adempimenti istruttori in capo all’amministrazione intimata ed evidenziato la necessità “ che parte ricorrente precisi se permane l’interesse alla decisione del ricorso, ed aggiorni, ad oggi, la situazione relativa alla vicenda per cui è causa, comunicando eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso ”.

Il Comune non ha dato seguito all’ordinanza presidenziale.

In data 26.08.2021 parte ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione della causa, confermando che la situazione dei luoghi non è mutata.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 16 maggio 2022, svolta ai sensi del comma 4 bis dell’art. 87 del codice del processo amministrativo.

5. Il ricorso è infondato e va respinto.

Non possono essere condivise le doglianze con cui il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato che richiama specificamente quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di diniego della sanatoria che, come già ricordato, precisa gli elementi sostanziali di contrarietà alla normativa urbanistica che ostano all’accoglimento dell’istanza. La censura sotto questo profilo è dunque infondata, stante il granitico insegnamento della giurisprudenza amministrativa in forza del quale “ …nel provvedimento amministrativo la motivazione per relationem deve intendersi ammessa dall'art. 3, comma 3, della legge 241 cit. nelle ipotesi in cui, come nella specie, il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1299, e sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 542 )” ( Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 5990).

5.1. Per altro verso va rammentato che, come è noto (in termini, Consiglio di Stato sez. IV 7/09/2018 n. 5274), il permesso in sanatoria può essere concesso solo nel caso in cui l'intervento realizzato abusivamente risulti conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto, che alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda.

La doppia conformità è conditio sine qua non della sanatoria, e l'Amministrazione è dunque tenuta ad accertare i requisiti di assentibilità dell'intervento edilizio, sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i segmenti temporali considerati dalla legge, dovendo condurre, a tal fine, una valutazione rigidamente ancorata alle prescrizioni normative fissate dalla strumentazione urbanistica applicabile.

Il provvedimento con il quale viene scrutinata un’istanza di sanatoria possiede quindi un carattere oggettivo e vincolato, risultando del tutto scevro da apprezzamenti discrezionali.

Tanto premesso, proprio in ragione della ripetuta natura vincolata della verifica circa la conformità della richiesta di sanatoria alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, il provvedimento in questione non necessitava di altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell’istanza alle ripetute prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento dell'esame della domanda e al momento di realizzazione delle opere (in termini, da ultimo, Consiglio di Stato Sez. II, 6 marzo 2020 n. 1643 e 13 giugno 2019, n. 3972).

Nel caso di specie il preavviso di diniego, prot. -OMISSIS-del 13.11.2012, espressamente richiamato dal provvedimento impugnato, evidenziava in maniera perfettamente intellegibile che “ il progetto è carente della verifica dei parametri edilizi, non distingue se l'intervento ricade in zona B3.3 o G3, non dà conto della doppia conformità urbanistica, né della conformità della destinazione di zona”.

Rispetto a tali rilevi, con le osservazioni presentate in data 23.11.2012 (prot.-OMISSIS-) parte ricorrente si è limitata ad evidenziare la zona urbanistica in cui l’intervento è stato realizzato ed i parametri edilizi vigenti, senza argomentare in ordine all’esistenza del ridetto e prescritto requisito della doppia conformità legittimando conseguentemente il gravato diniego del permesso di costruire in sanatoria ed il precedente ordine di demolizione del manufatto abusivo, per altro impugnato tardivamente.

6. È infondata anche la doglianza con cui viene rivendicata la natura di “intervento edilizio minore” dell’opera abusivamente realizzata, che non avrebbe richiesto il permesso di costruire.

Risulta dalla documentazione in atti che parte ricorrente “… su una piattaforma di cemento armato di mq. 160 circa, sporgente dal piano di campagna da zero a m. 0,50 circa, ha realizzato un manufatto di mq. 50 circa per un'altezza di m. 3,50 circa al colmo e m. 2,70 circa alla gronda con struttura costituita da pilastri in legno fissati alla base con "scarpe" in ferro tassellate, travi in legno tassellate ai pilastri e con copertura a due falde spioventi costituita da perlinato …”.

In sostanza la tettoia, asseritamente precaria, è incardinata ad una base di cemento armato di 160 metri quadrati che sporge dal piano di campagna. In relazione ai metodi ed ai materiali utilizzati è dunque da escludere la precarietà dell’opera che, d’altra parte, lo stesso ricorrente contraddittoriamente evidenzia essere stabilmente destinata a soddisfare futuri utilizzi edificatori del terreno. Per altro verso appare evidente la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio realizzata con l’opera abusiva, che ha determinato una perdurante modifica dello stato dei luoghi integrando così la nozione di costruzione che avrebbe richiesto per la sua realizzazione il permesso di costruire.

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.

8. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esonera il Collegio dall’onere di provvedere sulle spese di lite.

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