TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-11-16, n. 201905392
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Pubblicato il 16/11/2019
N. 05392/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04731/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4731 del 2014, proposto da
T F, A F, F F, rappresentati e difesi dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria Tar Campania Napoli;
contro
Comune di Grumo Nevano in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, A V, con domicilio eletto presso lo studio Emanuele D'Alterio in Napoli, viale Gramsci n.19;
Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A D F, con domicilio eletto presso lo studio G C in Napoli, p.zza Matteotti,1 Avv. Provinciale;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n.7443 del 12.6.14 del Comune di Grumo Nevano di diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio prot. gen. n.19398 del 10.12.2004
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano in persona del Sindaco pro tempore e della Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, è stato impugnato il provvedimento di diniego prot. 7443 del 12 giugno 2014 all’istanza di concessione in sanatoria ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge con la L. 24 novembre 2003 n. 326, inoltrata in data 10 dicembre 2004 ed avente ad oggetto un locale con destinazione artigianale di circa 131,55 mq.
La domanda di annullamento è affidata alle seguenti censure: a) sull’istanza si sarebbe formato il silenzio assenso, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 37, del D.L. 269/2003 e dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001;b) il provvedimento sarebbe stato adottato senza il previo coinvolgimento della Regione proprietaria della strada (strada ex SS 162 “asse mediano”), sulla quale insiste il fabbricato e sulla base dell’illegittimo parere negativo della Provincia che avrebbe ritenuto non sanabile il manufatto, posto a distanza inferiore alla fascia di rispetto stradale di 40 mt;c) in ogni caso, l’amministrazione non avrebbe contemperato gli interessi in gioco, nonostante sulla medesima area insistano numerosi immobili sia a destinazione residenziale che produttiva, posti anche a distanza inferiore di quello in controversia rispetto alla strada.
Il ricorso è infondato.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché l’esistenza del vincolo conformativo nella zona di insistenza dell’immobile impedisce, anche a prescindere dalla natura non residenziale dell’immobile che comunque comporterebbe il diniego dell’istanza. (come osservato dalla giurisprudenza, l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 32 sopra citato induce a ritenere che la sanabilità delle opere con destinazione non residenziale deve intendersi limitata alle sole ipotesi di opere realizzate “in ampliamento” entro i limiti di cubatura ivi prescritti: cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2018, n.6855).
Come già osservato in un caso analogo dalla Sezione (sent. T.A.R. Napoli, II sez., 18 dicembre 2014, n. 6752) la strada ex SS 162 “Asse Mediano” possiede le caratteristiche di strada extraurbana di categoria “B” con conseguente applicazione dell’art. 26, comma 2, lett. b) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada ” che prevede il rispetto di una fascia di 40 metri dal confine stradale;vincolo come è noto da qualificarsi come conformativo che rende “ inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale ";divieto, inoltre, operante “ direttamente e automaticamente ", per cui "(...) una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, il parere dell'amministrazione sull'istanza di condono (ex art. 33 L. n. 47/1985) non potrebbe essere che negativo " (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3498 nonché, più recentemente, Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 347;id.: Sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6035;T.A.R. Napoli, sez. II, 26 settembre 2019, n.4584).
Ne consegue, pertanto, che le opere edificate senza titolo non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) del D.L. 269/2003, per il quale ha carattere ostativo al condono persino la sussistenza di vincoli sull’immobile che non comportino, come quello in esame, l'inedificabilità assoluta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4202;Sez. VI, 9 luglio 2018 n. 4171).
Va infine osservato, con riferimento al dedotto vizio di eccesso di potere per mancata valutazione degli interessi in gioco che l’amministrazione non è titolare di alcun potere discrezionale in ordine al rilascio del condono edilizio, i cui presupposti sono predeterminati dal legislatore e, in considerazione della natura derogatoria della relativa normativa, sono anche da interpretarsi in maniera restrittiva. La doglianza è pertanto infondata.
In conclusione, il ricorso va rigettato. La regolamentazione delle spese segue il principio di soccombenza con liquidazione contenuta nel dispositivo.