TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-08-16, n. 201901184
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2019
N. 01184/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2018, proposto da
F C, I P, rappresentati e difesi dagli avvocati A G, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecatini Terme, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M N, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua :
- della nota prot. 20.07.2018, n. 32945, del Responsabile Area Governo del Territorio del Comune di Montecatini Terme, comunicata in data 24.07.2018, con la quale è stata data notizia dell’avvenuta adozione dell’ordinanza 20.07.2018, n. 241, del medesimo Responsabile e relativa all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del Sig. M N;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. 08.10.2018, n. 44354, del Responsabile Area Governo del Territorio del Comune di Montecatini Terme, comunicata il 09.10.2018;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile, ivi comprese, per quanto occorrer possa, le note prot. 17.04.2018, n. 17225;04.07.2018, n. 29794;07.07.2018, n. 32291, del Comune di Montecatini Terme;nonché il parere legale, di incogniti data, autore e contenuto, richiamato nei provvedimenti di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montecatini Terme e di M N;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. M N, proprietario di una porzione di immobile posta al piano rialzato di un fabbricato sito in loc. Montecatini alto, in via Pietre Cavate n. 1, otteneva dal Comune di Montecatini Terme il rilascio di una concessione edilizia per la “ realizzazione di lavori di ristrutturazione unità immobiliare, costruzione locale tecnico, costruzione autorimessa e costruzione piscina scoperta ”.
I sig.ri F C e I P, proprietari della porzione posta al piano parzialmente interrato del fabbricato, impugnavano il predetto titolo edilizio di fronte a questo T.A.R. che, in parziale accoglimento del ricorso, annullava in parte qua la concessione edilizia n. 2003/0388 con sentenza 172/2006, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1654/2007.
In particolare le due decisioni accertavano l’illegittimità del titolo quanto al volume tecnico realizzato, confermando la regolare esecuzione delle altre opere realizzate con la concessione edilizia in parola.
Il Comune di Montecatini Terme emetteva di conseguenza il provvedimento
del 31.1.2008, n. 3558, applicando a carico del deducente la sanzione pecuniaria di € 10.380,46 ai sensi dell’art. 138 della l. reg. n. 1/2005, sanzione poi regolarmente corrisposta dall’interessato.
Detto provvedimento veniva contestato dai sig.ri C e P i quali assumevano che il Comune avrebbe dovuto irrogare una sanzione demolitoria e non quella pecuniaria.
Con sentenza n. 1479/2012 questo Tribunale accoglieva il ricorso annullando la sanzione pecuniaria e il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia (sentenza n. 1909/2017), statuiva che “ Le opere ritenute «successivamente» abusive dovranno essere demolite, rimanendo peraltro nella segnalata discrezionalità tecnica del Comune operare un’eventuale valutazione motivata, anche sulla scorta delle specifiche deduzioni dei destinatari della misura sanzionatoria, in ordine alla impossibilità materiale del ripristino ”.
Con nota del 20.6.2017, l’Amministrazione, in ottemperanza della suddetta sentenza, comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo volto all’emissione dell’ordinanza di demolizione del “volume tecnico”.
Il Sig. Nuti produceva articolate osservazioni allegando una relazione tecnica ove era dimostrata l’impossibilità di procedere alla demolizione del “volume tecnico” senza pregiudizio delle parti residue legittimamente realizzate e chiedeva, quindi, che fosse emessa una sanzione pecuniaria da compensarsi con l’importo di € 10.380,46 già pagato al Comune di Montecatini Terme in forza del provvedimento del 31.1.2008, n. 3558.
Rigettando il contenuto di tali controdeduzioni il Comune emetteva l’ordinanza del 20.7.2018, n. 241 con la quale, assumendo di aver eseguito verifiche strutturali per valutare la possibilità di rimuovere le porzioni di edificio realizzate in forza del titolo edilizio rilasciato e poi parzialmente annullato senza recare danno alla parte di immobile eseguita in conformità, ingiungeva la demolizione del volume tecnico ai sensi dell’art. 200, comma 3, della L.reg. 10.11.2014, n. 65, avvertendo che, in difetto, si sarebbe provveduto d’ufficio.
L’ordinanza veniva comunicata ai ricorrenti con nota del 20.7.2018, e con ulteriore missiva dell’8.10.2018, il Comune affermava che “ relativamente all’annullamento totale della c.e. n^ 2003/0388, si precisa che il Consiglio di Stato nella sentenza n^ 1654/2007, ha accolto unicamente i motivi di ricorso relativi alla natura del vano tecnico seminterrato e della necessità del consenso dei comproprietari per tale vano, in quanto addossato al muro comune. Pertanto l’ufficio, stante la motivazione della sentenza e acquisito parere legale, ha ingiunto la demolizione limitatamente alla parte delle opere per cui erano stati accolti i motivi di ricorso ”.
I ricorrenti ritenendo illegittimi i provvedimenti nella parte in cui non ordinano la demolizione anche delle opere ulteriori proponevano ricorso chiedendone l’annullamento e deducendo:
- Violazione dell’art. art. 38 D.P.R. 6.6.2001, n. 380, dell’art. 138 della l. reg. n. 1/2005 e dell’art. 204 della l. reg. n. 65/2014. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, errore, sviamento. Violazione ed elusione del giudicato.
Si costituivano in resistenza il Comune di Montecatini Terme e il sig. M N instando per la reiezione del gravame.
Nella pubblica udienza del 19 giugno 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
In limine litis va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla difesa dell’amministrazione, per non avere i ricorrenti espressamente impugnato l’ordinanza di demolizione 241/2018, conosciuta il 24.7.2018, limitandosi a contestare solo le note esplicative del Comune, di per sé prive di autonoma lesività.
L’eccezione va disattesa dovendo condividersi la tesi dei ricorrenti secondo cui l’individuazione dell’oggetto della domanda non deve avvenire in modo formalistico, essendo sufficiente che il contenuto dell’atto individuato sia tale da consentire al Giudice la precisa individuazione degli atti e dei provvedimenti impugnati.
Nel caso di specie, anche se formalmente non menzionata nell’epigrafe del ricorso, è palese l’intendimento dei deducenti di censurare anche l’ordinanza di demolizione n. 241/2018 nei cui confronti si appuntano le doglianze proposte.
Nel merito il ricorso è comunque infondato.
Con un unico, articolato motivo parte ricorrente lamenta che il Comune abbia voluto circoscrivere la sanzione demolitoria al vano tecnico, assumendo che l’originaria concessione edilizia sarebbe stata annullata solo per tale parte a seguito della sentenza 27.8.2012, n. 1479, di questo T.A.R., poi integralmente confermata in appello dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1909/2017.
In realtà, secondo la prospettazione dei deducenti, la sentenza del T.A.R. n. 172/2006, accogliendo entrambi i motivi di censura avrebbe statuito che anche le altre opere (ristrutturazione della copertura mediante la messa in opera di un cordolo perimetrale in cemento armato, riparazione di diversi muri portanti, sostituzione dei solai di sottotetto e allargamento sul tetto del comignolo esistente) sarebbero illegittime in quanto eseguite dal sig. Nuti senza il consenso dei comproprietari, trattandosi di parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 cod. civ.
La tesi non ha fondamento.
Come in precedenza rilevato avverso la sentenza del T.A.R. n. 172/2006 veniva proposto appello e il Consiglio di Stato nella motivazione della decisione n. 1654/2007 precisava che il consenso dei comproprietari era necessario esclusivamente per il locale tecnico addossato al muro comune, poiché con la sua realizzazione i comproprietari avevano perso la possibilità di utilizzare una porzione del muro cui è addossato.
Viceversa per la ristrutturazione del tetto comune, l’allargamento sul tetto del comignolo esistente e la riparazione dei muri maestri il Giudice d’appello non riteneva necessario il consenso degli altri comproprietari in quanto l’art. 1102 c.c. consente gli interventi sulla cosa comune purché non ne sia alterata la destinazione e non sia impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
Si legge, infatti, nella sentenza: “…se tanto può affermarsi in relazione alle opere concernenti la ristrutturazione del tetto comune e la modifica delle aperture (tali modificazioni del bene comune non parendo comportare ostacoli al godimento dello stesso da parte dei compartecipi, né pregiudizi agli immobili di proprietà esclusiva, nella specie comunque non dedotti) lo stesso non può dirsi relativamente al locale tecnico addossato al muro comune, sulla base del rilievo dirimente che l'art. 1102 cod. civ consente al condominio l'utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia consentito il pari uso da parte degli altri partecipi e non sia alterata la destinazione, entrambi invece nel caso di specie pregiudicati dall'imposizione dell'appoggio di una nuova costruzione sul muro in comunione… ”.
Ne discende che appare corretta l’interpretazione assegnata dal Comune alla sentenza del Consiglio di Stato nel senso di ritenere illegittima solo la costruzione del vano tecnico ordinando di conseguenza la sua demolizione.
Quanto esposto appare sufficiente a concludere per l’infondatezza del ricorso e il suo rigetto.
Le spese del giudizio tenuto conto della complessità della vicenda contenziosa possono essere integralmente compensate.