TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-10-17, n. 202302325
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 02325/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, parte rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
avverso e per l'annullamento:
a) del-OMISSIS- opposto sull'istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente in data 20.4.2023;
b) se ed in quanto possa occorrere di ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale con l'atto che precede, ivi compresa la -OMISSIS-, con la quale viene designato il RUP;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad avere accesso alla documentazione richiesta con l'istanza ut sopra ed al rilascio di copia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato gli atti sopraindicati ed ha dedotto:
- di aver svolto il ruolo di dirigente avvocato presso l’ASL resistente a far data dal 2.7.2005 quale vincitrice di concorso pubblico;
- per quanto di rilievo nella presente sede, di essere stata confermata nell’incarico di direttore dell’UOC dell’Assistenza Giuridico Legale con delibera n. 877 dell’1.6.2018 e scadenza 1.6.2023;
- che con-OMISSIS-che si sarebbe avvalso di una squadra di supporto all’interno della stessa ASL;
- che tale nomina era funzionale alla stesura da parte di un legale esterno di una relazione riguardante:
“ 1) l’analitica ricognizione di tutte le cause pendenti, con analogo petitum, al fine di individuare in dettaglio le motivazioni che hanno originato l’azione giudiziaria;
2) la chiara identificazione delle lacune, inerzie e/o omissioni endoprocedimentali, ove esistenti, che non hanno consentito il compiuto e regolare perfezionamento della procedura e ne hanno determinato l’evoluzione patologica fonte del contenzioso;
3) la formulazione di una proposta operativa volta a procedimentalizzare il percorso amministrativo-contabile in modo appropriato così da evitare, per il futuro, l’insorgere di analoghe cause;
4) l’elaborazione di una opportuna strategia difensiva in ordine al contenzioso già in essere ... ”;
- che -OMISSIS- predetta è stata soppressa e sostituita da tre unità operative semplici dipartimentali facenti capo a tre dirigenti avvocati;
- che -OMISSIS-disposto la revoca anticipata della ricorrente dall’incarico suddetto, con assegnazione alla stessa dell’incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “ Project Management ”, privandola del ruolo di avvocato;
- che in tale delibera è stato sottolineato quanto segue: “ la mancata evidenziazione in tempo utile, da parte del Direttore della UOC AGL delle problematiche afferenti, ex plurimis, al contenzioso seriale con il privato accreditato, ha determinato la necessità strategica di istituire, con deliberazione n° 2039 del 21.10.2022, idoneo team operativo, il quale ha evidenziato una lunga serie di imponenti disfunzionalità, anche sotto il profilo della non adeguata ed efficace difesa in giudizio ... ”;
- che la relazione affidata al legale esterno suddetto -OMISSIS-d avviso di parte ricorrente, sarebbe stata volta a ricostruire “ tutta l’attività lavorativa e professionale svolta dalla ricorrente, giudiziale e stragiudiziale, con individuazione di eventuali lacune, omissioni ed inerzie, e la individuazione della potenziale “riconducibilità” alla ricorrente dell’attuale contenzioso dell’ASL unitamente alla indicazione di una eventuale nuova “strategia” difensiva in ordine al contenzioso già in essere ” (v. pag. 4 del ricorso);
- che la ricorrente si propone di impugnare la disposta revoca dell’incarico di UOC di cui alla delibera n. 366/2023 dinanzi al Giudice del Lavoro;
- di aver richiesto copia della “ documentazione istruttoria propedeutica alla revoca dell’incarico de quo, ivi inclusa la eventuale relazione a firma dell’avv. M L, atto presupposto e necessario non solo per la esatta comprensione dell’atto di revoca adottato, ma soprattutto per la impugnativa giudiziale dello stesso, che allo stato è impedito proprio dal mancato rilascio della documentazione richiesta ” (v. pag. 4 del ricorso);
- che con provvedimento del 18.5.2023 il Direttore Amministrativo ha negato l’accesso, motivando sulla mancanza di interesse concreto, attuale e diretto a fondamento dell’istanza proposta, sulla sua natura esplorativa e sulla non riferibilità della revoca dall’incarico suddetto alla relazione affidata al legale esterno;
- che parte ricorrente ha censurato gli atti impugnati con un unico motivo rubricato come segue:
“ I.-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24, COMMA 7, LEGGE 241/1990.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”.
In definitiva, parte ricorrente ha chiesto di annullare il diniego opposto sull’istanza di accesso del 20.4.2023 e dichiarare il di lei diritto “ all’accesso – mediante il rilascio di copia -alla documentazione istruttoria propedeutica alla disposta revoca all’incarico di UOC, ivi inclusa la relazione del legale esterno e/o del “Team di supporto ” designato dalla ASL, atti questi presupposti del provvedimento di revoca anticipata di cui alla delibera n. 366 del 21.03.2023 ” (v. pag. 8 del ricorso).
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, si è difesa come in atti ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
In primo luogo, l’ASL ha eccepito la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati indicati come le “ controparti dei procedimenti pendenti ” indicate nella relazione del legale esterno in relazione alla quale parte ricorrente ha chiesto l’accesso (v. pag. 6 della memoria depositata in data 23.9.2023).
In secondo luogo, parte resistente ha sostenuto che la relazione suddetta avrebbe natura di parere legale relativo a contenzioso, con conseguente inammissibilità della proposta istanza di accesso.
Infine, l’amministrazione intimata ha sostenuto la scorrettezza della tesi di parte ricorrente per cui la relazione del legale esterno sarebbe stata posta a fondamento della revoca di parte ricorrente dall’incarico. La resistente ha sottolineato che nella revoca di parte ricorrente dall’incarico non vi sarebbe alcun riferimento alla relazione, che la revoca sarebbe stata fondata soltanto sulla condotta di parte ricorrente e che, in sostanza, la predetta relazione non sarebbe stato in alcun modo un atto propedeutico alla revoca dall’incarico.
3. All’udienza celebrata in camera di consiglio in data 10.10.2023 la presente causa è stata riservata in decisione.
4. Va prima di tutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica ai controinteressati per come indicati dall’ASL.
Questo Collegio condivide e fa proprio quanto affermato sul punto da Consiglio di Stato, VI Sez., 2 gennaio 2020, n. 30 secondo cui:
“ - l’Amministrazione deve valutare l'esistenza di controinteressati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, per il quale, “fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”;
- se, nel procedimento avviato dall'istanza di accesso ai documenti, l'Amministrazione individua un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l'eventuale ricorso proposto dall'istante avverso il rifiuto all'accesso adottato dall'amministrazione (ovvero avverso il silenzio); per converso, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia in sede procedimentale individuato alcun controinteressato, l'istante non sarà onerato a notificare il ricorso, a pena di sua inammissibilità, ad alcun controinteressato;
- qualora l'amministrazione, in sede procedimentale, non ravvisi posizioni di controinteresse rispetto alla domanda di accesso e, dunque, l'istante non sia tenuto a notificare il ricorso ad altri oltre all'Amministrazione, il giudice adito deve valutare comunque, anche d'ufficio, l'esistenza di controinteressati e imporre la notifica del ricorso di primo grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio;
- dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso, per mancata notifica al controinteressato, quando l’Amministrazione, in sede procedimentale, non abbia consentito la partecipazione di altri