TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-02-13, n. 202400119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-02-13, n. 202400119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400119
Data del deposito : 13 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2024

N. 00119/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00706/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 706 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A S e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 19 ottobre 2022 a firma del Segretario Generale – Dirigente F.F. del Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell’Ente del Comune di Gaeta, avente ad oggetto: “Nomina commissione di valutazione per il Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo – Assistente Sociale”, cat. Giuridica D – posizione economica D1,

- del verbale di data imprecisata della commissione di valutazione per il Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo – Assistente Sociale”, cat. Giuridica D – posizione economica D1 con cui sono stati fissati e determinati i criteri e i sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove,

- di tutti gli atti e i verbali di data imprecisata con cui è stata disposta la non ammissione della ricorrente -OMISSIS- alla seconda prova scritta e al seguito della procedura concorsuale, dell’esito della prima prova scritta del 19.10.2022 della procedura concorsuale pubblica per il reclutamento “Istruttore Direttivo – Assistente Sociale” Cat. Giuridica D – posizione economica D1 pubblicato con nota prot. -OMISSIS- del 20.10.2022 almeno nella parte in cui la ricorrente -OMISSIS- risulta non ammessa,

nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, correlati, connessi e conseguenziali a quelli impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7 febbraio 2023:

- del verbale n. 1 del 19.10.2022, con relativi allegati, della commissione di valutazione per il Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo – Assistente Sociale”, cat. Giuridica D – posizione economica D1 con cui sono stati fissati e determinati i criteri e i sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove;

- del verbale n. 2 del 19.10.2022 della commissione di valutazione per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo – Assistente Sociale”, cat. Giuridica D – posizione economica D1 con cui è stata verbalizzata la celebrazione e lo svolgimento della prima prova scritta tenutasi il 19.10.2022;

- della prima prova scritta tenutasi il 19.10.2022;

- del verbale n. 3 del 19.10.2022, con relativi allegati, della commissione di valutazione per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo – Assistente Sociale”, cat. Giuridica D – posizione economica D1 con cui sono stati valutati i compiti della prima prova scritta del 19.10.2022 e approvato l’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova, tra cui la ricorrente -OMISSIS- indicata al n. 19 dell’elenco medesimo col punteggio di 10;

- della determinazione dirigenziale n. 1120 dell’1.12.2022 del Dirigente del Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell’Ente del Comune di Gaeta, con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura concorsuale pubblica per il reclutamento “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”, Categoria D – posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa F Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 23 novembre 2022 e depositato il successivo 30 novembre, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato dinanzi questo Tribunale la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 19 ottobre 2022 a firma del Segretario Generale del Comune di Gaeta, avente ad oggetto: “Nomina commissione di valutazione per il Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo – Assistente Sociale”, cat. Giuridica D – posizione economica D1”, l’esito della prima prova scritta del 19 ottobre 2022 della medesima procedura concorsuale, nella parte in cui la ricorrente -OMISSIS- risulta non essere stata ammessa, nonché tutti gli altri atti come in epigrafi specificati.

2. Il Comune di Gaeta, in quanto sottoscrittore, unitamente ad altri Comuni, della “Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali”, al fine di procedere al soddisfacimento del fabbisogno del personale per il Distretto socio sanitario LT/5, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale – Distretto Socio Sanitario n. 1307 del 31 dicembre 2021, provvedeva ad approvare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 19 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Assistente sociale.

Tale procedura non aveva, tuttavia, seguito cosicché il Comune di Gaeta, previa modifica del Piano del fabbisogno del proprio personale, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell’Ente n. 643 del 12 luglio 2022, rettificava la precedente determinazione, prevedendo l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo Assistente sociale, in luogo dei precedenti 19 posti messi a concorso, approvando contestualmente un nuovo bando di concorso.

Il bando veniva pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Gaeta nonché sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022.

Il calendario delle prove d’esame, debitamente pubblicato, prevedeva, quale data della prima prova scritta, il 19 ottobre 2022.

Con determinazione dirigenziale del Dirigente del dipartimento del personale n. -OMISSIS-dello stesso 19 ottobre 2022, veniva nominata la Commissione di valutazione composta dal Dirigente del Dipartimento interessato dalla procedura con funzioni di Presidente della Commissione (Dott.ssa -OMISSIS-), dal Dott. -OMISSIS-(Componente del Consorzio Aipes), dalla dott.ssa -OMISSIS- Assistente sociale del Consorzio Aipes.

I Commissari così nominati, alla prima seduta della commissione, tenutasi lo stesso 19 ottobre, provvedevano a definire i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire come previsto dall’art. 9 del bando.

Seguiva, in continuità di seduta, la prima prova scritta che, secondo le disposizioni del bando, consisteva in quesiti a risposta multipla.

Con avviso recante prot. n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2022 veniva pubblicato l’esito delle prove con l’indicazione dei candidati ammessi e non ammessi alla seconda prova.

La ricorrente risultava non ammessa.

La procedura concorsuale proseguiva regolarmente.

Con determina dirigenziale n. 1120 del 1° dicembre 2022 è stata infine approvata la graduatoria finale.

3. La ricorrente contesta i gravati atti deducendo:

I. Violazione dell’art. 11 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Gaeta;
eccesso di potere – Incompetenza – Vizio del procedimento – Illegittimità derivata, perché la nomina della Commissione sarebbe stata effettuata, in violazione dell’art. 11 citato dal dirigente di altro dipartimento rispetto quello messo a concorso.

II. Violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487 del 9.5.1994, violazione degli artt. 4 e 7 del bando di concorso;
violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 33 del 14.3.2013;
violazione del principio di imparzialità tra i candidati;
eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche;
vizio generale del procedimento, in quanto la fissazione dei criteri di selezione da parte della commissione non sarebbe avvenuta prima dell’esame delle domande.

Nel caso di specie, la commissione esaminatrice del concorso de quo, secondo la ricorrente, avrebbe determinato i criteri di valutazione dei titoli dopo avere preso visione dei titoli allegati dai concorrenti, così contravvenendo ai richiamati principi giurisprudenziali.

Secondo parte ricorrente i criteri di valutazione avrebbero poi dovuti essere comunque pubblicati prima della prima prova scritta.

III. Illegittimità dell’esito di non ammissione della ricorrente alla seconda prova scritta pubblicato con nota prot. -OMISSIS- del 20 ottobre 2022 per: violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241;
eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del gravame per mancata impugnazione della graduatoria definitiva, pubblicata in data 1° dicembre 2022, e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

5. Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata, -OMISSIS-, vincitrice del concorso de quo eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, della cd. prova di resistenza, contestando poi, anch’essa, nel merito, il ricorso.

6. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.

7. Con motivi aggiunti, notificati il 10 gennaio 2023 e depositati il 7 febbraio 2023, la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso.

8. Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023 la causa è stata rinviata al merito.

9. Alla pubblica udienza del 19 luglio 2023 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di rito, sia quella di improcedibilità, avendo la ricorrente impugnato tempestivamente con motivi aggiunti la graduatoria definitiva della procedura in esame, sia quella di inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della cd. prova d resistenza, in quanto le censure proposte, ove fossero accolte, travolgerebbero la legittimità dell’intero concorso.

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

2.1. Innanzitutto, privo di pregio è il primo motivo di ricorso in quanto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 11 del regolamento comunale, quale Presidente della commissione è stato nominato il dirigente del Dipartimento interessato dalla procedura (dott.ssa -OMISSIS-).

2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso in quanto la sequenza procedimentale (nomina della commissione, selezione dei criteri selettivi, svolgimento della prima prova scritta), ancorché svoltasi nell’arco della stessa mattinata, si è svolta del tutto correttamente, come si evince dai verbali nn. 1, 2 e 3, rispettivamente redatti, secondo una successione temporale esente da vizi di legittimità, alle ore 9,20 (nomina e insediamento della commissione);
9,45 (scelta dei criteri valutativi) e 11.20 (svolgimento della prima prova).

D’altra parte, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, l’art. 12 del d.p.r. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ) deve essere interpretato nel senso che i criteri di valutazione devono essere stabiliti dalla Commissione nella prima seduta e, comunque, prima dell'inizio delle operazioni di correzione delle prove dei candidati, senza che vi sia obbligo alcuno che detti criteri siano portati a conoscenza dei candidati prima del sostenimento della prova (cfr. ex multis , T.A.R. Bologna, I, 3 settembre 2020, n.552).

Inoltre, nessuna violazione del principio di imparzialità può dirsi avvenuta in quanto la commissione, in ossequio a quanto stabilito dal bando di concorso all’art. 9, ha proceduto alla valutazione dei titoli (e quindi ha conosciuto i titoli prodotti dai singoli candidati) solo successivamente allo svolgimento della prova scritta e solo per i candidati ammessi.

2.3. Ancora infondato è altresì il terzo motivo introdotto con i motivi aggiunti con cui si contesta il legittimo svolgimento della prova scritta, sotto forma di quiz a risposta multipla, in quanto come risulta dal verbale n. 2 depositato in atti, la Commissione, accortasi dell’errata formulazione di alcuni quesiti, ha provveduto a individuare appositi criteri di valutazione correttivi, senza che ciò abbia determinato alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti.

2.4. Infine, del tutto destituito di fondamento è il terzo motivo del ricorso principale con cui si contesta la mancata comunicazione personale della non ammissione della ricorrente alla seconda prova concorsuale, in quanto come espressamente previsto dall’art. 12 del bando, “ le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse sul sito web istituzionale del Comune di Gaeta. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ”.

3. Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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