TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2016-03-25, n. 201600152
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N. 00152/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da G G, rappresentato e difeso dall'avv. S D P, presso il cui studio in Campobasso, Via Crispi, n. 70/A elegge domicilio;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124;
per l'esecuzione
della sentenza del TAR Molise n. 600 del 2014 depositata in data 07.11.14;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, all’esito dello scrutinio del 11 giugno 2013, è stato ammesso a sostenere l’esame di stato presso il Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso per l’anno scolastico 2012/2013 con una media di voti pari a 9,33 ed un credito scolastico totale pari a 23/25;nella materia di lingua inglese - per la quale è in possesso della certificazione in Advanced English rilasciata dall’Università di Cambridge - ha conseguito la votazione pari a 10.
Nelle prove scritte ha conseguito il punteggio di 14/15 in quella di italiano e di latino e di 11/15 in quella multidisciplinare, per un totale di 39/100 che, sommato al voto massimo di 30/30 conseguito nella prova orale, gli ha consentito di ottenere una valutazione complessiva di punti 92/100.
Poiché tuttavia il punteggio complessivo conseguito nelle prove d’esame è risultato inferiore a 70 punti, non ha potuto usufruire del beneficio dell’integrazione del punteggio sino a cinque punti previsto dall’art. 3, comma 6, della legge n. 425/1997.
Ha conseguentemente contestato innanzi al TAR Molise l’erronea valutazione della terza prova scritta con riferimento ai due quesiti di lingua inglese, tenuto conto che per il parametro n. 3 “Language – Grammar” (grammatica), pur in presenza di due elaborati a suo dire perfetti nella forma e di un criterio di valutazione oggettivo, avrebbe conseguito, rispettivamente, un punteggio di 0,10 per il quesito n. 1 e di 0,35 per il quesito n. 2 anziché il punteggio massimo di 0,50 che avrebbe comportato l’assegnazione alla prima prova di un punteggio complessivo di 0,70 (Language – grammar 0,50 +Adherence instruction 0,10 + Coherence - cohesion 0,10) e alla seconda di 0,90 (Language – grammar 0,50 +Adherence instruction 0,20 + Coherence - cohesion 0,20), per un totale di punti 1,60;il punteggio così rideterminato, sommato a quello attribuito agli ulteriori quesiti della terza prova, avrebbe condotto ad una valutazione complessiva della terza prova scritta pari a 11,60, da arrotondare per eccesso a 12;sarebbe così stato raggiunto il punteggio complessivo, per le prove scritte, non inferiore a 70 con conseguente diritto al c.d. “bonus” sicché, nella specie, il voto conclusivo dell’esame di stato sarebbe stato pari 97/100 anziché 92/100 e le sue chance di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso si sarebbero significativamente incrementate proprio in relazione alla migliore incidenza del voto di maturità.
A fondamento del ricorso ha dedotto la illegittimità del giudizio espresso sulla prova di inglese in quanto a suo dire affetto da errore e travisamento nei presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà, violazione dei criteri predisposti dalla commissione d’esame, incongruenza tra giudizio espresso in forma numerica e i parametri fissati dalla commissione con conseguente ingiustizia manifesta.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle ricerca scientifica ha resistito al ricorso contestando la fondatezza dei motivi di censura e concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.
Con ordinanza n. 116/2013 il collegio ha accolto la domanda cautelare disponendo una rinnovazione della correzione della prova di lingua inglese.
Con verbale del 21 settembre 2013 la commissione d’esame provvedeva a rivalutare la prova d’inglese confermando il punteggio precedentemente attribuito e di conseguenza anche il voto finale.
Il ricorrente con motivi aggiunti notificati in data 19 novembre 2013 ha impugnato anche tale verbale reiterando le censure già articolate con il ricorso introduttivo, evidenziando, anche a mezzo di perizia di parte, l’insussistenza degli errori di grammatica rilevati dalla commissione e conseguentemente l’erroneità del punteggio assegnato per il parametro “Language-grammar”.
Ha anche nuovamente contestato il punteggio assegnato alla seconda prova con riferimento ai due restanti parametri relativi alla aderenza alle istruzioni ed alla coerenza-coesione del testo.
Con sentenza n. 600/2014 il TAR ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti.
Quanto al primo giudizio espresso dalla commissione il TAR ha rilevato che non sono evincibili gli errori di grammatica in cui sarebbe incorso il ricorrente nella risposta al primo quesito di lingua inglese e non risultano esplicitate in modo puntuale le ragioni giustificative di attribuzione del punteggio in relazione ai distinti parametri di valutazione con riferimento al secondo quesito.
Il TAR ha annullato anche il nuovo giudizio espresso dalla commissione con verbale del 21 settembre 2013 impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti rilevando che sebbene la commissione avesse esplicitato, questa volta, con dovizia di particolari gli errori di grammatica e di sintassi in cui sarebbe incorso il ricorrente, molti di questi dovevano tuttavia ritenersi insussistenti ed altri frutto di una lettura delle prove non oggettiva ma condizionata da precomprensioni e, come tale, affetta da sviamento di potere.
Nell’inerzia dell’Amministrazione che seguiva alla sentenza di annullamento delle due valutazioni, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 600/2014 anche nella parte relativa al pagamento delle spese di giudizio liquidate.
Nel costituirsi in giudizio l’Amministrazione scolastica ha depositato il verbale del 7 febbraio 2015 con il quale è stata rinnovata la valutazione in esecuzione della sentenza n. 600/2014 ed ha eccepito l’inammissibilità dell’ottemperanza quanto al capo di sentenza relativo alle spese legali per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza con formula esecutiva alla amministrazione soccombente.
Con motivi aggiunti notificati in data 7 luglio 2015 il ricorrente ha impugnato il predetto verbale eccependo, con un primo motivo di ricorso, l’elusione delle statuizioni contenute in sentenza con conseguente nullità del suddetto verbale e, in ogni caso, la illegittimità della nuova valutazione, prospettata con una seconda, autonoma censura.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2015 la causa è stata infine trattenuta in giudizio.
Con la sentenza n. 600/2014 il TAR ha ritenuto insussistenti in fatto alcuni degli errori rilevati dalla commissione in sede di ricorrezione delle prove avvenuta con verbale 21 settembre 2013.
In particolare ha osservato che:
a. Primo quesito
a.1. Errori ortografici.
Sussiste certamente l’errore di ortografia rilevato (governements anziché governments), mentre non altrimenti può dirsi della mancata apposizione di una virgola atteso che, “contrariamente a quanto osservato dalla commissione, non altera l’individuazione del soggetto che resta chiaramente identificabile (George Orwell, posto all’inizio della frase, e non Animal Farm che rileva quale mera apposizione di masterpices)”.
a. 2. Quanto all’utilizzo dell’espressione “his society” anziché “the society oh his time” il collegio ha rilevato che “proprio perché, al più, si tratta di struttura morfosintattica “impropria”, e non errata, appare censurabile la votazione assegnata per il parametro “Language – grammar” di 0.10 (“Poor”) pari ad una insufficienza.
b. Secondo quesito.
b1 Errori ortografici: secondo il TAR nessuno degli errori ortografici evidenziati dalla commissione può ritenersi sussistente in quanto da un attento esame del testo emerge chiaramente che la commissione, in presenza di una grafia oggettivamente di difficile lettura, ha fornito una lettura del tutto soggettiva ed arbitraria delle parole in questione che invece risultano correttamente scritte, come confermato dal confronto con altre parole presenti nel testo, non censurate dalla commissione, e che presentano le medesime lettere dell’alfabeto oggetto di contestazione.
In dettaglio il collegio ha osservato:
b.