TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-01-18, n. 202100171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-01-18, n. 202100171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202100171
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00171/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00850/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2020, proposto da
Comune di Monza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giancosimo Maludrottu, Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Edam29 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Basile, Massimo Corno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’opposizione:

- al decreto ingiuntivo n. 64/2020 Reg. Prov. Pres. (n. 167/2020 Reg.ric.) emesso dal T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, in data 27 gennaio 2020 e notificato al Comune di Monza, a mezzo posta, in data 3 febbraio 2020.

Visti il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edam29 S.r.l. in liquidazione ed il contestuale ricorso incidentale;

Visto il decreto ingiuntivo n. 64/2020 Reg. Prov. Pres.;

Vista l’ordinanza collegiale n. 1461/2020 che rigetta l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto richiesta ex art. 648 c.p.c. da Edam29 s.r.l. in liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Lorenzo Cordi' nell'udienza del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 25, co. 2, del d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 11 maggio 2020 e depositato in data 18 maggio 2020 il comune di Monza oppone il decreto ingiuntivo n. 64/2020 con il quale questo Tribunale ingiunge all’Amministrazione di pagare in favore di Edam29 s.r.l. in liquidazione (di seguito solo: “ Edam29 ”) la somma di euro 6.573,60, interessi dal 6 settembre 2017 al saldo, spese di giudizio e rimborso del contributo unificato.

2. L’Amministrazione deduce l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente ad ottenere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per la miglior classe energetica relativa ad alcune unità immobiliari realizzate con permesso di costruire n. 124/2010.

3. Si costituisce in giudizio Edam29 che resiste alla domanda e propone, inoltre, ricorso incidentale avverso la delibera della Giunta Comunale n. 43/2008 “ nella quale, secondo la tesi del Comune di Monza, sarebbe previsto, all’art. 7, che la classe energetica di riferimento per gli sconti sul contributo di costruzione dovrebbe essere considerata quella dell’intero edificio anziché quella delle singole unità immobiliari ”.

4. Edam29 chiede, inoltre, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c., in quanto l’opposizione non sarebbe fondata su prova scritta né risulterebbe di pronta soluzione. Tale richiesta è respinta con ordinanza n. 1461/2020 nella quale la Sezione evidenzia che: i ) “ in simili casi la discrezionalità attribuita al giudice deve essere esercitata, come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare, attraverso la congiunta valutazione del fumus boni juris e del periculum in mora (v. Corte cost., ord. 25 maggio 1989 n. 295) ”; ii ) “ non emergono nella circostanza profili di pregiudizio immediato, sì che anche la sollecita fissazione del giudizio nel merito induce ad escludere la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza ”.

5. In vista dell’udienza del 14 gennaio 2021 le parti depositano memorie difensive finali. La parte opposta deposita memoria di replica ed istanza di discussione della controversia da remoto alla quale si oppone il Comune di Monza. Tale opposizione è accolta con decreto n. 3/2021 in ragione della tardività della richiesta di discussione da remoto ex art. 4, co. 1, d.l. n. 28/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 70/2020).

6. All’udienza del 14 gennaio 2021 (svoltasi secondo le modalità indicate in epigrafe) la causa è, quindi, trattenuta in decisione.

7. Pregiudizialmente va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia. Secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, compreso l’aspetto sanzionatorio (cfr. C.d.S., A.p., 7.12.2016, n. 24), sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f ), c.p.a.; le stesse, poi, avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della P.A., non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi ed ai rispettivi termini di decadenza ( cfr ., nella giurisprudenza della Sezione, T.A.R. per la Lombardia, Milano, II, 13.10.2020, n. 1888; Id., 23.7.2020, n. 1418; Id., 18.6.2020, n. 1109; Id., 10.5.2018, n. 1242; cfr ., altresì, C.d.S., A.p., 30.8.2018, n. 12; Id., VI, 7.5.2015, n. 2294).

8. In via preliminare va poi affrontata d’ufficio la questione relativa alla tempestività del ricorso in opposizione proposto dal Comune.

8.1. Si nota sul punto come, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ per effetto del rinvio operato dall'art. 118 cod. proc.amm., e prima ancora dall'art. 8 comma 1, l. 21 luglio 2000 n. 205 del 2000, al cap. I tit. I lib. IV c.p.c., il termine perentorio per

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