TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-12-15, n. 202001620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-12-15, n. 202001620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001620
Data del deposito : 15 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2020

N. 01620/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A G, A Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l’ottemperanza

della sentenza del TAR Puglia – Bari, sez. I, 18 novembre 2019, -OMISSIS-, resa nel giudizio promosso dai consiglieri ricorrenti avverso gli atti di approvazione del bilancio 2019-2021 del Comune di Bisceglie, e per la conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità dei seguenti atti: delibera di C.C.-OMISSIS-del 09.12.2019, recante l’illustrazione degli emendamenti al DUP 2019-2021 di cui alla deliberazione di G.C.-OMISSIS-del 27.11.2019, compresi i pareri del Collegio dei Revisori dei conti-OMISSIS-del 4.12.2019 nonché il parere -OMISSIS-del 27.11.2019;
delibera di C.C. -OMISSIS-del 23.12.2019, recante “ Rinnovazione approvazione del Documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021 ”;
delibera di G.C. -OMISSIS-del 30.12.2019, recante “ Adozione degli schemi del programma triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici. Sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/2019. Proposta al Consiglio comunale ”;
delibera di G.C.-OMISSIS-del 30.12.2019, recante l’approvazione del PEF;
delibera di G.C.-OMISSIS-del 30.12.2019, ad oggetto l’approvazione delle tariffe Tari anno 2019;
delibera di G.C. -OMISSIS- del 30.12.2019, ad oggetto il regolamento Tari per l'anno 2019;
delibera -OMISSIS-di G.C. del 31.12.2019, recante il rinnovo piano triennale delle assunzioni;
delibera di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019, recante la ricognizione del fondo contenzioso;
delibera di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019 recante il rinnovo del procedimento di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
delibera di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019, avente ad oggetto il rinnovo del procedimento di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018;
nota del Presidente del Consiglio comunale prot.-OMISSIS-del 31.12.2019;
parere del Collegio dei revisori dei conti del 4.1.2020 sulla procedura di bilancio;
nota pec del Presidente del Consiglio comunale del 7.1.2020;
delibera di G.C.-OMISSIS- del 14.1.2020: provvedimenti in relazione alle proposte di emendamento alla nota di aggiornamento al DUP;
delibera di C.C. -OMISSIS- del 20.01.2020 avente ad oggetto l’illustrazione degli emendamenti alla nota di aggiornamento al Dup 2019-2021 di cui alla deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019 e conferma della nota di aggiornamento al DUP;
delibera di C.C.-OMISSIS- del 27.1.2020 recante la rinnovazione ed approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 di cui alla deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019: atti impugnati con ricorso principale;

- in aggiunta agli atti sopra indicati, della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS- del 03/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 e suoi allegati;
Sentenza TAR Puglia -OMISSIS-/2019
”;
della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione modifiche al regolamento Tari per l'ano 2019 sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/2019 ”;
della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie-OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione tariffe Tari anno 2019, sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/19 ”;
della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione PEF Tari – sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/2019 ”;
della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Comunicazione ai Consiglieri Comunali emendamenti allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 ”;
della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie-OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione bilancio di previsione e allegati 2019/2021 – sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/2019 ”;
della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS-del 12/03/2020, recante “ Rinnovazione approvazione Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018, con allegata relazione sulla gestione (comprendente la nota integrativa) ”;
delibera di Giunta comunale -OMISSIS-del 3/03/2020 avente ad oggetto “ Rinnovazione piano esecutivo di gestione per il triennio 2019-2021 – sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/19 ”;
delibera di Giunta comunale-OMISSIS-2 del 5/03/20 avente ad oggetto “ Ripubblicazione degli schemi del programma triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici adottati con delibera di G.C. -OMISSIS-del 30/12/19 ”;
delibera di Giunta comunale-OMISSIS-del 3/03/2020 avente ad oggetto “ Esercizio provvisorio anno 2020 ”;
delibera di Consiglio comunale -OMISSIS-del 15.6.2020 recante la rinnovazione del piano annuale 2019 e triennale 2019-2021 delle opere pubbliche.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020 il dott. A F e uditi per le parti i difensori. L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n.28/2020, comma 6, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del residente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.

Su istanza della parte resistente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto ai sensi dell’art. 4, del D.L. 28/2020 e dell’art. 25, del D.L. 137/2020.

Sono collegati l'avv. A Police, A G e l'avv. S D G, su delega dell'avv. S S D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, come in epigrafe indicati, consiglieri comunali del Comune di Bisceglie, hanno adìto questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR Puglia – Bari, sez. I, 18 novembre 2019, -OMISSIS-, resa nel giudizio promosso dai medesimi consiglieri avverso gli atti di approvazione del bilancio 2019-2021 del Comune di Bisceglie, ed hanno, pertanto, chiesto la conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità dei seguenti atti: delibera di C.C.-OMISSIS-del 09.12.2019, recante l’illustrazione degli emendamenti al DUP 2019-2021 di cui alla deliberazione di G.C.-OMISSIS-del 27.11.2019, compresi i pareri del Collegio dei Revisori dei conti-OMISSIS-del 4.12.2019 nonché il parere -OMISSIS-del 27.11.2019;
delibera di C.C. -OMISSIS-del 23.12.2019, recante “ Rinnovazione approvazione del Documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021 ”;
delibera di G.C. -OMISSIS-del 30.12.2019, recante “ Adozione degli schemi del programma triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici. Sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/2019. Proposta al Consiglio comunale ”;
delibera di G.C.-OMISSIS-del 30.12.2019, recante l’approvazione del PEF;
delibera di G.C.-OMISSIS-del 30.12.2019, ad oggetto l’approvazione delle tariffe Tari anno 2019;
delibera di G.C. -OMISSIS- del 30.12.2019, ad oggetto il regolamento Tari per l'anno 2019;
delibera -OMISSIS-di G.C. del 31.12.2019, recante il rinnovo piano triennale delle assunzioni;
delibera di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019, recante la ricognizione del fondo contenzioso;
delibera di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019 recante il rinnovo del procedimento di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
delibera di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019, avente ad oggetto il rinnovo del procedimento di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018;
nota del Presidente del Consiglio comunale prot.-OMISSIS-del 31.12.2019;
parere del Collegio dei revisori dei conti del 4.1.2020 sulla procedura di bilancio;
nota pec del Presidente del Consiglio comunale del 7.1.2020;
delibera di G.C.-OMISSIS- del 14.1.2020: provvedimenti in relazione alle proposte di emendamento alla nota di aggiornamento al DUP;
delibera di C.C. -OMISSIS- del 20.01.2020 avente ad oggetto l’illustrazione degli emendamenti alla nota di aggiornamento al Dup 2019-2021 di cui alla deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019 e conferma della nota di aggiornamento al DUP;
delibera di C.C.-OMISSIS- del 27.1.2020 recante la rinnovazione ed approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 di cui alla deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019: atti impugnati con ricorso principale.

Con la sentenza oggetto di ottemperanza la Sezione, in accoglimento del proposto ricorso, ha annullato la deliberazione di Consiglio Comunale --OMISSIS- del 16.04.2019, avente ad oggetto “ esame e approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale (tra i quali i provvedimenti di approvazione delle tariffe TARI;
la deliberazione di Giunta comunale-OMISSIS-del 14.5.2019 di approvazione del PEG per il triennio 2019 – 2021;
l’approvazione del rendiconto di cui alla deliberazione di C.C.-OMISSIS-del 3.6.2019;
la presa d’atto della variazione di bilancio adottata con deliberazione di G.C.-OMISSIS-del 14.5.2019 ed approvata con deliberazione di C.C. -OMISSIS-del 28.6.2019;
la variazione urgente di bilancio 2019/2021 approvata con deliberazione-OMISSIS-del 14.6.2019 e gli atti a questa conseguenti).

La Sezione, in particolare, ha statuito che “ l’annullamento del DUP si ripercuote, per illegittimità derivata, sugli ulteriori atti impugnati, il tutto sostanziando una situazione analoga alla mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge, impregiudicata restando – in sede di riedizione del potere – la rinnovazione del procedimento di approvazione nel rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri comunali ”.

I ricorrenti – dopo aver premesso, in linea con quanto dedotto nel giudizio definito con la sentenza -OMISSIS-/2019, di essere legittimati a ricorrere e di vantare un interesse correlato all’esercizio del loro munus publicum – hanno lamentato che la pronuncia non sarebbe stata ottemperata, deducendo i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 112 e 134 c.p.a., violazione ed elusione della sentenza del TAR Puglia Bari -OMISSIS-/2019;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, falsità nei presupposti, sviamento.

Ad avviso dei ricorrenti “ gli atti rinnovati e presentemente impugnati non tengono conto affatto degli eventi amministrativi già compiutisi prima della sentenza e di cui il DUP rinnovato non poteva non tener conto ”, nel senso che i provvedimenti presupposti e preordinati alla deliberazione di C.C. -OMISSIS-del 23.12.2019, quest’ultima relativa alla rinnovazione e approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021, non avrebbero potuto “ atteggiarsi come se certi fatti (delibere, assunzioni, variazione del piano assunzionale, opere pubbliche, ecc.) non si fossero avverati ” (cfr. pag. 12).

Del resto, hanno soggiunto, il dirigente del settore risorse finanziarie, con nota prot.-OMISSIS-del 18.02.2020, avrebbe ammesso che in sede di riedizione il Comune avrebbe proceduto a confermare le deliberazioni annullate.

1° bis) Violazione dell’art. 11, comma 3 del regolamento comunale di contabilità, del principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4.1 del d.lgs. 118/2011, dei principi nn-OMISSIS-(a veridicità, attendibilità, correttezza comprensibilità), 10 (della coerenza), 12 (comparabilità e verificabilità), 16 e 17 (competenza finanziaria ed economica) di cui all’allegato 1 del d.lgs. 118/2011;
eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, ossia con le deliberazioni di G.C. -OMISSIS-del 23.9.2019 (variazione piano del fabbisogno del personale), di C.C.--OMISSIS-del 28.6.2019 e --OMISSIS- del 30.7.2019, di G.C. -OMISSIS-dell’8.8.2019;
violazione degli artt. 42 e 43 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 9, comma 2 del regolamento di contabilità;
travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, falsità dei presupposti, sviamento.

Con tale censura, sempre facente parte del primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto che negli atti di rinnovazione del procedimento di approvazione del DUP e del bilancio 2019 – 2021 l’Amministrazione comunale avrebbe posto in essere una riproduzione basata sulla “ presupposizione e richiamo esplicito “per relationem” di tutti gli atti della filiera di programmazione annullati ed oggetto della sentenza del TAR Puglia ” (cfr. pag. 13), oltre che basati su dati ormai “ anacronistici e completamente decontestualizzati ” rispetto al quadro valutativo del periodo di approvazione del DUP annullato.

Il tutto con specifico riferimento:

a) al piano occupazionale (che non avrebbe tenuto conto della modifiche della programmazione del fabbisogno determinate dalle dimissioni volontarie di un istruttore contabile e dal distacco sindacale di un assistente sociale);

b) al piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2019-2021, il quale non avrebbe tenuto conto delle modifiche approvate mediante alcune deliberazioni (di G.C.-OMISSIS-del 14.6.2019 di variazione al bilancio 2019 – 2021, e -OMISSIS-del 27.6.2019 di prelevamento delle risorse dal fondo di riserva: atti ratificati in Consiglio comunale con deliberazioni--OMISSIS-del 28.6.2019 e --OMISSIS- del 30.7.2019) annullate dalla sentenza -OMISSIS-/2019 eppure poste a fondamento per “ l’appalto e l’esecuzione di opere pubbliche come ad esempio i lavori allo stadio Ventura nel periodo estivo ” (cfr. pag. 17);

c) alle entrate programmate nella nota di aggiornamento al DUP, al regolamento TARI, al piano economico e finanziario ed alle tariffe TARI, anche queste, a dire delle ricorrenti, riproposte in modo acritico: il che sarebbe risultato manifestamente contraddittorio sulla base del confronto “ tra il Dup approvato e lo schema di bilancio allegato ”, ove si noterebbe un dato (“ entrate da alienazione di beni materiali e immateriali, la somma di euro 492.969,20 ”) riferibile al DUP annullato, mentre, di converso, nello schema di bilancio oggetto di rinnovazione e nella nota di aggiornamento al DUP, oltre che nel parere del collegio dei revisori, la medesima voce sarebbe pari a zero (cfr. pag. 18).

2°) Violazione degli artt. 112 e 134 c.p.a., violazione della sentenza esecutiva del TAR Puglia -OMISSIS-/2019.

I ricorrenti hanno dedotto che “ emendamenti, discussione e votazione sulla conferma integrale del Dup e sulla conferma integrale della nota di aggiornamento al Dup, sono avvenuti in un’unica seduta (il Dup con deliberazione di C.C. del 09.12.2019 -OMISSIS-, pubblicata il 07.01.2020, e la nota di aggiornamento al Dup con deliberazione di C.C. -OMISSIS- del 20.01.2020) ” (cfr. pag. 19).

In aggiunta, ai consiglieri comunali sarebbero stati assegnati soltanto cinque giorni per la formulazione degli emendamenti e delle proposte di variazione degli atti da approvare, laddove, in occasione del procedimento annullato, il termine concesso era stato di sette giorni. Un termine, quello effettivamente assegnato, che avrebbe impedito di esercitare le prerogative dei consiglieri “ di presentare proposte in sede di discussione, dopo aver ascoltato anche la relazione politica (sindaco o assessore) e tecnica (dei dirigenti e dei revisori dei conti) con eventuali approfondimenti e nuovi pareri scaturenti dalla discussione ” (cfr. pag. 20), e, comunque, in contrasto col termine di 15 giorni previsto dal regolamento di contabilità (art. 17, comma 5).

La violazione del termine di 15 giorni sarebbe, inoltre, conclamata con riguardo alla formulazione degli emendamenti allo schema di bilancio, i quali avrebbero scontato le anomalìe contestate nell’approvazione definitiva della nota di aggiornamento al DUP;
cosicché “ il tentativo di sanare il procedimento con l’istituzione di un secondo Consiglio per l’approvazione definitiva del Dup tende ad eludere la sentenza del TAR Puglia -OMISSIS-/2019 e conferire alla vicenda amministrativa un apparente rispetto della seconda seduta ” (cfr. pag. 21).

Il punto di rottura sarebbe, quindi, dato dal fatto che la nota di aggiornamento e lo schema di bilancio sarebbero stati approvati con l’unica deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019, che costituirebbe una “ fotocopia della deliberazione di G.C.-OMISSIS-del 14.03.2019 ” (cfr., ancora, pag. 21).

3°) Violazione degli artt. 21 d. lgs. 50/2016;
art. 5, comma 5 del DM 16.1.2018;
dell’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, dell’art.1 del decreto emanato in data 29.8.2018 dal MEF di concerto con il Ministero dell’Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del d.lgs. 267/2000.

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità, in via diretta, delle deliberazioni di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019 (recante il rinnovo del procedimento di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021), di G.C.-OMISSIS- del 14.01.2020 (concernente i provvedimenti in relazione alle proposte di emendamento alla nota di aggiornamento al DUP), di C.C. -OMISSIS- del 20.1.2020 (riguardante l’illustrazione degli emendamenti alla nota di aggiornamento al Dup 2019-2021) e C.C. 5 del 27.1.2020 (relativa alla rinnovazione ed approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019-2021).

Segnatamente, hanno contestato che nella deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 30.12.2019 si sarebbe attestato “ in modo non veritiero che il piano annuale e triennale delle opere pubbliche sarebbe stato già pubblicato sul sito internet dell’ente ” per 60 giorni e che sarebbero state proposte osservazioni con relativo parere del responsabile del servizio, mentre avrebbe dovuto, piuttosto, prefigurare la possibilità di presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione, finalizzate ad essere sottoposte all’esame e all’approvazione dell’organo consiliare (cfr. pag. 22)

Hanno, poi, rimarcato che, in effetti, con “ nota del 31.12.2019 è stato concesso il termine per l’esercizio di un generico potere emendativo della nota di aggiornamento al Dup ”, ma tale termine e tale facoltà non avrebbero, comunque, evitato la lesione delle prerogative dei consiglieri comunali;
né a diversa conclusione si potrebbe pervenire pur ammettendo la possibilità di un’approvazione asincrona del piano delle opere pubbliche e del DUP, prevista dal d.lgs. 118/2011.

4°) Illegittimità delle deliberazioni di C.C. -OMISSIS- del 20.1.2020 e-OMISSIS- del 27.1.2020 per illegittimità derivata delle deliberazioni di G.C. ---OMISSIS-/2019 e-OMISSIS-/2020 del 14.01.2020;
illegittimità della deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 31.12.2019 per violazione dell’art. 77 e 78 del d.lgs. 267/2000 e per conflitto di interessi.

I ricorrenti hanno lamentato che la deliberazione -OMISSIS-di G.C. del 31.12.2019, recante il rinnovo piano triennale delle assunzioni sarebbe “ nel suo contenuto la “fotocopia” della delibera di G.C.-OMISSIS-del 14.03.2019 annullata dal Tar Puglia ” ed inoltre, sarebbe stata “ adottata in Giunta con il voto favorevole dell’assessore R R, in palese conflitto di interessi in quanto da tale pianificazione è scaturito lo scorrimento della graduatoria di concorso di cui alla delibera di G.C.-OMISSIS-del 14.03.2019 in cui era incluso il marito, che, grazie allo scorrimento, è divenuto il primo degli idonei ” (cfr. pagg. 24 – 25).

5°) Illegittimità delle deliberazioni di G.C. ---OMISSIS-/2019, di G.C.-OMISSIS-/2020, di C.C. -OMISSIS-/2020 e-OMISSIS-/2020;
della deliberazione di G.C. --OMISSIS-1/2019 per violazione dell’art. 39, comma 8 della legge 448/2001;
dell’art. 239, comma 1;
dell’art. 42 e 43 del d.lgs. 267/2000.

I ricorrenti hanno, altresì, sostenuto l’illegittimità della deliberazione giuntale --OMISSIS-1/2019 di approvazione del fabbisogno del personale 2019 in quanto tale atto sarebbe stato sprovvisto del preventivo parere (obbligatorio) del collegio dei revisori;
ed il medesimo vizio sarebbe ravvisabile per la deliberazione giuntale -OMISSIS-/2019 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021: in sostanza, ogni atto di programmazione sarebbe stato soggetto a doppio parere dell’organo di revisione (cfr. pag. 25).

6°) Violazione degli artt. 151 e 170 del d.lgs. 267/2000;
degli artt. 14 e 15 del regolamento di contabilità con riferimento ai provvedimenti di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP.

Sul presupposto che per legge si è prorogato “ al 31 marzo 2019, il termine per l’approvazione del bilancio 2019, con autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al 31.03.2019 ”, i ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione non avrebbe rispettato i termini del 31 luglio (per la presentazione del DUP, da parte della Giunta, al Consiglio comunale) e del 15 novembre (per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP, da parte della Giunta, al Consiglio comunale), nel senso che la delibera di approvazione del DUP sarebbe stata pubblicata alle ore 13 del 20.1.2020 e, lo stesso giorno, alle ore 16 è stata svolta la seduta consiliare dove tale deliberazione sarebbe stata “ confermata e approvata ” (cfr. pag. 27).

7°) Violazione degli artt. 42 e 174 del d.lgs. 267/2000;
dell’art. 17 del regolamento di contabilità;
dell’art. 22 del regolamento consiglio comunale.

I ricorrenti hanno lamentato la violazione del termine di 15 giorni per la formulazione di emendamenti e proposte alla nota di aggiornamento al DUP, il che avrebbe precluso la modificabilità di tale atto, senza contare che, nella specie, sarebbe stato troppo esiguo il tempo concesso per tali prerogative, tenuto conto della sostanziale contestualità, di cui meglio si è detto al precedente motivo, e del fatto che “ il termine di 5 giorni concesso dal Presidente del Consiglio comunale per emendare la nota di aggiornamento al Dup con la nota di trasmissione della deliberazione di G.C. del 31.12.2019-OMISSIS-e poi quello di cui alla nota in data 07.01.2020 di 5 giorni dal deposito del parere dei revisori, trasmessa in pari data a mezzo pec ai consiglieri comunali, risulta assolutamente lesivo delle norme e dei diritti dei consiglieri comunali ” (cfr. pag. 29).

8°) Violazione degli artt. 42 e 174;
dell’art. 15 del regolamento di contabilità;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.

I ricorrenti hanno, poi, evidenziato che il DUP e la relativa nota di aggiornamento sarebbero “ completamente dissociate tra loro, atteso che la deliberazione di G.M. -OMISSIS-del 31.12.2019 ”, ossia l’aggiornamento sarebbe il “ frutto di una scelta politica generale (avvenuto recepimento degli indirizzi di Giunta di cui alle deliberazioni del 30-31.12.2019) dell’organo esecutivo che, in dispregio agli indirizzi del DUP rinnovato, ha completamente stravolto il documento di programmazione con nuovi indirizzi in materia di personale, opere pubbliche, che hanno reso necessario una nuova nota di aggiornamento e un contestuale schema di bilancio ” (cfr. pag. 31).

9°) Violazione dell’art. 174 del d.lgs. 267/2000;
degli artt. 14, 15, 16 e 17 del regolamento di contabilità.

Sulla base del combinato disposto tra gli artt. 174, comma 1 del TUEL e 15, comma 1 del regolamento di contabilità i ricorrenti hanno sottolineato che la nota di aggiornamento al DUP debba essere approvata dal Consiglio comunale entro il 15 novembre di ogni anno, mentre ai sensi dell’art. 151 il bilancio preventivo debba essere approvato dal medesimo organo entro il 31 dicembre.

Cosìcchè, il legislatore avrebbe previsto “ uno spatium deliberandi minimo di 45 giorni ” che tuttavia, nella specie, sarebbe stato negato nonostante tale termine sarebbe stato indicato dalla Sezione nella sentenza -OMISSIS- del 31 dicembre 2019 in analoga controversia riguardante l’impugnazione del bilancio preventivo.

10°) Illegittimità della deliberazione di C.C.-OMISSIS-del 9.12.2019 e di C.C. -OMISSIS-del 23.12.2019 per violazione dell’art. 14 del regolamento di contabilità e dell’art. 239 del d.lgs. 267/2000.

Sulla premessa che il consigliere comunale S avrebbe, effettivamente, proposto degli emendamenti, i ricorrenti hanno lamentato che il collegio dei revisori non si sarebbe in alcun modo pronunciato.

Anzi, hanno stigmatizzato il fatto che l’organo in questione avrebbe confermato “ tout court il parere -OMISSIS-(allegato alla deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 27.11.2019), rilasciato a sua volta per relationem a quello espresso dal precedente collegio dei revisori in data 28.01.2019 circa una programmazione articolata un anno prima e poi annullata dal Tar ” (cfr. pag. 33).

11°) Illegittimità della nota di aggiornamento al DUP per illegittimità derivata delle deliberazioni di G.C. n--OMISSIS-6/337/338 del 30.12.2019, G.C. ---OMISSIS-/2019, di C.C. -OMISSIS-/2020, di C.C.-OMISSIS-/2020 per violazione dell’art. 53, comma 16 della legge 388/2000 e dell’art. 1, comma 169 della legge 296/2006.

I ricorrenti, infine, hanno censurato la riproposizione, identica a quelle annullate, delle deliberazioni riguardanti il regolamento e le tariffe TARI, i quali – a questo punto – sarebbero stati approvati oltre il termine di legge (31.3.2019).

Si è costituito in giudizio il Comune di Bisceglie (20.4.2020), che nella memoria del 22.6.2020 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso un quanto sarebbero stati censurati “ i contenuti ed il merito dei provvedimenti ” impugnati;
sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in relazione alla mancata impugnazione dell’atto deliberativo di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2019 - 2021;
e l’irricevibilità del ricorso è stata, da ultimo, eccepita in relazione ad una serie di provvedimenti, puntualmente indicati, che i ricorrenti avrebbero conosciuto in data anteriore al sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso;
nel merito ha opposto che la sentenza -OMISSIS-/2019 avrebbe statuito l’illegittimità dell’interlocuzione tra i consiglieri comunali sul DUP direttamente nella seduta consiliare di approvazione finale del bilancio: profilo che sarebbe stata sanato in esito alla rinnovazione del procedimento, tanto che sarebbero stati presentati degli emendamenti esaminati e rigettati dalla Giunta con la deliberazione -OMISSIS-04/2019, così determinandosi uno schema di DUP esaminato e discusso dal Consiglio comunale (deliberazione -OMISSIS-/2019) e dal medesimo organo, in seguito, approvato (deliberazione 183/2019);
che il principio della doppia seduta sarebbe stato, dunque, “ pacificamente e palesemente rispettato ” (cfr. pag. 12);
che il termine di 15 giorni assegnato ai consiglieri comunali per la proposta di eventuali emendamenti allo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta comunale (art. 17, comma 5) non compare e non è previsto anche per la nota di aggiornamento al DUP;
che già il 31.12.2019 i consiglieri comunale avrebbero avuto comunicazione della predisposizione, da parte della Giunta comunale, della nota di aggiornamento al DUP approvato in via definitiva dal Consiglio comunale nella seduta del 23.12.2019.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30.6.2020 i ricorrenti hanno impugnato la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS- del 03/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 e suoi allegati;
Sentenza TAR Puglia -OMISSIS-/2019
”;
la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione modifiche al regolamento Tari per l'ano 2019 sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/2019 ”;
la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie-OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione tariffe Tari anno 2019, sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/19 ”;
la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione PEF Tari – sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/2019 ”;
la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Comunicazione ai Consiglieri Comunali emendamenti allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 ”;
la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie-OMISSIS-del 26/02/2020, avente ad oggetto “ Rinnovazione approvazione bilancio di previsione e allegati 2019/2021 – sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/2019 ”;
la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie -OMISSIS-del 12/03/2020, recante “ Rinnovazione approvazione Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018, con allegata relazione sulla gestione (comprendente la nota integrativa) ”;
la delibera di Giunta comunale -OMISSIS-del 3/03/2020 avente ad oggetto “ Rinnovazione piano esecutivo di gestione per il triennio 2019-2021 – sentenza Tar Puglia -OMISSIS-/19 ”;
la delibera di Giunta comunale-OMISSIS-2 del 5/03/20 avente ad oggetto “ Ripubblicazione degli schemi del programma triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici adottati con delibera di G.C. -OMISSIS-del 30/12/19 ”;
la delibera di Giunta comunale-OMISSIS-del 3/03/2020 avente ad oggetto “ Esercizio provvisorio anno 2020 ”;
la delibera di Consiglio comunale -OMISSIS-del 15.6.2020 recante rinnovazione piano annuale 2019 e triennale 2019-2021 delle opere pubbliche.

Oltre a dedurre l’illegittimità in via derivata con richiamo ai motivi proposti con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno proposto in via autonoma i seguenti motivi (contrassegnati da paragrafi, come segue).

Anzitutto, con riferimento alla deliberazione di C.C. -OMISSIS-del 26.2.2020, relativa alla rinnovazione dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 sono stati dedotti:

1° motivo aggiunto c.d. par. A) nullità degli atti di rinnovazione di approvazione per violazione del giudicato della sentenza n.-OMISSIS-/2019 Tar Puglia – Bari;
violazione degli artt. 42, 43, 48, 170 d.lgs. 267/2000;
degli artt. 7, 9, 11 e 16 del regolamento di contabilità;
dell’allegato 1 e 4.1 del d.lgs. 118/2011.

I ricorrenti hanno lamentato che in sede di rinnovazione non sarebbero stati “ aggiornati i presupposti sostanziali (in termini di punti e obiettivi programmatici) e i contenuti degli atti di programmazione (DUP in primis). Tale disarmonia (un oggettivo “ossimoro” in materia di bilancio armonizzato), risulta “per tabulas”, dalla comparazione dello schema numerico del bilancio rinnovato con gli atti di programmazione rinnovati, allegati e presupposti nominativamente e specificamente al bilancio stesso ” (cfr. pag. 8).

Oltre a ciò, il Consiglio comunale avrebbe dichiarato, mediante la deliberazione-OMISSIS-/2020, il pareggio di bilancio, così assestando “ numericamente i conti matematici, ma in modo completamente dissociato, incompatibile e disarmonico dagli atti di programmazione sottesi al bilancio e sintetizzati nella rinnovazione dell’approvazione della nota di aggiornamento al DUP di cui alle deliberazioni di c.c. nn.

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