TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-03-20, n. 201500473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-03-20, n. 201500473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500473
Data del deposito : 20 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01481/2013 REG.RIC.

N. 00473/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01481/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. G P, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’accertamento

della violazione e dell’inadempimento del Contratto d’Area di Manfredonia, sottoscritto in data 4 marzo 1998 e dei connessi 3 protocolli aggiuntivi, sottoscritti il 12 novembre 1998 (1° protocollo aggiuntivo), il 19 marzo 1999 (2° protocollo aggiuntivo), il 7 novembre 1995 (3° protocollo aggiuntivo - 1° modulo), il 27 luglio 2006 (3° protocollo aggiuntivo - 2° modulo) ed il 14 dicembre 2007 (3° protocollo aggiuntivo - 3° modulo);

nonché per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del 26.7.2013, prot. n. 26803, di rigetto della citata istanza di finanziamento, a firma del dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali - Divisione VII - Interventi di Programmazione Territoriale;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato;

e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente di provvedere, entro il termine che si riterrà equo, ad autorizzare la rimodulazione delle risorse resesi disponibili nell’ambito dello stesso contratto d’area;

e, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 aprile 2014, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del 24.1.2014 prot. n. 2546 trasmessa a mezzo PEC a firma del dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali - Divisione VII - Interventi di Programmazione Territoriale, con la quale l’Amministrazione resistente ha reiterato il parere negativo già espresso con nota del 26.7.2013 prot. n. 26803 e rigettato nuovamente l’istanza del Responsabile Unico prot. 132/RU del 26.6.2013;

e per l’ordine rivolto alla Amministrazione resistente di autorizzare la rimodulazione delle somme per cui è causa;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e udito nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. G P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente Comune di Manfredonia chiedeva con l’atto introduttivo accertarsi l’inadempimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, degli obblighi derivanti dal contratto d’area di Manfredonia, annullarsi la nota del 26.7.2013 e condannarsi l’Amministrazione resistente a provvedere alla rimodulazione delle risorse resesi disponibili nell’ambito dello stesso contratto d’area a seguito di rinunce, revoche ed economie per mancato avvio nei termini previsti dai programmi d’investimento finanziati e sottoscritti.

Con ordinanza n. 696/2013 questo T.A.R. accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare formulata dal Comune.

Con nota del 24.1.2014 l’Amministrazione ministeriale procedeva al riesame e reiterava il parere negativo già espresso con nota del 26.7.2013.

Questa la motivazione del nuovo diniego:

«… - Codesto Responsabile Unico non ha presentato richiesta di autorizzazione alla rimodulazione nei termini stabiliti dall’art. 8 bis , comma 6, del decreto legge 2.7.2007 n. 81, convertito in legge 3.8.2007 n. 12, e successive modificazioni, che ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di rimodulazione al 31.12.2009;

- l’istanza prot. n. 132/RU del 26.6.2013 di codesto Comune non risponde ai requisiti previsti dalla circolare n. 43466 del 28.12.2012 essendo, quest’ultima, riservata ai Patti Territoriali e Contratti d’Area e già in possesso del provvedimento autorizzatorio alla rimodulazione;

- il D.M. n. 8400 del 12.11.2009 rappresenta esclusivamente una ricognizione delle disponibilità presenti a seguito di revoca e rideterminazioni e pertanto non costituisce titolo autorizzatorio alla rimodulazione;
…».

Con ricorso per motivi aggiunti il Comune di Manfredonia impugnava la citata nota del 24.1.2014, deducendo le stesse censure di cui all’atto introduttivo e la violazione dell’ordinanza cautelare n. 696/2013:

1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, commi 203 e ss, legge 662/1996);
violazione e falsa applicazione delle deliberazioni CIPE nn. 29 del 21.3.1997, 77 e 78 del 9.6.1999 e 69 del 22.6.2000;
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 bis , commi 6 e 7 del decreto legge 81/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 127/2007;
eccesso di potere;

2) violazione dell’ordinanza cautelare n. 696/2013.

Si costituiva l’Amministrazione ministeriale, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti debba essere respinto.

Invero, secondo Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1184 “Nel processo amministrativo sussiste sopravvenuto difetto di interesse ogni qualvolta intervengono provvedimenti che, senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di diritto o di fatto - in senso favorevole o non - in guisa tale da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell’atto impugnato;
ove in sede di appello l’originario ricorrente rinunci all’impugnazione e dichiari di non avervi più interesse, ai sensi dell’art. 34, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, va dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.”.

Ne consegue che il sopravvenuto provvedimento del 24.1.2014 (contestato con motivi aggiunti) costituisce modificazione della situazione di diritto tale da “togliere” al Comune ricorrente interesse alla rimozione dell’atto originariamente impugnato (nota del 26.7.2013).

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, va evidenziato che in forza dell’art. 8 bis , comma 6, lett. b) decreto legge n. 81/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 127/2007 “Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d’area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d’area in essere, sono utilizzate: … b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d’area. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2009.”.

La motivazione del gravato provvedimento prot. n. 2546 del 24.1.2014 si fonda sulla constatazione della circostanza della presentazione, da parte del Responsabile Unico del Contratto d’Area di Manfredonia, dell’istanza di rimodulazione oltre il termine fissato al 31.12.2009 (e cioè in data 26.6.2013).

Pertanto, risulta essere stato violato, da parte del Comune ricorrente, il termine espressamente fissato dal citato comma 6 dell’art. 8 bis decreto legge n. 81/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 127/2007.

Detto termine ha natura chiaramente perentoria, in considerazione del tenore letterale della disposizione, della modificazione legislativa del 2009 (il termine originariamente contemplato dall’art. 8 bis , comma 6, lett. b) decreto legge n. 81/2007, già novellato dall’art. 2, comma 191 legge n. 244/2007, per la data del 31.12.2008 veniva prorogato al 31.12.2009 dall’art. 36, comma 2 legge n. 99/2009), della ratio (propria del carattere perentorio) del termine de quo fissato al fine di sopperire ad esigenze di copertura finanziaria dello Stato (il quale doveva necessariamente conoscere quali fossero le risorse da mettere a disposizione dei Comuni per le richieste di rimodulazione presentate entro il 31 dicembre 2009, in quanto successivamente a tale data non avrebbero trovato copertura) e della circostanza per cui una differente valutazione in termini di non perentorietà del termine in esame avrebbe comportato la paralisi di ingenti risorse in caso di inerzia delle Amministrazioni locali.

Il superamento di un termine di natura perentoria costituisce elemento assolutamente ostativo alla concessione del beneficio invocato dal Comune istante, potendosi pertanto prescindere da ogni altra doglianza dallo stesso formulata nei motivi aggiunti.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.

In considerazione della natura, della peculiarità e complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

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