TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-03, n. 201803610
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Pubblicato il 03/04/2018
N. 03610/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 716 del 2012, proposto da L S, rappresentato e difeso dall’avv. M P C (cod. fisc.: CHTMPL44L13D612X) e dall’avv. R N (cod. fisc.: NTURRT47S21B250L), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M, in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego assunzione diretta nominativa nel corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi artt 5 e 97 D. Lgs n. 217 del 2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 24 gennaio 2018, il cons. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata in data 6.11.2017, con cui il ricorrente ha dichiarato di essere stato assunto quale Allievo Vigile del Fuoco in data 2.10.2017 e, quindi, di non avere più interesse alla coltivazione del presente ricorso, che chiede venga dichiarato improcedibile , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 c. 1 lett. c) del c.p.a.;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859;Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832;Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695;Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 cpc alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c, cpa e dell’art. 85, comma 9, cpa;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio, a causa della peculiarità della vicenda;