TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-11-13, n. 202306198
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Pubblicato il 13/11/2023
N. 06198/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02930/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2930 del 2023, proposto da
R A, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CNR- Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti inoltrate al C.N.R. e all'I.N.P.S in data 16.5.2023;
di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;nonché per l'accertamento del diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta con istanze inoltrate in data 16.5.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, espone di essere dipendente dell’Università degli Studi di Napoli “ Federico II ”, in qualità di Professore ordinario di Biochimica, dopo essere già stato dipendente del C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche e, prima della sua immissione in ruolo a tempo indeterminato, beneficiario di assegni di formazione erogati dal medesimo ente in attuazione dell’art. 26 della legge 285/1977, per il periodo 1.5.1982 - 4.10.1990.
Con sentenza n. 3286 del 9.12.1997 il TAR Campania, avanti al quale era insorto l’attuale ricorrente, ordinava al CNR – per il periodo dal 1.5.1982 al 31.11.1982 e dal 1.12.1982 al 4.10.1990- di riconoscere ad esso ricorrente il “ trattamento economico equiparato a quello previsto per i dipendenti statali addetti alle stesse o analoghe mansioni ex art 26 legge 285/1977 nonché alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale mediante il conseguente versamento dei contributi corrispondenti ”.
Nel corso degli anni, di poi, l’attuale ricorrente chiedeva lumi al CNR relativamente alla sua situazione contributiva (cfr., in particolare, note del 13.3.2018 e del 22.10.2018);il CNR, in particolare, con nota del febbraio 2019 rappresentava di aver richiesto una verifica all’Inps.
Da ultimo, con atto di diffida e messa in mora del 31.1.2023, il ricorrente rilevava che dall’estratto conto dei periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell’Inps non risultavano i periodi di contribuzione giudizialmente riconosciuti, e provvedeva a richiedere ancora una volta al CNR “ adeguato e documentale riscontro in merito all’effettuazione del versamento contributivo dovuto in esecuzione del richiamato provvedimento giurisdizionale amministrativo ”. Atto di diffida veniva, di poi, inviato anche all’Inps.
Stante il mancato riscontro, con due distinti istanze del 16 maggio 2023, indirizzate all’Inps e al CNR, il ricorrente chiedeva l’accesso:
- alla “ documentazione attestante gli avvenuti versamenti da parte del C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche all’ente previdenziale, allora preposto, dei contributi previdenziali per i periodi dal 1.5.1982 al 30.11.1982 e dal 1.12.1982 al 4.10.1990 relativi alla ricostruzione della sua posizione previdenziale ” (istanza indirizzata al CNR);
- alla “ documentazione in possesso dell’I.N.P.S. relativa ai versamenti da parte del C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche all’ente previdenziale, allora preposto, dei contributi previdenziali per i periodi dal 1.5.1982 al 30.11.1982 e dal 1.12.1982 al 4.10.1990 relativi alla disposta ricostruzione della posizione previdenziale del Prof. R A così come disposto dal Dipartimento del Personale – Reparto III Stato Giuridico e Trattamento economico del C.N.R. con il decreto prot. 1714275 del 16.7.1999, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania Napoli Sez. 3a n. 3286 del 9.12.1997 ” (istanza indirizzata all’Inps).
Stante il silente contegno serbato dalle intimate Amministrazioni il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso.
L’Inps si costituiva in giudizio il 17 luglio 2023, deducendo la inesistenza dei documenti richiesti a causa dell’omesso versamento dei dovuti contributi previdenziali, che dovevano essere effettuati dal CNR, per il periodo, lamentato in ricorso, dall’1.5.1982 al 30.11.1982 e dall’1.12.1982 al 04.10.1990;e ciò a seguito di apposite indagini istruttorie operate da esso Inps presso due distinte sedi (Napoli e Roma Montesacro).
Si costituiva altresì il CNR, rimarcando la inammissibile reiterazione delle istanze, anche di accesso, da parte del ricorrente e, in ogni caso, rammentando il contenuto della nota del 7.2.2019 con la quale si era già rappresentato al ricorrente di aver inoltrato alle sedi Inps una richiesta di riscontro circa l’avvenuto versamento delle ritenute disposte con delibera del 16.7.1999, e in ogni caso reiterando che negli archivi del CNR non era presente la documentazione contabile richiesta.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale dell’11 ottobre 2023.
Il ricorso va definito con una pronunzia di cessazione della materia del contendere.
E, invero, Inps ha fornito persuasive allegazioni afferenti al mancato possesso della richiesta documentazione, come emerge dalla documentazione quivi versata in atti, attestante il compimento di apposite ricerche da parte degli Uffici di Roma Montesacro e di Napoli, all’uopo chiarendosi che per potere alimentare l’estratto contributivo del ricorrente il CNR avrebbe dovuto effettuare una modifica “sulla posizione assicurativa” di esso ricorrente, modifica che non emerge dal prospetto contributivo sintetico;di qui la attestazione, ad opra dei due Uffici, del fatto che “non si rilevano denunce né versamenti in applicazione della sentenza” e del mancato possesso di verina “documentazione attestante la regolarizzazione della posizione contributiva”.
Sotto altro aspetto, il CNR ha già rappresentato la propria posizione al ricorrente, con la nota del 7 febbraio 2019, null’altro affermando di avere in relazione ai richiesti documenti;ciò che peraltro si appalesa vieppiù confirmato dalla speculare posizione assunta da Inps.
Allorquando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, è evidente che l’interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto, anche se in “forma negativa”;“ al cospetto di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data ” (CdS, IV, 27 marzo 2020, n. 2142).
Di talché, dalla produzione in giudizio dei documenti di Inps e del CNR emerge:
- il soddisfacimento, sia pure per così dire “in negativo”, dell’interesse ostensivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni, ovvero, la giuridica certezza della loro inesistenza, presso la Amministrazione all’uopo compulsata, mercè la formale attestazione da questa rilasciata;
- la realizzazione della condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436;CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923;CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Si impone, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura dalla pronunzia che la definisce, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.