TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-26, n. 201900690
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Pubblicato il 26/07/2019
N. 00690/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2019, proposto da
Genuario Grieco, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Comune di Viggiano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto sindacale n. 24 del 21.12.2018 prot. 22604, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del comune del fabbricato ed immissione in possesso;
- del decreto del 10.01.2019 a firma del responsabile dell'UTC, area edilizia e urbanistica, "atto unilaterale di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale ed immissione in possesso di un vecchi fabbricato urbano condominiale, ex art 35 d. lgs. n. 76/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viggiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. P M e uditi per le parti i difensori F T e A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 22/2/2019, il sig. Grieco Genuario – proprietario di un fabbricato sito in Viggiano al Vico II Le Forge, 12, riportato in catasto al foglio 54, particelle 526/527/529/530 – ha impugnato il decreto sindacale n. 24 del 21/12/2018, prot. 22604, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del comune del predetto fabbricato ed immissione in possesso, nonché il pedissequo decreto dell’UTC in data 10/1/2019, recante "atto unilaterale di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale ed immissione in possesso di un vecchio fabbricato urbano condominiale, ex art. 35 d.lgs. n. 76/90”.
1.1. Emerge in fatto quanto segue:
- nel 1988 il ricorrente ha presentato al Comune di Viggiano domanda di ricostruzione del predetto fabbricato ai sensi della L. n. 219/1981 (“interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981”), conseguendo all’uopo un buono contributo;
- successivamente il ricorrente ha chiesto il trasferimento del buono contributo su una più ampia unità abitativa medio tempore acquistata all’interno del medesimo comune, rendendosi disponibile alla cessione dell’immobile sito nel Vico II Le Forge;
- con atto di citazione del 27/10/2017, il ricorrente ha adito il Tribunale civile di Potenza per accertare il suo diritto al trasferimento del buono contributo senza obbligo di cessione del vecchio fabbricato, stante il mancato trasferimento in suo favore di alcuna area di riedificazione, secondo quanto previsto dall’art. 9 L. n. 219/1981 in caso di ricostruzione fuori sito;
- il Comune di Viggiano, in attuazione del Piano di recupero del centro storico approvato in data 28/2/1986, ha individuato - con delibera di Giunta n. 43 del 12/3/2015 - gli immobili da acquisire al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 35, co. 7, del D.Lgs. 76/1990 (“Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982”), secondo cui “ Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente testo unico, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale ”;
- in esecuzione di detta delibera è stato adottato il decreto sindacale e il conforme provvedimento UTC, in questa sede impugnati.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- Violazione di legge per incompetenza dell'Autorità emanante .
Il decreto impugnato esulerebbe dall’ambito di competenza del sindaco, secondo quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali).
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 76/90. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti .
L’art. 35, co. 7, del D.Lgs. n. 76/1990, posto a fondamento dell’acquisizione gratuita, non potrebbe trovare applicazione al di fuori dei casi in cui vi sia stata cessione al privato di aree di riedificazione nei piani di Zona.
Il ricorrente ha fatto inoltre istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 79 cod. proc. amm., stante la pendenza del processo civile introdotto per l’accertamento del diritto al trasferimento del contributo senza obbligo di cessione di altro fabbricato.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Viggiano, eccependo in limine il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Alla camera di consiglio del 3/4/2019 è stata adottata ordinanza n. 64/2019 con cui, fissata l’udienza di trattazione del merito, è stata disposta - quale incombente istruttorio - l’acquisizione, tra l’altro, della delibera di Giunta n. 43 del 12/3/2015.
4. All’udienza pubblica del 3/7/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa sulla controversia, in quanto è di tutta evidenza che i provvedimenti impugnati costituiscono manifestazione di un potere autoritativo diretto all’ablazione della proprietà del ricorrente, la cui posizione giuridica sostanziale è, dunque, di interesse legittimo oppositivo (c.d. petitum sostanziale)
6. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.
Il primo motivo di ricorso, relativo alla incompetenza del Sindaco ad adottare l'atto gravato, coglie nel segno.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ha ripartito in maniera rigida le competenze tra organi di governo e organi di gestione. In particolare:
- ai dirigenti è stata attribuita la competenza in ordine all'adozione di tutti gli atti di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 107 del TUEL ("Funzioni e responsabilità della dirigenza"), amente del quale " Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ";
- al Sindaco è stata attribuita, oltre ad una competenza funzionale ed esclusiva all'adozione di tutte le ordinanze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, siano esse ordinanze normali, necessitate o contingibili e urgenti (cfr. artt. 50 e 54 TUEL), l'adozione di atti di natura eminentemente politica, comunque rigidamente tipizzati dalla legge.
Ciò posto, deve ritenersi che il provvedimento di acquisizione gratuita ex art. 35, co. 7, del D.Lgs. n. 76/1990 ha natura intrinsecamente gestionale, né è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che radicano, ex lege , la competenza sindacale. La preordinazione dell’atto a soddisfare un'esigenza correlata ad obiettivi operativi (c.d. presupposto funzionale), in specie l’attuazione del Piano di recupero del centro storico, determina la sua devoluzione al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.
Non può rilevare in senso contrario, come dedotto dal Comune, che il provvedimento è espressione dei compiti del Sindaco quale Commissario straordinario del Governo, ai sensi della L. n. 219/1981, in quanto – in disparte la genericità del rilievo, che non si preoccupa di indicare la norma che radicherebbe tale competenza – è dirimente considerare che l’atto in questione si colloca, per tutta evidenza, al di fuori della fase emergenziale del sisma ed è sprovvisto di qualsivoglia connotazione di contingibilità e urgenza, anche nell’ottica degli artt. 50 e 54 TUEL. E’ vero, piuttosto, che è funzionalmente orientato, ratione materiae , alla realizzazione di un intervento di un mero riqualificazione urbana, rispetto al quale non vi sono ragioni per derogare all’ordinario regime delle attribuzioni risultante dal TUEL.
Né, d’altra parte, è stata fornita dimostrazione dell’eventuale operatività, all’interno dell’organizzazione del Comune intimato, dell’art. 53, co. 23, della L. n. 388/2000, che ha dato facoltà agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare disposizioni organizzative volte ad attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Deve anche rilevarsi che la presupposta delibera di Giunta n. 43 del 12/3/2015, di cui il decreto sindacale costituisce attuazione, non individua l’immobile del ricorrente tra quelli da acquisire al patrimonio comunale, come emerso a seguito della sua acquisizione istruttoria. Con l’effetto che, neppure indirettamente, può ipotizzarsi l’esistenza di una qualche delega in favore del Sindaco all’adozione dell’atto ablatorio in contestazione.
All’illegittimità, sotto tale profilo, del decreto sindacale consegue quella del pedissequo atto dell’UTC, che nel primo trova unico fondamento, dovendo restare assorbito in ragione della natura del vizio riscontrato ogni diverso profilo di censura (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 27/5/2015 n. 5).
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.