TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-09-07, n. 201704288

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-09-07, n. 201704288
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704288
Data del deposito : 7 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2017

N. 04288/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06456/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6456 dell’anno 2015, proposto da:
Ata Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati N U e R V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, via G. Doria n. 75;

contro

Asl Napoli 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A D N, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Isola F/9, presso il Servizio Affari Legali della medesima Asl Na/1;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto ingiuntivo n. 122/2008, emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Portici in data 28.5.2008 e munito di formula esecutiva in data 6.11.2008;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL Napoli 1;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il decreto ingiuntivo n. 122/2008, emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Portici in data 28.5.2008 nei confronti della Asl Na/1, e munito di formula esecutiva in data 6.11.2008, è stato ingiunto alla Azienda Sanitaria Locale Napoli/1 il pagamento, in favore della ATA ITALIA srl, della somma di €33.108,84, oltre agli interessi “ di cui al Decr. Leg.vo 231/02 dalla scadenza legale di ciascuna delle singole fatture al saldo ”, nonché oltre ad “ ulteriori €183,00 per esborsi, €416,00 per diritti ed €130,00 per onorari, oltre IVA e CPA ”, per attività prestate nell’ambito del servizio di manutenzione degli impianti elevatori del Presidio Ospedaliero e Distrettuale S. Maria del Popolo e degli Incurabili.

Di fronte all’inerzia dell’intimata Amministrazione, pur dopo aver effettuato a questa la notifica del suddetto titolo (in data 4 luglio 2018), parte ricorrente ha provveduto a proporre il presente ricorso (notificato il 22 dicembre 2015 e depositato il giorno seguente), chiedendo a questo Tribunale di dichiarare l’obbligo della Azienda Sanitaria Locale Napoli/1 di conformarsi al giudicato, con nomina di un Commissario ad acta che provvedesse, se necessario e in luogo degli organi ordinari, al pagamento della somma complessiva di €50.922,49, nonché dell’ulteriore somma di €8.064,50, asseritamente dovutale a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato del D.I. 122/2008 (ovvero dal 15.10.2008).

Altresì la società ricorrente ha richiesto anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato (c.d. astreinte o penalità di mora).

L’intimata Asl Na/1 si è costituita in giudizio in data 30 giugno 2016, ancorché mediante deposito della sola copia notificata del ricorso, con mandato ad litem apposto in calce.

Dopo un rinvio richiesto dalle parti per verificare la possibilità di pervenire ad una composizione stragiudiziale della controversia, all’udienza camerale del 19 luglio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

Invero, va rilevato come, secondo un indirizzo giurisdizionale ormai consolidato, il decreto ingiuntivo non opposto - in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c. - ha valore di cosa giudicata (C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
31 maggio 2003, n. 7840;
Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza previsto, già dall'art. 37 della legge n. 1034 del 1971 ed oggi dall'art. 112 c. 2 del C.p.a. (cfr., Cons. St. n. 5045/2011;
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 551 del 2011);
e, nel caso di specie, la documentazione versata in atti dà conto che il decreto ingiuntivo di cui si tratta non è stato opposto.

Alla stregua di tanto, risulta allora ammissibile, appunto ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio per l’ottemperanza del suddetto provvedimento del giudice ordinario (cfr. Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).

Ciò posto, va detto che la società ricorrente ha provveduto a notificare il suddetto titolo (in data 18.12.2008, come da copia conforme versata in atti) all’ente pubblico debitore, ed è quindi inutilmente decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, per cui in questa sede può affermarsi l'obbligo dell’intimata Azienda Sanitaria Locale Napoli/1 di dare completa esecuzione, ove nelle more non ancora vi abbia provveduto (ovvero vi abbia provveduto solo parzialmente), al decreto ingiuntivo n. 122/2008, emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Portici in data 28.5.2008, con il quale detta Amministrazione è stata condannata al pagamento € 33.108,84, oltre agli interessi ex Decr. Leg.vo 231/2002, come liquidati, al soddisfo - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per quanto riguarda la richiesta di corresponsione di ulteriori importi a titolo di rivalutazione monetaria sul dovuto, la stessa non può essere accolta, in quanto, essendo di valuta il debito in questione, e non essendo nel titolo affermata la debenza della detta voce accessoria, quest’ultima non può essere riconosciuta in sede di giudizio di ottemperanza (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 1497 del 14.4.2016;
Cons. di Stato sez. V. n. 5440 del 4.11.2014;
Cons. di Stato sez. VI, n. 3371 del 3.7.2014;
Cons. di Stato sez. VI, n. 6504 del 12.12.2011);
tanto più che, a fronte dell’avvenuta liquidazione degli interessi di mora secondo la modalità specificamente stabilita dal Decr. Leg.vo 231/2002, l’impresa creditrice non ha fornito prova di avere subito un danno maggiore.

Può, invece, essere accolta la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a..

Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “ giudice in caso di accoglimento del ricorso ”, stabilisce che lo stesso, “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo
”.

La lett. a), del comma 781, dell’art. 1, della legge n. 208/2015, ha aggiunto a quest’ultima disposizione dell’art. 114 c.p.a. il seguente periodo “ Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
”.

L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.

La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’Amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.

La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).

L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o, come in questo caso, disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.

Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
mentre, per la data di decorrenza finale, la stessa, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014;
T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18 gennaio 2016, n. 464).

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso la suddetta struttura e dotato delle opportune competenze, affinché provveda, in via sostitutiva, ai necessari incombenti, ivi comprese eventuali modifiche di bilancio, nell’ulteriore termine di gg. 60 ed a spese dell’Amministrazione inottemperante.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione in epigrafe e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico della Azienda Sanitaria Locale Napoli/1, si liquidano come da dispositivo.

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