TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-04, n. 202413514
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Pubblicato il 04/07/2024
N. 13514/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10280/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10280 del 2012, proposto da
-OMISSIS- ed Altri, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M A, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
contro
AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle comunicazioni AGEA ad oggetto “ Regime Quote Latte - versamento del prelievo esigibile ” e relativi allegati, inviate con raccomandata con avviso di ricevimento ad ognuna delle aziende agricole ricorrenti, con le quali AGEA ha comunicato alle stesse i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili comprensivi degli interessi maturati alla data della comunicazione stessa, e ne ha intimato il versamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le aziende agricole ricorrenti, produttrici di latte vaccino, domandano l’annullamento degli atti con i quali AGEA, in applicazione dell’art. 8- quinquies, comma 5 della l. 33/2009, ha richiesto il versamento dei debiti da prelievo supplementare che risultano esigibili, comprensivi degli interessi maturati alla data della comunicazione stessa.
1.1. Le somme dovute, riferite a diverse campagne lattiere, sono elencate nel dettaglio all’interno della tabella n. 1, allegata a ciascuna intimazione.
2. Con ricorso collettivo e cumulativo, le ricorrenti contestato i sopra indicati provvedimenti attraverso otto motivi di gravame che qui di seguito si sintetizzano:
I. Mancata comunicazione di avvio del procedimento e conseguente illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990;
II. Mancato previo accertamento dei debiti intimati e conseguente illegittimità per violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990 e degli artt. 8- ter, 8- quater e 8- quinquies l. n. 33/2009, per avere l’amministrazione richiesto il pagamento di somme oggetto di contestazione giurisdizionale o, comunque, computate in base norme nazionali giudicate in contrasto con il quadro regolatorio comunitario;
III. Inesigibilità dei crediti ed errata quantificazione del prelievo, per non essere state considerate le pregresse pronunce giurisprudenziali che hanno sospeso, in tutto e/o in parte, l’efficacia degli atti di imputazione del prelievo e per non essere state contabilizzate le compensazioni già operate nei confronti dei ricorrenti (cui non sono stati materialmente erogati i contributi PAC destinati a ciascuna azienda agricola);
IV. Illegittima intimazione di pagamento degli interessi, in violazione dell’art. 8- quinquies della l. 33/2009, facente riferimento alla sola sorte capitale;
V. Illegittimo conteggio degli interessi, in violazione dell'art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell'art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell'art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione, per essere stati conteggiati a partire da un errato dies a quo e in misura non conforme alle disposizioni europee;
VI. Illegittima determinazione degli interessi in caso di rateizzazione, per essere stati fissati dall’art. 8- quater l. 33/2009 in misura difforme dalle disposizioni di fonte europea e in modo da configurare una illegittima pratica anatocistica;
VII. Violazione del diritto di difesa e del giusto processo di cui agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, per essere imposta dall’art. 8- quinquies , in caso di rateizzazione, la rinuncia ai giudizi pendenti;
VIII. Impossibilità di comprendere il calcolo del prelievo supplementare a livello nazionale e la sua correttezza.
3. L’amministrazione resistente, pur costituitasi, non ha svolto difese, né ha ottemperato all’ordinanza istruttoria (n. 18361 del 7 dicembre 2023) con cui il Tribunale aveva richiesto la produzione di una documentata e aggiornata relazione sulla vicenda oggetto del giudizio.
4. All’udienza straordinaria del 17 maggio 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater, disp. att. c.p.a., la difesa dei ricorrenti, su invito del relatore, ha argomentato in merito all’ammissibilità del ricorso, proposto in forma collettiva e cumulativa.
4.1. Ha evidenziato, in particolare, che rispetto ai profili di illegittimità comunitaria, applicabili indistintamente a tutte le campagne oggetto delle intimazioni impugnate, non può riscontrarsi alcuna differenziazione tra le posizioni dei ricorrenti, né alcun conflitto di interessi tra loro. Il ricorso è stato trattenuto in decisone
5. È parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso, che si esamina prioritariamente.
5.1. Le pronunce della Corte di Giustizia U.E. (sentenze 27 giugno 2019, in causa C-348/18, 11 settembre 2019, in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022, in causa C-377-19) richiamate dalle ricorrenti in seno nella propria memoria ex art. 73 c.p.a. hanno sancito l’illegittimità del meccanismo di compensazione-riassegnazione applicato dallo Stato italiano, alternato dall’utilizzo di un criterio normativo non conforme al dettato europeo.
5.2. Secondo la prima delle citate sentenze, infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, “ pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo «proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore».”
5.3. Ne deriva che gli atti di intimazione impugnati, nel richiedere il pagamento di importi determinati in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale ai QRI assegnati a ciascun produttore (unico consentito dal regolamento europeo), sono illegittimi e devono essere annullati (cfr. nello stesso senso, Tar Lazio, Roma, sez. V 18 aprile 2023, n. 6644 e 6646;id., sez. V- ter, 31 luglio 2023, n. 12895).
5.4. Non può considerarsi ostativo all’accoglimento della doglianza la mancata articolazione di uno specifico motivo di gravame, essendo comunque consentito al giudice di procedere alla disapplicazione della norma interna incompatibile con la disciplina comunitaria, in base al principio di diritto secondo cui “il Giudice amministrativo provvede in ogni caso a non dare applicazione a un atto normativo nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione Europea ” (Cons. Stato, sez. III 15 febbraio 2021 n. 1311, che cita Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2018, n. 9).
5.5. Rispetto a tale censura, inoltre, nemmeno si pongono problemi di differenziazione delle posizioni giuridiche delle aziende agricole ricorrenti, essa riguardando un segmento procedurale comune ad ognuna di esse, che legittima una proposizione (e trattazione) congiunta del ricorso (Cons. Stato, sez. II, 25 07 2022, n. 6544).
6. Passando all’esame dei restanti motivi, con riferimento al primo (mancata comunicazione di avvio) il Tribunale ritiene di dare continuità all’orientamento secondo cui “... la procedura disciplinata dall’art. 8 quinquies della legge n. 33/2009 ha natura speciale rispetto a quella prevista dalla legge n. 241/90 (essendo) costituita da tre fasi nelle quali è garantito il contraddittorio con le parti, finalizzato ad individuare, in via definitiva, i debiti c.d. “esigibili” (ovvero anche quelli non sospesi in sede giurisdizionale) per i quali si potrà accedere alla rateizzazione” (Tar Lazio, Roma, sez. II- ter, 5 marzo 2010, n. 3459). Il motivo è pertanto infondato.
7. Il terzo motivo è inammissibile in quanto sollecita al Collegio un’analisi puntuale di singole poste debitorie, il cui esame comporterebbe inevitabilmente una inammissibile differenziazione delle posizioni giuridiche delle diverse ricorrenti (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2024, n. 2971) travalicando i legittimi confini del ricorso cumulativo/collettivo.
8. Il quarto motivo è infondato. Il pagamento degli interessi accede, infatti, direttamente all’obbligo di pagamento della sorte capitale. Diversamente opinando, si creerebbe una sorta di aiuto di stato nei confronti degli operatori del settore, non consentito dal superiore ordinamento comunitario (Tar Lazio, Roma, sez. V- ter, 31 luglio 2023, n. 12895).
9. Il quinto motivo è afflitto dalle medesime ragioni di inammissibilità esposte supra , par.