TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-06-18, n. 202000400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-06-18, n. 202000400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000400
Data del deposito : 18 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2020

N. 00400/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2020, proposto da
La Pulita &
Service S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V A e Roberto D'Addabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rocco Antonio Brienza in Potenza, via San Remo, 67;

contro

Comune di Melfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Meridionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Melfi, n. 1803 del 5/12/2019, di aggiudicazione del servizio di pulizia degli immobili comunali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melfi e di Meridionale Servizi Società Cooperativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Paolo Mariano, alla quale i difensori V. Augusto, R. D'Addabbo e G. Cozzi sono considerati presenti ad ogni effetto ex art. 4, co. 1, D.L. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 16/1/2020, la società La Pulita &
Service S.c.a.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe relativi all’aggiudicazione, in favore di Meridionale Servizi Soc. Coop., della gara per l’affidamento, da parte del Comune di Melfi, del servizio di pulizia degli immobili comunali.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- con determinazione in data 27/11/2018, il Comune di Melfi, avvalendosi della Centrale di Committenza

ASMEL

Consortile S.c.a.r.l., ha indetto, con procedura aperta e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gara per l’affidamento per la durata di nove anni del servizio di pulizia da eseguire con materiali, attrezzi e personale dell'appaltatore presso i locali sede del Palazzo di Città e di raccolta in modo differenziato dei rifiuti solidi urbani ivi prodotti, per un importo complessivo a base d’asta di euro 728.463,15, oltre I.V.A.;

- all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la gara è stata aggiudicata in favore di Meridionale Servizi Soc. Coop., odierna controinteressata, mentre la società ricorrente è risultata seconda graduata;

- l’aggiudicazione è stata preceduta dalla positiva verifica di congruità dell’offerta prima graduata, con specifico riferimento ai costi della manodopera, previa acquisizione i giustificativi forniti dall’impresa in data 12/7/2019 e 2/9/2019.

1.2. Il ricorso è affidato al seguente articolato motivo:

- “ Violazione degli artt. 94, 95, comma 10 e 97 comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis di gara. Violazione delle Tabelle Ministeriali di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/03/2016 e del C.C.N.L. per i dipendenti di imprese di Pulizia/Multiservizi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
motivazione apparente;
arbitrarietà, illogicità ed irrazionalità. Sviamento. Violazione dei principi di par condicio dei concorrenti. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione
”.

L’offerta dell’aggiudicataria sarebbe viziata da anomalia.

Invero, malgrado abbia previsto un incremento del 10% delle ore di lavoro del personale impiegato nell’appalto, offrendo 88 ore settimanali (invece delle 80 ore settimanali derivanti dall’applicazione della clausola sociale che ha imposto l’assorbimento del personale impiegato per l’esecuzione del servizio dalla società cessante, costituito da quattro unità inquadrate nel II livello del C.C.N.L. per le imprese di Pulizia/Multiservizi, impiegate per 20 ore settimanali), in sede di giustificazioni avrebbe quantificato il monte ore annuale in 3.464,87 e, quindi, un monte ore globale per la durata novennale dell’intero appalto di 31.183,83 ore complessive.

Entrambi i dati sarebbero errati, in quanto il monte ore annuale avrebbe dovuto essere pari a 4.576 ore (88 ore settimanali x 52 settimane), mentre quello complessivo di 41.184 ore (4.576 ore annue x 9 anni).

Inoltre, l’erronea stima del monte ore annuale e di quello complessivo avrebbero inciso sulla congruità dell’offerta economica, avuto riguardo al costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria (euro 455.907,59), inferiore a quello che si ricaverebbe moltiplicando il costo medio orario derivante dalle Tabelle Ministeriali, di euro 15,77, e il monte orario complessivo di 41.184. Ad analoga sottostima si perverrebbe anche considerando il costo orario indicato dall’aggiudicataria, pari ad euro 14,62 (avendosi, in tal caso, un costo medio annuo pari ad euro 66.901,12 ed un costo totale pari ad euro 602.110,08).

2. Si sono costituti in giudizio, resistendo all’accoglimento del ricorso, il Comune di Melfi e Meridionale Servizi Soc. Coop.. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso stante l’avvenuta pubblicazione dell’aggiudicazione sin dal 5/12/2019;
la società la sua inammissibilità stante l’insindacabilità nel merito del giudizio di non anomalia svolto dalla stazione appaltante.

Nel merito, Meridionale Servizi Soc. Coop. ha evidenziato che la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 6/8/2019 con funzioni di supporto al R.U.P., come da verbale n. 9, ha esaminato dettagliatamente i giustificativi prodotti dall’aggiudicataria e non si è limitata a ritenere congrua l’offerta, ma ha esaminato funditus il costo del personale dichiarato, ritenendo che il “ calcolo (…) risulta coerente con quanto proposto in sede di offerta tecnica, ed in particolare al punto 1°) – prospetto 2 nella parte in cui si indicano le ore da contratto per addetto pari a 22. Infatti, considerato che per costo orario del personale da dimostrare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate… ma va considerato il “costo reale”(…) Il costo medio orario utilizzato è correttamente motivato nella relazione e nella documentazione presentata (…) Applicando il tasso di assenza medio del 24,82% al monte ore contrattuale di 22 ore settimanali si ottiene un “monte orario effettivo settimanale” da utilizzare per il calcolo del costo del personale di 16,53, anche leggermente inferiore a quello utilizzato in sede di giustificazione dell’offerta ”.

3. Alla camera di consiglio del 29/1/2020, con ordinanza in pari data, è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.

4. All’udienza pubblica del 10/6/2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, si può soprassedere dall’esame delle eccezioni preliminari.

Vanno anzitutto respinte le censure avverso la stima del monte orario lavorativo (annuo e globale) alla quale attenersi ai fini della determinazione del costo della manodopera (indicato dall’aggiudicataria in euro 455.907,59).

L’impostazione ricorsuale è, infatti, viziata dall’erronea individuazione del parametro di stima nel c.d. “monte ore teorico o contrattuale”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l’anno. Deve invece ritenersi corretto, ed esente da rilievi di travisamento, manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, la valutazione espressa dalla stazione appaltante, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 12/6/2017, n. 2815;
sez. III, 2/3/2017, n. 974), secondo cui la verifica di anomalia riguardo al costo orario del personale va operata con riferimento al c.d. “monte ore reale” o costo ore lavorate effettive, comprensivo dei costi delle sostituzioni.

Su tale premessa metodologica, la stazione appaltante ha del tutto condivisibilmente applicato, al monte ore teorico o contrattuale di 22 ore settimanali per addetto (per un totale di 4.576 ore annue), il tasso di assenza medio del 24,82%, ottenendo in tal modo il monte orario effettivo settimanale di 16,53 ore per addetto. Detto valore si presenta persino inferiore a quello di 16,66 ore settimanali per addetto, indicato nei giustificativi dell’aggiudicataria ed utilizzato per il calcolo del costo del personale.

A quanto detto consegue, per ovvia derivazione, l’attendibilità del costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria nella misura di euro 455.907,59, stima cui si perviene - secondo quanto ragionevolmente esposto dalle controparti - prendendo a riferimento il monte ore lavorate reale o effettivo.

Sotto tale profilo, vanno inoltre respinte le contestazioni formulate avverso il costo medio orario per addetto indicato dall’aggiudicataria e motivate dalla sua difformità rispetto all’analogo valore risultante dalle Tabelle ministeriali di settore.

Invero, costituisce ius receptum che i valori del costo del lavoro risultanti dalle Tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, perciò l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte in dette Tabelle non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 17/1/2020, n. 414).

Ciò posto, va anzitutto evidenziato che lo scostamento tra i due valori è, in specie, del tutto marginale (euro 14,62, contro euro 15,77), come tale non indicativo di alcuna incongruità. D’altra parte, in sede di verifica di anomalia, l’aggiudicataria ha rappresentato le ragioni - ritenute dal Collegio prima facie attendibili - che, in concreto, giustificano il modesto scostamento del costo orario medio indicato, chiarendo come detto valore sia la risultante del rapporto tra il costo annuo di ciascun addetto desunto dalle Tabelle ministeriali (euro 24.550,70) ed il numero di ore annue mediamente lavorate dal medesimo addetto (1.652), queste ultime stimate alla luce dell’obiettivo dato storico aziendale.

6. In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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