TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2022-12-23, n. 202202862
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Pubblicato il 23/12/2022
N. 02862/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03012/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati C M e C N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE MONZA E BRIANZA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale n.7226 dell’1 agosto 2022 con il quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Monza Brianza, decretava la pubblicazione sul sito delle graduatorie provinciali di supplenza
(GPS) della provincia di Monza e Brianza del personale docente della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il
biennio 2022/2023 e 2023/2024;
del provvedimento n. 7206 dell’1 agosto 2022 con cui si decretava l’esclusione della
candidata dalla classe di concorso AO55;
del provvedimento n. 7301 del 3 agosto 2022 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali di supplenza incrociate;
del provvedimento dirigenziale n. 7799 del 30 agosto 2022 con cui il Dirigente decretava
la ripubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza per il biennio 2022/2024 del personale
docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado;
del provvedimento del 9 settembre 2022 n. 8123/22 con cui si decretava la ripubblicazione delle graduatorie all’esito di ulteriori esclusioni;
di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, comprese le graduatorie di istituto immediatamente e funzionalmente collegate alle G.P.S. delle istituzioni scolastiche individuate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione inviata a seguito della istituzione delle GPS con O.M n. 60|2020 e a seguito dell’aggiornamento di cui alla O.M. 112\2022 nella parte in cui, in relazione alle classi di concorso sopra indicate, confermano quanto pubblicato nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (G.P.S.);
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto alla reimmissione nella classe di concorso AO55 e, per l’effetto, a vedersi attribuito il
punteggio corretto nelle classi di concorso di interesse con rettifica delle Graduatorie impugnate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente è un’insegnante precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Monza e Brianza.
Con il ricorso in esame, vengono principalmente impugnati: a) il decreto n. 7206 dell’1 agosto 2022, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza ha disposto l’esclusione della ricorrente stessa dalla graduatoria relativa alla classe AO55 per ritenuta mancanza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2, dell’O.M. n. 112 del 2022;b) il decreto n. 7226 dell’1 agosto 2022, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale delle GPS della provincia di Monza e Brianza valevoli per il biennio 2022/2024, dalle quali risultava che, per alcune classi di concorso, sono stati attribuiti alla ricorrente punteggi inferiori a quanto ritenuto spettante;c) il decreto n. 7799 del 30 agosto 2022, con il quale è stata disposta una prima ripubblicazione delle suddette graduatorie, dalle quali risultava un ulteriore abbassamento dei punteggi attribuiti alla ricorrente;d) il decreto n. 8123 del 9 settembre 2022 con cui sono stati confermati esclusione e punteggi, così come disposti e risultanti a seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui ai punti a) e c).
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 4 novembre 2022.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Ritiene il Collegio che, per le ragioni di seguito esposte, così come eccepito d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
In proposito si osserva che, come noto, l’art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse quelle concernenti l'assunzione. In base al quarto comma dello stesso art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, restano devolute al giudice amministrativo esclusivamente le controversie in materia concorsuale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale si è uniformata la Sezione, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso. Partendo da questa premessa, la stessa giurisprudenza esclude che la suddetta norma trovi applicazione per le controversie che hanno ad oggetto le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11;T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 maggio 2022, n. 1106;id. 11 maggio 2022, 1106;id., 9 dicembre 2020, n. 2413;id. 9 dicembre 2020, n. 2408;id. 9 dicembre 2020, n. 2405;id. 9 dicembre 2020, n. 2403;id., id. 16 dicembre n. 2020, n. 2511;T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016, n. 1110;T.A.R. Sicilia Catania, 21 novembre 2014, n. 3057;T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 4 giugno 2014, n. 575, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 6 marzo 2013, n. 474).
Va poi ancora evidenziato che questa Sezione, con sentenza n. 830 del 29 marzo 2021, ha già avuto modo di illustrare le ragioni per le quali, ai fini del riparto di giurisdizione, non vi siano ragioni per distinguere fra controversie che riguardano le graduatorie finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato e controversie che riguardano le graduatorie finalizzate alle assunzioni a tempo determinato (si rimanda alle argomentazioni sviluppate nella succitata sentenza).
Ciò precisato, si deve osservare che, come anticipato, il ricorso in esame, sicuramente vertente in materia di pubblico impiego, riguarda atti di gestione delle GPS che hanno disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa alla classe di concorso A055 e che hanno attribuito alla stessa, relativamente ad altre classi di concorso, punteggi inferiori a quelli ritenuti spettanti. Si tratta all’evidenza di atti che esulano dall’ambito concorsuale e che possono tutt’al più ascriversi all’ambito delle procedure di assunzione, per le quali, in base all’art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste comunque la giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nelle forme e nel termine di cui all'art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.