TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202205943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202205943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205943
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 05943/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00854/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 854 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno – UTG di Napoli, in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'informativa ostativa antimafia prot. Interno n. -OMISSIS-a firma del Prefetto di Napoli recante informazione della sussistenza, allo stato, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29/3/2021:

per l’annullamento

- informativa ostativa antimafia a firma del Prefetto di Napoli recante informazione della sussistenza, allo stato, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi;

- di tutti gli atti presupposti, inclusi quelli istruttori delle Autorità di PS posti a fondamento della interdittiva, non conosciuti e, tra essi, i verbali GIA del -OMISSIS-, le informative delle FF OO e la “documentazione in possesso degli organi di polizia” menzionate dal Prefetto, non conosciuti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno UTG di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. D D Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2021 e depositato il successivo 2 marzo, la -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’informativa ostativa antimafia (prot. Interno n. -OMISSIS-) del 22.1.2021.

La ricorrente premette che l’architetto -OMISSIS-è amministratore unico della società (nonché detentore dell’intero capitale sociale) e che già nel 2007 la società è stata colpita da un’informazione interdittiva, poi annullata da questo TAR con sentenza confermata in appello. La medesima -OMISSIS- è stata poi destinataria di un’ulteriore informazione interdittiva adottata nel 2018 (prot. n.-OMISSIS-) avverso la quale proponeva ricorso poi respinto da questo Tribunale con sentenza n. 2654/2019 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 303/2021.

Secondo quanto ulteriormente rappresentato, la ricorrente nelle more del giudizio ha posto in essere iniziative volte a limitare i rischi di condizionamento mafioso sulla società, adottando un codice etico e una rigida disciplina in materia di contratti e assunzioni, incaricando un avvocato del compito di vigilare sull’osservanza delle predette regole;
unitamente a tali misure, la ricorrente ha anche spostato la sede legale della società, precedentemente istituita presso uno studio commercialista presso il quale avevano la propria sede anche altre società del medesimo gruppo familiare anch’esse colpite da informazione interdittiva.

La ricorrente ha quindi proposto un’istanza di aggiornamento, evidenziando anche l’autonomia tra loro delle società degli altri familiari dell’architetto -OMISSIS-;
sennonché con l’atto gravato in questa sede, la Prefettura ha respinto l’istanza di aggiornamento ed ha adottato una nuova informazione interdittiva.

Avverso tale nuovo provvedimento, la società ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, contestandone le seguenti censure.

I – Violazione di legge (art. 10 bis l. 241/1990 in relazione art. 3 dpcm 18.04.2013) – violazione del contraddittorio procedimentale – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto del presupposto – erroneità – arbitrarietà – sviamento);

II - Violazione di legge (artt. 84, 91 d.lgs 159/2011;
3, 7 l. 241/1990;
2727-2729) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria – difetto di motivazione – del Presupposto – illogicità manifesta – arbitrarietà - sviamento) - difetto di attualità - violazione del giudicato (sent. 9115/2007 del tar adito e 321/2021 consiglio di stato);

III - Violazione di legge (artt. 84, 91 d.lgs 159/2011;
3, 7 l. 241/1990;
2727-2729) – eccesso di potere (difetto di istruttoria – difetto di motivazione – del presupposto – illogicità manifesta – arbitrarietà - sviamento) - difetto del requisito dell’attualità (sent. 57/20 Corte costituzionale). Parte ricorrente ha poi proposto istanza istruttoria per l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento, accolta con decreto presidenziale n. 338/2021.

Si è costituito il Ministero dell’Interno che ha depositato gli atti dell’istruttoria.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 29 marzo 2021, la società ricorrente, traendo spunto dalla documentazione depositata dalla Prefettura di Caserta, ha integrato e sviluppato le censure già proposte insistendo per l’annullamento della gravata informazione interdittiva.

Con ordinanza n. 818/2021 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ritenendo che “ nella comparazione tra gli opposti interessi propria di questa fase cautelare, deve ritenersi prevalente quello pubblico ad evitare l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale ”.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Giova in punto di fatto riferire degli accertamenti prefettizi che hanno condotto all’impugnata informazione interdittiva.

La società -OMISSIS- è amministrata dall’architetto -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, esercente attività di impresa nel settore dell’edilizia.

Da visura camerale risulta che la società -OMISSIS- ha un capitale sociale pari ad €. 100.000,00, detenuto, per intero (100% di quote), da -OMISSIS-nato a -OMISSIS-, il quale riveste, anche, la carica di amministratore unico

In esito all’istanza di aggiornamento trasmessa dall’amministratore il 19.9.2019, e successivamente integrata l’8.04.2020, è stata trasmessa alla Prefettura, da parte del citato amministratore unico, -OMISSIS-e consequenziale richiesta di iscrizione della predetta società nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012 (cd white list).

Secondo quanto risulta dagli accertamenti camerali svolti dall’intimata Prefettura, l’architetto -OMISSIS-è amministratore unico della ricorrente anche della F.lli -OMISSIS-s.r.l. nonché amministratore unico e socio unico della-OMISSIS-

La richiesta di aggiornamento delle precedenti informazioni interdittive si è fondata sulle seguenti considerazioni della ricorrente come riportate nel provvedimento interdittivo impugnato.

<<...una scrupolosa riorganizzazione dell’attività delle società cui è amministratore e socio unico al fine di scongiurare qualsiasi rischio di contaminazione da parte della criminalità organizzata... in particolare il gruppo: si è munito di un codice etico e di una rigida disciplina dei flussi finanziari, delle assunzioni e degli approvvigionamenti che rendono impossibile l’instaurazione di qualsiasi rapporto negoziale in condizioni suscettibili di esporre le società istanti a condizionamenti ...

> la nomina dell’Avv.-OMISSIS-, del foro di -OMISSIS-, nell’incarico di ... vigilare sul rigoroso rispetto delle richiamate procedure con pieni poteri ed autonomia nonché facoltà ispettive e di accesso agli atti... il garante ha anche il compito di redigere report mensili dell’attività svolta da trasmettere periodicamente all’UTG segnalando contestualmente ogni situazione sospetta comunque suscettibili di rilievo ai fini Antimafia;

> l’estromissione di -OMISSIS-dalle compagini societarie ove era presente e l’interruzione di ogni rapporto professionale;

> il trasferimento della sede legale di tutte le società da -OMISSIS-a -OMISSIS-;

> lo scioglimento della società -OMISSIS-

>
- di non essere mai stato segnalato per associazione camorristica e quella riferita all’anno 1996 menzionata nell’informativa concerneva associazione a delinquere semplice e, comunque, rimasta priva di esito;

>
- di non aver riportato condanne per violazione delle norme per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti di imballaggi e che i due procedimenti penali che lo hanno interessato per abbandono di rifiuti del ciclo di lavorazione aziendale sul piazzale e per violazione delle normative in materia di emissioni di polveri in atmosfera ... sono stati definiti con oblazione e non hanno alcuna significatività ai fini antimafia...

>
- di aver denunciato nel corso degli anni tutti i reiterati furti di carburante... a riprova dell’inesistenza di contaminazioni con la criminalità organizzata...

>
- di non avere con i fratelli e con i cugini né comunanza di interessi né un’unica cabina di regia del gruppo aziendale e che gli stessi sono completamente estranei alla loro gestione;

>
- che le aziende sono ben strutturate essendo gestite dall’architetto-OMISSIS-senza alcuna comunanza di interessi con il resto della componente familiare del sig. -OMISSIS- menzionato nelle informative (ovvero fratelli e cugini);

Pertanto si conclude che è pacifico affermare che ci siano i presupposti per una nuova considerazione delle vicende concernenti le società del ricorrente al fine dell’esclusione di qualsiasi tipo di pericolo di contaminazione mafiosa >>.

L’istanza di aggiornamento è stata respinta dalla Prefettura che ha confermato l’interdittiva antimafia, rilevando plurime cointeressenze societarie afferenti al gruppo imprenditoriale riferibili a soggetti collegati al contesto familiare dei -OMISSIS-, e segnatamente con: la società -OMISSIS- proprietaria del 33,33% del capitale sociale della società -OMISSIS-soc. cons. a r.l. con sede legale in -OMISSIS-– quota acquistata il 13/7/2017 dalla società -OMISSIS-s.r.l. con sede legale in-OMISSIS-insieme alle società -OMISSIS-, proprietaria del 33,34% del capitale sociale mentre il restante 33,33% è di proprietà della -OMISSIS-. Amministratore unico della predetta società -OMISSIS-è -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-e residente a-OMISSIS-

I dati forniti rilevano, prosegue la gravata informazione interdittiva, che il capitale sociale della predetta società hanno una stretta correlazione con le società -OMISSIS-s.r.l. e società -OMISSIS-. a carico delle quali già in occasione dell’esecuzione di accessi antimafia svolti nel 2004 ai sensi degli art. 1 e 1 bis del D.L. 629/82, sono emersi nel tempo i seguenti elementi di controindicazione antimafia, rilevati nell’informazione interdittiva:

<< la D-OMISSIS-. nei confronti della quale emergeva che “ -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- residente in -OMISSIS-, architetto, coniugato con -OMISSIS-, socio e amministratore unico della -OMISSIS-figura in due informative di reato, la prima, redatta dal G.I.CO. della Guardia di Finanza di Napoli in data 24.10.94 per reati finanziari e la seconda, redatta dallo stesso G.I.C.O. in data 13.05.96, per il reato p. e p. dall’art.416 bis c.p. e per falsi in genere;
-OMISSIS- nato a-OMISSIS-socio della -OMISSIS-ino al 2.03.98, figura in una informativa di reato, redatta dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Salerno in data 13.09.94, per violazione alle norme sull’IVA dovuta. In data 18.11.97 è stato arrestato in seguito all’informativa redatta dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, per il reato p. e p. dall’art.416 bis c.p. e per falsi in genere. In data 19.05.2000 è stato proposto, dalla Procura della Repubblica di S.M.C. Vetere, per la Sorveglianza Speciale di PS con l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli;
-OMISSIS-, nato ad -OMISSIS- socio della -OMISSIS-ino al 2.03.98, in data 13.05.96 è stato arrestato in seguito all’informativa redatta dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, per il reato p. e p. dall’art.416 bis c.p. e per falsi in genere. In data 18.11.97 è stato arrestato ai sensi dell’art.285 c.p.p. ed in seguito all’informativa redatta dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, per il reato p. e p. dall’art.416 bis c.p. e per falsi in genere. Infine con l’informativa nr.-OMISSIS-della Stazione CC di Marianella (NA) al predetto è stato fatto divieto di dimora nel comune di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, coniugato con -OMISSIS-e residente, dal 2.03.87, nel comune di -OMISSIS- Lo stesso, presente al momento dell’accesso nei locali della società, dichiarava di essere costruttore edile e cliente della stessa. L’-OMISSIS-risulta essere germano di: -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-ed ivi residente al -OMISSIS-coniugato con -OMISSIS-, pluripregiudicato ed affiliato al clan dei “-OMISSIS-” egemone nella provincia di Caserta. In particolare il predetto è risultato essere prestanome di -OMISSIS- la cui vicinanza è data dalla circostanza, verificatasi il 7 febbraio 1996, dell’arresto dello -OMISSIS-, latitante, che veniva catturato mentre tentava la fuga dall’abitazione di -OMISSIS-;
all’interno della stessa venivano bloccati -OMISSIS- e -OMISSIS- Si segnala in ultimo che in data 20.02.97 il Tribunale di S.M.C. Vetere - Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione – ordinava il sequestro dei beni del più volte citato -OMISSIS-;-OMISSIS- nato a -OMISSIS-ed ivi residente -OMISSIS- coniugato con -OMISSIS- pluripregiudicato ed indicato dai collaboratori di giustizia affiliato al clan dei “-OMISSIS-” e particolarmente legato a -OMISSIS-. In data 23.04.98 il Tribunale di S.M.C.Vetere - Sezione 3^ penale Misure di Prevenzione – con il decreto nr.-OMISSIS- ordinava il sequestro dei beni in capo ai coniugi -OMISSIS- -OMISSIS-e-OMISSIS-. Per i fatti emersi a carico della società -OMISSIS- s.r.l. veniva emessa informativa antimafia interdittiva la quale è stata oggetto annullamento da parte del TAR Campania con sentenza n. 9115/07 del 5.7.2007 in quanto lo stesso TAR eccepiva che nel provvedimento interdittivo non si era tenuto conto dell’assoluzione in sede penale di -OMISSIS- Il Giudice del TAR con la sentenza in parola riteneva inoltre che la presenza di -OMISSIS-(fratello di due esponenti di primo piano del clan dei -OMISSIS-) nel sito della cava dei -OMISSIS- “per quanto inquietante non può ritenersi significativa in assenza di altri elementi indiziari”. Sul punto si richiama quanto già evidenziato dal GIA con il verbale GIA del 29 e 30 settembre 2009 in merito a detta sentenza assolutoria a favore di -OMISSIS-ed in particolare che gli elementi di contiguità allora emersi, alla luce del contenuto della o.c.c.c. n. -OMISSIS-R.G.G.I.P. del 8.6.2006, presentano un immutato valore indiziante della loro vicinanza ai sodalizi in questione. Infatti in quest’ultimo atto giudiziario vengono riportati ulteriori condotte emerse, tra l’altro, da intercettazioni avvenute in data successiva all’assoluzione cui fa cenno il TAR Campania, che rivelano la contiguità del -OMISSIS-( classe 54) con soggetti di primo piano del clan -OMISSIS- e del clan dei -OMISSIS-e segnatamente con -OMISSIS- “abilissima imprenditrice ritenuta al soldo dell’organizzazione criminale de quo ( successivamente deceduta in agguato di stampo camorristico).” Detti ulteriori elementi risultano confermare il permanere nel tempo del quadro delle relazioni e dei comportamenti assunti con riferimento alla società -OMISSIS-. Peraltro sono emersi collegamenti della società -OMISSIS-, con la società -OMISSIS-, gravata da una recente interdittiva antimafia per i collegamenti storici con ambienti della criminalità organizzata e in considerazione anche della recente vicenda emersa in data 23.3.2020 del subappalto ricevuto dalla stessa -OMISSIS-dalla società -OMISSIS-con sede in-OMISSIS-– p.i. -OMISSIS- all’epoca gestita da -OMISSIS-. Quest’ultimo è stato raggiunto dall’O.C.C.C. n.-OMISSIS-, eseguita in data 9.6.2020 in quanto accusato del delitto di cui all'art. 416 bis comma I, II, III, IV, V, VI e VIII c.p., per avere preso parte unitamente a -OMISSIS- -OMISSIS-ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan -OMISSIS-", promossa, diretta e organizzata, da -OMISSIS- -OMISSIS-detto -OMISSIS-che, operando sull'intera area dei comuni di -OMISSIS- si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi...(.)... titolare di imprese operanti nei settori edile/immobiliare condotte in società occulta con -OMISSIS- -OMISSIS- ....partecipavano alla sistematica suddivisione dei lavori edili e delle speculazioni sul territorio di Sant'Antimo e zone limitrofe, ricevendo 1 'illecita assegnazione di appalti pubblici banditi dall'U T C. del comune di Sant'Antimo, generando così ingenti ed illeciti profitti per se stessi e gli altri affiliati al clan, consentendo 1 'infiltrazione nelreconomia legale attraverso il reimpiego dei proventi delle attività illecite esercitate, contribuendo così ad accrescere il prestigio e l'egemonia del clan -OMISSIS-..." Le FF.O. hanno, inoltre evidenziato, che all'indirizzo in-OMISSIS-OMISSIS-, ove ha sede la citata società -OMISSIS-, risulta avere un'unità locale (deposito/ufficio) la società -OMISSIS-, gravata da una interdittiva antimafia ;
la -OMISSIS-., il cui amministratore è il predetto -OMISSIS-, di proprietà delle società -OMISSIS-, tutte destinatarie di provvedimenti ostativi. Inoltre, da accertamenti effettuati in loco il 23.11.2020 in -OMISSIS-, è stato appurato che lungo la -OMISSIS- poco distante dalla via di accesso al sito di estrazione delle suddette società -OMISSIS-, vi è una strada (senza nome) che di fatto porta al medesimo sito, ove è stata rilevata la presenza di due insegne riportanti le scritte "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-", entrambe gravate da interdittive antimafia
>>.

L’informazione interdittiva prosegue indicando i mezzi che avevano fatto ingresso nella cava e le società intestatarie: -OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l., precisando che:

<< la citata -OMISSIS-. nei confronti della quale dalle attività di accesso antimafia a suo tempo svolte emergevano dati che, pur se nell'attualità non appaiono avere una diretta colleganza con l' imprenditore -OMISSIS- , attuale amministratore e socio della stessa ditta, tuttavia assumono significatività ai fini antimafia in quanto consentono di tracciare una linea di continuità di rapporti colleganza tra imprenditori e la criminalità organizzata nella gestione di settori notoriamente ritenuti appetibili ai sodalizi criminali, come quello del calcestruzzo. In particolare, emerge una linea di continuità, che si è che si è trasposta tra imprenditori che nel tempo sono risultati contigui ad organizzazioni criminali come il clan -OMISSIS-OMISSIS-. Consorterie criminali queste che nel tempo si sono alleate nella spartizione di affari illeciti. In particolare in occasione dell'accesso antimafia svolto nell'anno 2004 emergevano i seguenti qualificanti elementi: "-OMISSIS-, -OMISSIS- nato a-OMISSIS-ed ivi residente alla via-OMISSIS-, industriale, coniugato con -OMISSIS-, socio costitutore della -OMISSIS-. S.r.l., figura nel monitoraggio svolto sul conto della società -OMISSIS-aggiudicataria di numerosi appalti per lavori afferenti la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli. Detto elaborato, classificato "RISERVATO" e realizzato dal Gruppo Interforze T.A.V. costituito a Roma presso la Direzione della D.I.A., è stato già trasmesso a Codesta Prefettura con la nota nr.

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