TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202304769
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 04769/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03439/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2022, proposto da Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, L F e G M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M R in Roma, via XXIV Maggio 43;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Mytaxi Italia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari:
- del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 29969 dell'11 gennaio 2022, notificato in data 20 gennaio 2022, n. prot. 0014023 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda impugnatoria che viene all'esame del Collegio origina dall’inottemperanza perpetrata dalla società ricorrente a quanto disposto nel provvedimento n. 27244 adottato dall’Antitrust in data 27 giugno 2018, la cui legittimità è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.7991 del 14 dicembre 2020.
Con il riferito provvedimento, l'Autorità accertava che le società cooperative Radiotaxi 3570, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avevano posto in essere intese restrittive della concorrenza, per mezzo della previsione, negli atti che disciplinano i rapporti con i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, obblighi che, nel loro insieme, producevano effetti anticoncorrenziali impedendo ed ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi operatori.
Con il medesimo provvedimento, l'Autorità intimata ingiungeva alle dette cooperative di adottare misure idonee ad eliminare l'infrazione, inibendo altresì per il futuro di porre in essere comportamenti contrattuali analoghi a quelli sanzionati.
L'Antitrust disponeva altresì che le dette società notificassero, entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, una specifica relazione scritta con la quale le imprese sanzionate illustrassero le iniziative adottate al fine di ottemperare ai dettami dell’amministrazione onde ricondurre il mercato in linea con l’assetto concorrenziale.
Due delle cooperative