TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-17, n. 202416433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-17, n. 202416433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416433
Data del deposito : 17 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2024

N. 16433/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03966/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3966 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, D A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego all'avanzamento dal grado di brigadiere a brigadiere capo emesso dalla CO.V.A. - COMANDO GENERARALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI con verbale n.-OMISSIS- del 13/12/2019, notificato il 16/01/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Emerge in atti che, per quanto rileva ai fini della decisione, il sig. -OMISSIS- cessò dal servizio permanente e fu collocato in congedo assoluto per motivi di salute a decorrere dall’11 febbraio 2014 con il grado di Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri.

Risulta poi che il medesimo, all’epoca del servizio attivo, fu destinatario di un decreto di citazione in giudizio emesso il 23 febbraio 2011 per delitti non colposi (lesioni personali aggravate e danneggiamento);
il procedimento penale si concluse con sentenza di condanna il successivo 22 ottobre 2015, divenuta definitiva.

Il sig. -OMISSIS- veniva quindi sottoposto nel 2019 alle valutazioni di avanzamento nel grado superiore di Brigadiere Capo per i Carabinieri in congedo ai sensi dell’art. 1077 D.lgs. 15/03/2010 n.66 COM, che regola la promozione o il conferimento di qualifica a graduati e sottufficiali in particolari condizioni, tra cui l’avvenuta cessazione, ovviamente prendendo a riferimento per la valutazione l’ultimo periodo di servizio attivo.

Con provvedimento 13 dicembre 2019 Commissione di Valutazione ed Avanzamento (CO.V.A.) veniva però giudicato inidoneo all’avanzamento in quanto « nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto reiterate condotte censurate sotto il profilo penale e disciplinare, che hanno rivelato gravissime e deplorevoli carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. L’interessato, pertanto, non è meritevole di essere promosso al grado superiore» .

Insorgeva il ricorrente contro detto provvedimento e atti presupposti e collegati.

Il ricorso era affidato a due motivi così rubricati: “A) violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art 3 l. n241/1990 in relazione agli artt. 1030 e 1032 COM- violazione del principio del diritto alla difesa” e “B) eccesso di potere per totale travisamento dei presupposti di fatto -insufficienza dell’istruttoria manifesta sproporzione (abnormita’ del provvedimento)- violazione del principio di non discriminazione e di efficienza della P.A.” nei quali principalmente si contestava alla CO.V.A. di aver dato rilievo ad un isolato episodio disdicevole (rispetto al quale veniva anche invocata la successiva intervenuta riabilitazione) senza compararlo con l’intera storia del suo servizio, caratterizzata sempre da ottimi giudizi nella documentazione caratteristica, e si lamenta comunque l’incongruenza dei tempi medi di decisione impiegati per ogni singolo valutando e pari a 4 minuti ciascuno.

Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio dapprima con foglio dell’Avvocatura, quindi con memoria, resistendo al ricorso.

In corso di giudizio interveniva conferma di interesse alla decisione da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 82 CPA.

All’udienza straordinaria 19 luglio 2024 fissata per la trattazione, la causa era introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Va in limine ricordato che la valutazione di cui si tratta è caratterizzata da ampia discrezionalità (ex plurimis Con. St. Sez. IV, n. 2639, 15 giugno 2016) ed è quindi sindacabile in questa sede per il vizio di legittimità di eccesso di potere nella misura in cui presenti elementi dai quali desumerne la manifesta illogicità o erroneità.

Detti elementi non sono stati riscontrati nella fattispecie in quanto la Commissione ha motivato il suo giudizio in modo non irragionevole né palesemente erroneo con riferimento a fatti non contestati, evidenziando come il profilo del ricorrente fosse caratterizzato da mende incompatibili con l’avanzamento di grado quali:

-la condanna definitiva emessa nei suoi confronti nel 2015 per i reati di lesioni personali e danneggiamento, in quanto «il militare, colpendo con ripetuti pugni al viso, cagionava al malcapitato lesioni personali con trauma cranico e ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, da cui derivava una malattia del corpo giudicata guaribile in giorni 7 s.c. e danneggiava gli occhiali dello stesso, scaraventandoli a terra»;

-la sanzione disciplinare della “consegna”, inflitta il 21 dicembre 2009 per aver disatteso le procedure operative vigenti durante il controllo di un veicolo e del suo conducente.

Neanche risulta fondata l’ulteriore obiezione sulla pretesa incongruità dei tempi di decisione da parte della Commissione.

Va considerato anzitutto che l’Amministrazione ha dedotto che «ritualmente ciascun membro commissario esamina tutta la documentazione personale dei valutandi in via preliminare (nei giorni precedenti alla seduta), così che … la discussione in sede collegiale si possa svolgere con una completa conoscenza e padronanza di tutta la documentazione e di ogni singolo atto che riguarda il valutando, con i tempi ritenuti congrui e ragionevoli, giammai frettolosi».

In ogni caso la censura non è apprezzabile perché rimane su un piano meramente ipotetico, senza dimostrazione dell’effettivo tempo impiegato per la decisione nel caso di specie (sul punto v.si Tar Emilia Romagna, Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 27, per la quale «… non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei titoli come delle prove d’esame dei candidati, in quanto manca una predeterminazione …(omissis)… ad opera della legge, di regolamenti o del bando, dei tempi da dedicare a queste operazioni, essendo, inoltre, impossibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, e dovendosi giudicare i calcoli scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati ».

Conclusivamente il ricorso va respinto.

Particolarità nella vicenda e condizione del ricorrente inducono a ritenere sussistenti giuste ragioni per la compensazione delle spese.

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