TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-12-18, n. 202319138
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 19138/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04905/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4905 del 2018, proposto dai sigg.ri R A, M B, M B, M C, L G, V G, R M, T M, C M, M M, E F N, M P, D R, L V S, E S, A M T, R T, B V e G Z, rappresentati e difesi dall'avv. L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 13;
contro
il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del d.d.g. del 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale del 16 febbraio 2018, avente ad oggetto " Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”, nella parte in cui:
- all'art.3, comma 4 prescrive che “ …Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale... ”;
- all'art. 4 - Domanda di ammissione: termine, contenuto e modalità di presentazione – prescrive che “ I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ”, in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;
e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a essere ammessi con riserva a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
nonché per sentir dichiarare l'obbligo delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione con riserva dei ricorrenti tra i docenti ammessi alla partecipazione al concorso 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti hanno conseguito l’abilitazione in Romania il 24 giugno 2017 e hanno presentato istanza al MIUR per il riconoscimento dell’equipollenza del titolo il 3 novembre 2017, a seguito della pubblicazione in G.U. della procedura concorsuale impugnata.
In tale veste, gli stessi hanno censurato la lex specialis , nella parte in cui ha previsto un regime derogatorio per l’ammissione con riserva alla procedura per soli colleghi abilitati all’estero entro il 31 maggio 2017, che avevano richiesto l’equipollenza al MIUR entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (cfr. art. 3 comma 4 del d.m. MIUR n. 85/2018).
2 - I motivi di ricorso attengono: a) al contrasto della citata previsione del bando con l’art. 17 del d. lgs n. 59/2017, nella parte in cui quest’ultimo non ha previsto un termine così stringente di ammissione per coloro che si sono abilitati all’estero (31 maggio 2017); b) al contrasto della previsione impugnata con l’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994 e con l’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 3/1957, laddove dette norme prevedono che i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per proporre la relativa domanda; c) all’illegittimità delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione attraverso la piattaforma informatica “ polis” .
3 – Le Amministrazioni si sono costituite in resistenza al ricorso.
4 - Con ordinanza n. 3724/2018, l’istanza cautelare formulata insieme al ricorso è stata respinta per difetto del fumus boni juris .
5 – In corso di causa sono state depositate le dichiarazioni di rinuncia al ricorso da parte di undici ricorrenti, nelle persone dei sigg.ri M B, M C, V G, R M, T M, C M, M M, D R, E S, A M T e R T.
6 - In vista dell’udienza pubblica, i ricorrenti hanno ribadito le loro tesi.
7 – All’udienza del 15 dicembre 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
8 – Preliminarmente, deve essere dichiarata la improcedibilità dei ricorsi in esame nei confronti dei sigg.ri M B, M C, V G, R M, T M, C M, M M, D R, E S, A M T e R T, che hanno prodotto in giudizio gli atti di rinuncia alla presente controversia.
Rilevato che le rinunce de quibus appaiono irrituali, in quanto non integrano i requisiti formali definiti dall’art. 84 del cod.proc.amm., non essendo stata offerta prova della loro notifica alla parte resistente, il Collegio ritiene comunque di inferirne il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84 comma 4 del cod.proc.amm..
9 - Con riguardo agli altri ricorrenti che hanno proseguito nell’azione, il ricorso va respinto, in quanto è infondato come già affermato in controversie analoghe da molteplici pronunce anche di questo Tribunale, confermate anche in appello (Cons. Stato, sez.VI, 3febbraio 2020, n. 868; sez. VI, 30 dicembre 2019, n.8900).
E in ragione di ciò, il Collegio ritiene di poter soprassedere dalla improcedibilità del ricorso per non avere i ricorrenti impugnato le graduatorie definitive.
10 – Introduttivamente il Collegio è dell’avviso che i tre motivi di censura, anche a motivo della loro stretta integrazione, possono essere trattati congiuntamente.
10.1 – Innanzitutto, privo di pregio risulta l’architrave logico posto a base del primo motivo di ricorso, cioè il rilievo per cui la disciplina recata dall’art. 3, comma 4 del d.m. MIUR n. 85/2018 sarebbe contrastante con l’art. 17 del d.lgs n. 59/2017, nella parte in cui ha ristretto lo speciale regime di ammissione con riserva ai soli concorrenti che abbiano conseguito un titolo abilitante all’estero entro il 31 maggio 2017.
Il contrasto evocato da parte ricorrente non si coglie, ove si consideri che:
- è lo stesso chiaro tenore dell’art. 17, comma 3 citato ad attribuire rilievo giuridico, ai fini della partecipazione della particolare procedura in discorso, al conseguimento