TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-18, n. 202201775

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-18, n. 202201775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201775
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2022

N. 01775/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01475/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli 6;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento del DECRETO QUESTORE VIBO VALENTIA -OMISSIS-DEL -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 settembre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso su cui si decide nella odierna sede si chiede l’annullamento degli atti con i quali veniva negata al ricorrente la concessione del titolo in epigrafe.

2. In particolare, è impugnato il DECRETO DEL QUESTORE DI VIBO VALENTIA, -OMISSIS- DEL -OMISSIS- CON IL QUALE VIENE RESPINTA L' ISTANZA DI RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA.

3. A seguito di una articolata attività istruttoria, unitamente alla valutazione di elementi concreti, sono emerse significative controindicazioni al rinnovo del titolo richiesto, delle quali si è provveduto ritualmente, a fornire puntuale comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, con nota notificata il 28.02.2019, al fine di ricevere eventuali memorie e/o scritti difensivi, consentendo inoltre l'accesso ai dati ostensibili.

4. In data -OMISSIS- veniva notificato al ricorrente il provvedimento di respingimento, nella cui premessa sono elencati gli specifici motivi (due condanne in capo al richiedente nonché numerosi controlli di polizia, anche recenti e successivi al titolo già in possesso, con persone gravate da rilevanti pregiudizi di penali e/o di polizia) che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere la gravata decisione.

4.1. In particolare, “ il richiedente risulta condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza irrevocabile del -OMISSIS- per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso, con la pena accessoria ex art. 662 cpp e, ancora, condannato dal Tribunale di Vibo Valentia in data -OMISSIS-con la pena mesi 3 di reclusione per il reato di lesioni personali in concorso ”.

Si aggiunge che il Questore nel decreto impugnato rilevava che il ricorrente in diverse circostanze veniva controllato con individui aventi precedenti penali.

5. Nei motivi di ricorso si evidenzia, in sostanza, la violazione della Legge 241/90 sotto diversi profili nonché l’insufficienza e comunque la carenza di istruttoria e motivazione.

6. All’udienza del 16 settembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

7. Il Ricorso è infondato ed è da respingere.

7.1. Al riguardo occorre preliminarmente ricordare che la disciplina in materia di porto d’armi di cui al R. D. 18 giugno 1981, n. 773, è finalizzata a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ed a prevenire la commissione di reati che potrebbero essere agevolati dall’utilizzo di un mezzo di offesa (cfr. per tutte TAR Lombardia - Milano, Sez. Ili, 05 novembre 2008, n. 5244).

In tale prospettiva va inquadrata la previsione di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. che attribuiscono all’Autorità di P.S., il potere di negare e di revocare l’autorizzazione al porto d’armi, ogni qual volta si possa ragionevolmente temere che l’interessato sia potenzialmente capace di abusarne, non essendo a tale fine necessario il preventivo e concreto abuso.

7.2. In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, la giurisprudenza ha, in via generale, osservato che:

- la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013;
n. 4121/2014;
23 maggio 2017, n. 2404;
30 novembre 2018, n. 6812);

- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294;
11 luglio 2014, n. 3547;
24 agosto 2016, n. 3687;
14 dicembre 2016, n. 5276);

- in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).

8. Nel caso di specie rilevano due condanne in capo al richiedente, di cui una per lesioni aggravate, nonché numerosi controlli di polizia, anche recenti e successivi al titolo già in possesso, con persone gravate da rilevanti pregiudizi penali e/o di polizia che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere il discrezionale provvedimento qui contrastato che, per i motivi sopra indicati, non merita censura.

9. Infatti non emergono profili di manifesta irragionevolezza nel negare l’uso delle armi a chi si è reso responsabile delle condotte su indicate.

10. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi