TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-12-10, n. 202013312

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-12-10, n. 202013312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013312
Data del deposito : 10 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2020

N. 13312/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06142/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6142 del 2011, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati -O-, L S, P P E e V C, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Rosa in Roma, via Magnagrecia, 84;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto datato 4.4.2011 del Ministro della Giustizia recante la revoca del ricorrente dall’incarico di giudice onorario del Tribunale di -O- e di ogni altro atto presupposto e conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 la dott.ssa R P;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 22186 del l’11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’avv. -O-, odierno esponente, impugna, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il decreto in data 4 aprile 2011 del Ministro della Giustizia con cui è stata disposta la revoca dello stesso dall'Ufficio di giudice onorario del Tribunale di -O-, Sezione distaccata di -O-.

L’odierno esponente rappresenta quanto segue:

- aveva esercitato le funzioni di giudice onorario presso il Tribunale di -O-, sezione distaccata di -O-, dal -O- al -O-, fino a quando il Presidente del Tribunale non lo esonerava dalla trattazione di ogni procedimento di sua competenza, in relazione ad un presunto suo coinvolgimento in un procedimento di rilievo penale;

- esclusa ogni responsabilità a suo carico, l'avv. -O- veniva tuttavia ascoltato dal Consiglio Giudiziario in ordine a talune condotte ascritte alla sua consorte, esercente la professione di avvocato;

- malgrado le eccezioni sollevate dall’interessato, ne scaturiva la richiesta di revoca dell’-O- dallo svolgimento delle funzioni onorarie;

- senza alcuna audizione dell'interessato, il C.S.M. adottava la delibera che ne disponeva la revoca dall'ufficio di G.O.T., poi disposta in data 4 aprile 2011 con decreto del Ministero della Giustizia.

2. Questi i motivi di ricorso proposti:

I - Violazione di legge per inosservanza delle norme relative al procedimento di decadenza e alla composizione del Consiglio Giudiziario nonché per violazione dell'art. 3 e 97 Cost .- Nullità del provvedimento di revoca .

L’odierno esponente contesta l’atto gravato sotto il profilo della correttezza dell’iter procedimentale, che sarebbe stato condotto da un organo non validamente costituito e, quindi, carente di competenza e senza la preventiva acquisizione dei documenti fondanti l'avvio di procedimento nei confronti del ricorrente.

II - Eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento ed incoerenza dell'azione amministrativa.

La delibera impugnata sarebbe stata pronunciata in assenza di un adeguato supporto probatorio volto ad accertare la contestata incompatibilità, senza un fondato presupposto propulsivo e con disparità di trattamento rispetto a specifiche situazioni riguardanti altri G.O.T., non essendo imputabile alla consorte alcuna condotta giustificativa del provvedimento di revoca pronunciato nei propri confronti.

Inoltre, considerato che non sono mai stati evidenziati elementi ostativi direttamente riferibili alla propria condotta, bensì solo a quella della consorte, l'eccesso di potere sarebbe configurabile anche nel palese travisamento dei fatti e nell'ingiustizia manifesta.

Neppure sarebbero state adeguatamente considerate le allegazioni difensive e le giustificazioni rese dall'avv. -O-, nonché dalla sua consorte.

Infine, la preclusione della proroga per i got di lunga risalenza è stata sollevata solo nei confronti dell’odierno esponente, si sarebbe agito in evidente disparità di trattamento.

3. Nel presente giudizio si è costituito, con atto meramente formale, il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso e chiederne il rigetto nel merito.

4. Con ordinanza collegiale n. -O- del -O- è stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

5. In vista della pubblica udienza di smaltimento fissata per la trattazione del ricorso, l’Amministrazione intimata ha articolato le proprie difese con memoria del 13 ottobre 2020, depositando altresì copia della delibera del C.S.M. che disponeva la revoca del ricorrente dall'ufficio di G.O.T.

6. Con note di udienza del 17 novembre 2020, il ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, depositando altresì copia del decreto di omologa di separazione personale dalla suddetta consorte.

7. Alla Pubblica Udienza di smaltimento del 28 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, a seguito dell’approfondimento tipico della fase di merito della questione oggetto di controversia, ritiene di confermare in toto gli orientamenti espressi da questo Tribunale con l’ordinanza n. -O-, pronunciata all’esito della fase cautelare del presente giudizio.

2. Prima di pregio è la doglianza introdotta con il primo motivo di impugnazione, secondo cui la richiesta di revoca dall'incarico onorario sarebbe stata effettuata da parte di un Consiglio Giudiziario non validamente costituitosi, per non essere stato formato nella c.d. composizione “allargata”.

La normativa vigente all'epoca dei fatti, introdotta dal d.lgs. n. 25 del 2006, all'art. 16 ("Composizione dei Consigli Giudiziari in relazione alle competenze") prevedeva che il Consiglio Giudiziario dovesse essere formato in composizione “allargata” “esclusivamente” per le “discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”, vale a dire, con riguardo alle figure dei magistrati onorari, in occasione della formulazione di “pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto”.

Quindi, la disposizione normativa in esame, stante il suo tenore letterale, non era suscettibile di interpretazioni estensive tali da autorizzarne l’applicazione anche alla trattazione di questioni concernenti magistrati onorari diversi dai giudici di pace, come i giudici onorari di Tribunale. Ciò che porta a concludere per la valida costituzione dell’organo che aveva avanzato la richiesta di revoca dell'avv. -O- dall'incarico onorario svolto.

3. Quanto alla ulteriore doglianza di cui al primo mezzo, e relativa alla omessa preventiva acquisizione dei documenti fondanti l'avvio di procedimento nei confronti del ricorrente, se ne può trattare, per connessione logica, con le censure svolte con il secondo motivo di gravame, con le quali si contestano il difetto di istruttoria nonché il difetto di motivazione con cui gli Organi di autogoverno - sia a livello locale che centrale - hanno giustificato l'adozione del provvedimento di revoca, senza tener conto delle allegazioni difensive dell’interessato e della consorte.

3.1 E’ utile rammentare che in sede di ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'incarico di giudice onorario, il giudice amministrativo deve limitare il proprio sindacato ad un esame estrinseco della ragionevolezza della misura adottata dall'organo di autogoverno della magistratura alla luce dei presupposti considerati, non potendo sostituire una propria valutazione, in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, oppure al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico, ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi, se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal CSM si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2466;
Tar Lazio, sez. I, 24 maggio 2017, n. 6137).

E invero, le valutazioni del C.S.M., ai fini della revoca dell’incarico di giudice onorario, costituiscono frutto di un apprezzamento discrezionale globale che, peraltro, nel caso di specie, appare immune da vizi di palese irragionevolezza o travisamento dei fatti o insufficiente istruttoria, essendo fondate su dati di fatto oggettivi e documentati. Nella delibera impugnata è compiutamente dato atto dei fatti ascritti alla consorte dell’odierno esponente, e delle ragioni per le quali all'accertamento degli stessi è seguita la sanzione disciplinare della revoca.

3.2 Dall'istruttoria effettuata è univocamente emerso che, come evidenziato dal Presidente del Tribunale, durante l'istruttoria dibattimentale svoltasi nel processo penale n. -O- (relativo all'omicidio -O-), in corso dinanzi alla Corte di Assise, veniva rilevato che: “ l'esame di alcuni testi ha riguardato dei comportamenti di possibile rilievo disciplinare tenuti dall'avv. -O-, moglie del G -O-, assegnato alla sezione distaccata di -O- ”.

Il Consiglio Giudiziario, poi, ha vagliato quanto riportato dal Presidente del Tribunale di -O-, e ha constatato che “ nel corso di testimonianze assunte nel processo n. 1/-O- RGNR

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi