TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-05-07, n. 201800614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-05-07, n. 201800614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201800614
Data del deposito : 7 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2018

N. 00614/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01177/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E B e S M, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via degli Artisti n. 20;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto della provincia di Firenze prot. n. 32037 del 3 maggio 2012, notificato al ricorrente il 17 maggio 2012, con il quale è stato respinto “il ricorso presentato dal Sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento prot. N. 8/12-A, di avviso orale, adottato dal Questore di Firenze in data 20 gennaio 2012”, e di ogni altro atto presupposto o successivo, comunque connesso, se lesivo, tra cui, in particolare, il provvedimento n. 08/12-A, di avviso orale, adottato dal Questore di Firenze in data 20 gennaio 2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. -OMISSIS- è stato oggetto di un avviso orale ex art. 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con il qaule è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge. Il provvedimento è stato impugnato con ricorso gerarchico, presentato in data 8 marzo 2012. Il ricorso è stato respinto con provvedimento prefettizio 3 maggio 2012, prot. 32037. Entrambi i provvedimenti sono allora stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 16 luglio 2012 e depositato il 24 luglio 2012, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 10 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del contendere nella presente controversia sono l’avviso orale notificato all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 e il provvedimento prefettizio con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso lo stesso. L’avviso è motivato dal fatto che egli è stato arrestato per concorso in tentato omicidio, rapina aggravata, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto e al Prefetto quale assuntore di stupefacenti. Egli inoltre, secondo l’Amministrazione, abitualmente si accompagna a pregiudicati.

1.1 Il ricorrente, con primo motivo, lamenta che il provvedimento di avviso orale non è stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento. Il Prefetto di Firenze ha rigettato il ricorso gerarchico ritenendo che, nel caso di specie, non sussista tale obbligo in capo all’Amministrazione Pubblica ma il provvedimento non esplicita ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omissione né potrebbe ritenersi, come ha fatto il Prefetto di Firenze, che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in quanto la materia in discussione è caratterizzata da profili di discrezionalità amministrativa.

Con secondo motivo si duole che nella fattispecie non potrebbe ritenersi la sua appartenenza ad alcuna delle tre categorie elencate dall’articolo 1 del d.lgs. 159/2011. E’ vero che al momento di emanazione del provvedimento risultava indagato per concorso nei reati di omicidio, rapina e furto per l’aggressione ad una pattuglia del nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pitigliano avvenuta il 25 aprile 2011. Egli quel giorno si trovava su un’autovettura insieme ad altri tre conoscenti, due minorenni e uno maggiorenne che la conduceva;
questi, per sottrarsi ad un controllo, colpivano i militari più volte lasciandoli in fin di vita, dopo avere asportato la cartella contenente verbali parzialmente compilati relativi alla contestazione della guida in stato di ebbrezza. Un militare è deceduto in conseguenza dell’aggressione. È vero anche, continua il ricorrente, che era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per un furto risalente all’anno 2010 e al Prefetto per l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma non potrebbe sostenersi che sia abitualmente dedito a traffici delittuosi, né che viva abitualmente con proventi di attività delittuose né, ancora, che sia dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo o offendono la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Con terzo motivo, rivolto avverso il provvedimento prefettizio di reiezione del ricorso gerarchico, deduce che i rilievi circa la sua frequentazione di pregiudicati costituirebbero affermazione apodittica e non potrebbero ricavarsi dall’aggressione citata. La frequentazione di pregiudicati sarebbe occasionale e limitata a detti fatti né, a suo dire, conosceva i precedenti penali del coindagato cui si accompagnava quel giorno. Successivamente a tale fatto non sono avvenuti altri fatti delittuosi che lo abbiano coinvolto. Le relazioni del Centro di prima accoglienza del Dipartimento della Giustizia minorile in data 28 aprile 2011 e dell’Azienda USL 11 di Empoli, che ha curato il “programma Ser.T”, escludono il consumo abituale di droga. Inoltre i fatti, pur molto gravi, accaduti 25 aprile 2011 non potrebbero fondare un giudizio di pericolosità sociale e, peraltro, la sentenza definitiva del Tribunale per i minorenni di Firenze 7 giugno 2016, n. 75, evidenzia che egli non ha aggredito i due carabinieri della Compagnia ma é stato parte passiva di quanto accaduto, trovandosi sul luogo del delitto. Dalla richiamata relazione del Centro di prima accoglienza emerge inoltre che egli, prima di tale episodio, non era mai stato coinvolto in situazioni di violenza e che era occupato, insieme ai genitori, nel bar di Empoli di cui essi sono proprietari. Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si paleserebbe viziato anche per difetto di proporzionalità.

In memoria finale il ricorrente deduce che attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato del 1° febbraio 2017 presso l’impresa Ellebi Costruzioni s.r.l., con sede a Montelupo Fiorentino (FI) in Via Giuseppe Lami, 13.

1.2 La difesa erariale replica alle deduzioni del ricorrente rilevando che nella fattispecie emergerebbe l’esistenza di indici sintomatici di pericolosità sociale, derivante non solo dall’arresto per i reati lesioni, tentato omicidio, omicidio, rapina e danneggiamento ma anche dalla frequentazione di soggetti dediti ad attività criminose in periodo antecedente al 25 aprile 2011. Il giudizio negativo nei suoi confronti sarebbe stato ragionevolmente effettuato e congruamente motivato, mentre con il terzo motivo il ricorrente non si limiterebbe a sindacare una presunta illogicità della misura di prevenzione adottata ma tenterebbe di confutare l’esistenza dei fatti costituenti il presupposto della stessa, con ciò superando il limite di sindacabilità degli atti amministrativi discrezionali previsto dal nostro ordinamento.

2. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto.

2.1 Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza ha sancito, in tema di comunicazione dell’avvio procedimento per l’emanazione dell’avviso orale ex art. 3, d.lgs. 159/2011, che questo costituisce un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, poichè il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati;
ne consegue che l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l’omissione contestata (T.A.R. Piemonte I, 15 maggio 2015 n. 796;
T.A.R. Calabria Catanzaro I, 6 giugno 2016 n. 1175).

Il Collegio non vede motivo di discostarsi da tale orientamento poiché la finalità eminentemente cautelare e preventiva dell’avviso orale, volto a evitare la commissione di futuri fatti delittuosi, ne implica la sussunzione nella categorie di atti caratterizzati da una urgenza in re ipsa con conseguente sottrazione all’obbligo di preventiva comunicazione di avvio procedimento.

2.2 I motivi secondo e terzo contestano la sussistenza dei presupposti, nel caso di specie, per l’emanazione dell’avviso orale e pertanto possono essere trattati congiuntamente.

Anch’essi devono essere respinti.

La giurisprudenza, in materia, ha statuito che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della Autorità Giudiziaria, purché emerga una situazione che nel suo complesso sia rivelatrice di una personalità dell’interessato incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011 (C.d.S. 9 maggio 2016, n. 1859). L’avviso orale rientra nell'ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell'Autorità di polizia che é sindacabile solo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione (T.A.R. Perugia I, 2 febbraio 2017 n. 158). La motivazione, a sua volta, oltre che dal contenuto del provvedimento finale può legittimamente desumersi da tutti gli atti del procedimento laddove evidenzino le ragioni della scelta compiuta dall’Amministrazione. In tal caso, infatti, non vengono menomati i diritti difensivi del privato e, peraltro, tale indirizzo appare coerente con una visione dell’obbligo motivazionale che non è meramente formale (T.A.R. Emilia-Romagna- Bologna I, 20 aprile 2016 n. 427;
T.A.R. Molise I, 11 marzo 2016 n. 115;
T.A.R. Sicilia Catania III, 24 febbraio 2016 n. 561).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è da dire che effettivamente il ricorrente è stato assolto dalle gravi imputazioni relative ai fatti accaduti il 25 aprile 2011, essendo accertato che non ha partecipato all’aggressione nei confronti dei Carabinieri. Tali fatti, tuttavia, non rappresentano l’unico presupposto sul quale si fondano i provvedimenti impugnati. In primo luogo va rilevato che il ricorrente non si trovava per pura casualità sui luoghi del fatto ma che era sull’automobile guidata dall’aggressore (insieme ad altre persone), nella quale era presente un involucro contenente marijuana e meta-anfetamina di cui gli stessi hanno cercato di disfarsi mentre erano inseguiti dalle Forze dell’Ordine.

Dalla relazione della Legione Carabinieri Toscana 21 dicembre 2011, protocollo 13/14-1, contenente la proposta per l’adozione del provvedimento di avviso orale, si evince che il ricorrente viveva nella mansarda della casa di famiglia senza alcun controllo da parte dei genitori, facendo uso e detenendo sostanze stupefacenti e tanto è stato accertato nel corso della perquisizione domiciliare effettuata il 25 aprile 2011;
all’atto dell’arresto sono stati sequestrati alcuni grammi di eroina e chetamina. Inoltre la stessa relazione dà atto che egli era solito frequentare persone pregiudicate e non aveva interessi né lavorativi, né scolastici.

La relazione del Comando provinciale di Grosseto della Legione Carabinieri Toscana in data 31 marzo 2012, prot. 131/15-81, rileva che il ricorrente, nel corso di alcune intercettazioni ambientali, ha confessato il furto di quattro motocicli.

Nessuna di queste circostanze è contestata nel ricorso.

In questo quadro risulta ragionevole e logica la presunzione di pericolosità sociale effettuata dall’Amministrazione, che ha condotto all’emanazione dell’avviso contestato e alla reiezione del ricorso gerarchico avverso il medesimo. Gli elementi di fatto lasciano infatti presumere che egli fosse dedito ad attività delittuose e che, stante la mancanza di una stabile occupazione, almeno in parte si mantenesse con i proventi delle stesse. Il provvedimento risulta quindi emanato sulla base di circostanze di fatto precise e concordanti, tali da far ragionevolmente presumere le conclusioni cui l’Amministrazione giunta.

Le vicende successive all’emanazione dell’avviso orale, in particolare, il fatto che il ricorrente abbia trovato una stabile occupazione dal 1° febbraio 2017 non rilevano ai fini dello scrutinio di legittimità del medesimo, tanto più che quest’ultima circostanza si è verificata dopo la sua scadenza avvenuta in data 11 febbraio 2015.

3. Il ricorso, per tali motivi, deve quindi essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente è quindi condannato al loro pagamento nella misura di € 2.000,00 (duemila/00).

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