TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-05-15, n. 201500796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-05-15, n. 201500796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201500796
Data del deposito : 15 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00690/2012 REG.RIC.

N. 00796/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00690/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2012, proposto da:
E M G, rappresentata e difesa dall'avv. C R, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, Via Rosolino Pilo, 2 Bis;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Torino datato 24 febbraio 2012 e notificato in data 31 marzo 2012, di avviso agli effetti degli artt. 1 e 3 del codice delle leggi antimafia, nonchè degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente si duole del provvedimento indicato in epigrafe con il quale, essendo stata qualificata come persona socialmente pericolosa, le è stato rivolto “avviso a tenere condotta conforme alla legge”, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 3 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulla scorta dei seguenti testuali rilievi:

" ... risulta che la stessa è stata segnalata alla A.G. per resistenza a pubblico ufficiale, esercizio di giuoco d'azzardo aggravato e inosservanza di disposizioni inerenti al giuoco, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, guida senza patente ... sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ...è da ritenersi essere dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica ... si evince sentenza di condanna in data 05.06.2002 per violazioni al T.U.L.P.S. in concorso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ... ".

2. Avverso detto avviso vengono dedotte censure sotto i seguenti profili di diritto:

l) Violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8 e 13 legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità, difetto di motivazione e vizio del procedimento.

Eccepisce la ricorrente che alcuna comunicazione di avvio del procedimento ha anticipato l’adozione dell’atto, pur non sussistendo effettive esigenze di celerità che potessero ritenersi ostative all’attuazione del contraddittorio procedimentale.

II) Violazione di legge con riferimento agli artt. 1 e 3 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 L. 7 agosto1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, mancata di circostanze essenziali, difetto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, perplessità.

L’atto impugnato risulta essere stato adottato senza previo adeguato approfondimento istruttorio sull’effettività dei fatti assunti a suo presupposto e in mancanza di congrua motivazione sul collegamento tra i comportamenti accertati e la formulata prognosi di pericolosità società e di propensione alla commissione di determinate categorie di reato.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito ritualmente in giudizio, depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto l’integrale rigetto.

4. Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica di discussione del 30 aprile 2015.

DIRITTO

1. L’avviso impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 3 e della lett. c) dell’art. 1 d.lgs. 159/2011, la quale ultima fa riferimento a “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.

2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all'applicazione giudiziale delle misure di prevenzione. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di addebiti specifici, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011 ( ex multis Cons. Stato, sez. I, 28 giugno 2011, n. 1206;
Id., sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2468). L'applicazione delle misure di prevenzione supera, quindi, le premesse della pericolosità sociale di natura squisitamente penalistica, poiché prescinde dall'esistenza, o dalla commissione, di un reato, e fonda, invece, la sua ratio su una accezione di pericolosità intesa come probabilità che vengano commessi dei reati.

3. Esaminato alla stregua dei richiamati principi, il provvedimento gravato si sottrae alle censure di difetto di istruttoria e di carenza dei presupposti.

L'avviso orale risulta infatti giustificato dalla ritenuta propensione della ricorrente alla commissione di reati offensivi della sicurezza e tranquillità pubblica, che si è storicamente manifestata attraverso una pluralità di comportamenti obiettivamente verificabili ed apprezzabili, oggetto di condanna penale (per violazioni al T.U.L.P.S. in concorso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e di plurime segnalazioni di polizia (per resistenza a pubblico ufficiale, esercizio di giuoco d'azzardo aggravato e inosservanza di disposizioni inerenti al giuoco, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, guida senza patente ... sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro).

4. Infondata è, inoltre, la censura di carenza di motivazione.

Come già rilevato, il sistema dell'avviso orale si fonda su un giudizio di probabilità che il soggetto ammonito, laddove non muti condotta, possa incorrere nella commissione di reati. Nella specie, gli episodi relativi alle vicende che hanno determinato tale giudizio sono stati esposti nella motivazione del provvedimento e certamente giustificano il giudizio di pericolosità nei confronti del soggetto. La motivazione del’avvio questorile, pertanto, è ampiamente esplicitata dal richiamo ai precedenti penali e di polizia: elementi di fatto che, in chiave probabilistica, legittimano il dubbio che il soggetto possa realisticamente compiere attività delittuose.

La serie di episodi sintomatici di cui si dà atto nel provvedimento offre, dunque, l’esplicazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla valutazione di pericolosità sociale e all’emanazione del contestato avviso orale.

5. Anche la doglianza relativa all’omessa comunicazione dell'avvio del procedimento va respinta.

Come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, con orientamento condivisibile, trattandosi non già di applicazione definitiva di una misura di prevenzione, ma di comunicazione di avviso orale a tenere, per l'avvenire, una condotta conforme a legge e, quindi, di un atto avente natura ed efficacia monitoria, non è necessaria la comunicazione ex art. 7 l. 241/1990. Il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati. Ne consegue che l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente nell'accezione di cui all'art. 7 citato (T.A.R. Napoli sez. V, 12 febbraio 2015, n. 1045;
T.A.R. Catanzaro, sez. I, 04 settembre 2014, n. 1427;
T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 novembre 2013, n. 1274 e 15 aprile 2010 n. 1930).

6. Per gli esposti motivi, il ricorso va integralmente respinto.

7. La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

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