TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-06-09, n. 202000359
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Pubblicato il 09/06/2020
N. 00359/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL P I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2019, proposto da
F M T Q, rappresentata e difesa dagli avvocati C P, U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, Adele Olla', P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I S A non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Torino, sezione VII civile, 25 gennaio 2017 n. 3 che in accoglimento delle domande proposte dalla signora Quaglia, ha ripartito la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto Pesatori Enrico, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 legge n. 898/70, da erogarsi da parte dell'INPS nella misura del 52% a favore della ricorrente Quaglia Franca Maria Teresa e nella misura del 48% a favore della convenuta Aloisi Irene Sebastiana con decorrenza 1° dicembre 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps;
Vista l’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere depositata in giudizio dalla ricorrente in data 28 aprile 2020;
Visto l'art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Flavia Risso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame indicato in epigrafe la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, sezione VII civile, 25 gennaio 2017 n. 3 che, in accoglimento delle domande proposte dalla stessa, aveva ripartito la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto Pesatori Enrico, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 legge n. 898/70, da erogarsi da parte dell'INPS nella misura del 52% a favore della ricorrente Quaglia Franca Maria Teresa e nella misura del 48% a favore della convenuta Aloisi Irene Sebastiana con decorrenza 1° dicembre 2015, nella parte di interesse.
Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps.
In data 28 aprile 2020 la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, evidenziando che nelle more del giudizio, l’Inps, che con memoria del 10 gennaio 2020 aveva già riconosciuto la spettanza dell'importo richiesto dalla ricorrente medesima, aveva provveduto al versamento delle somme dovute, dando esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino, sezione VII civile, 25 gennaio 2017 n. 3, di cui la ricorrente aveva richiesto l'ottemperanza, soddisfacendo appieno il suo interesse, chiedendo che venisse disposta la distrazione delle spese in favore dei suoi difensori ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile.
In data 4 maggio 2020 l’Inps ha depositato in giudizio una nota con la quale ha comunicato che la sede Inps di Catania aveva provveduto al pagamento della somma netta di euro 36.796,45, a titolo di arretrati sulla pensione SDAI n. 06300123 per il periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2017, che la somma è stata posta in pagamento con valuta 5 marzo 2020, allegando pertinente documentazione, e chiedendo al Tribunale di dare atto che, in ottemperanza alla sentenza n. 3/17 del Tribunale di Torino, sez. VII civile, era stato disposto in favore della ricorrente il pagamento della somma lorda di € 48.711,21 e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il 13 maggio 2020 il Collegio si è riunito per celebrare l’udienza camerale mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del Tar Piemonte n. 14-2020 -Udienze collegamento a distanza e, ai sensi dell’art. 84 comma 5, primo periodo, del d.l. n. 18/2020, ha assegnato la causa a decisione.
Alla luce dell’istanza della ricorrente del 27 aprile 2020, della nota dell’Inps del 4 maggio 2020, nonché della documentazione da quest’ultimo depositata in giudizio, il Collegio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Si condanna l’Inps al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente liquidate come in dispositivo.