TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-12-24, n. 202100462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-12-24, n. 202100462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100462
Data del deposito : 24 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2021

N. 00462/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2020, proposto dall’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, I.R.C.C.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Molise, Commissario e Sub Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74; Asrem - Azienda Sanitaria Regionale per il Molise, non costituita in giudizio;



nei confronti

Gea Medica s.r.l. unipersonale, non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Cittadinanzattiva Aps e Cittadinanzattiva Molise Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Quirino Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del decreto n. 56 del 30.9.2020 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “ Definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati, acquistabili dal Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2020 ”;

- del decreto n. 60 dell'8.10.2020 dello stesso Commissario ad acta , avente ad oggetto “ Approvazione dello Schema di contratto per l'acquisto delle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l'anno 2020 ”;

- dei verbali dei tavoli tecnici e dei parerei ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti;

tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, possono essere sintetizzati come segue.

Il centro Neuromed è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai sensi del d.lgs. 288/03, autorizzato ed accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e dedicato allo studio delle neuroscienze ed alla cura delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico.

Il Commissario ad acta in epigrafe, per garantire il livello delle prestazioni necessarie per il triennio 2016/18, ha imposto a suo tempo alla società ricorrente un volume di spesa complessivo, sulla base del quale la Regione Molise e la società medesima hanno stipulato un “ contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private operanti in regime di accreditamento ”.

In tale contratto era stata convenuta la possibilità, per la ricorrente, di erogare prestazioni in favore di soggetti extraregionali anche oltre il tetto, e di riceverne il corrispettivo una volta intervenuta la compensazione interregionale. Le parti avevano altresì concordato che le prestazioni oggettivamente indifferibili e/o salvavita – cioè quelle prestazioni dalla cui mancata somministrazione possono derivare gravi o irreparabili danni all’utente che le richiede - sarebbero state in ogni caso, ed eventualmente anche oltre il budget, rimborsate dal Servizio sanitario regionale.

L’odierna ricorrente allega poi che per l’anno 2019 la Struttura Commissariale, nelle more della stipula del nuovo contratto, aveva prorogato i contratti di budget 2016/2018 relativi alle prestazioni predette, agli stessi patti e condizioni.

In data 5.02.2020 il Commissario ad acta emetteva quindi il decreto n. 10, avente ad oggetto “ Definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati, acquistabili dal Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2019 ”, nonché il decreto n. 11 dello stesso giorno, recante l’" Approvazione dello schema di contratto per l’acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l’anno2019 ".

Il centro ricorrente insorgeva con il ricorso n. R.G. 119/2020, poi deciso con la sentenza di questo T.A.R. n. 99 del 2021, avverso tali provvedimenti relativi all’esercizio finanziario 2019, lamentando che con essi la Struttura Commissariale avesse introdotto un limite invalicabile di spesa sia per le prestazioni rese a favore dei pazienti regionali che per quelle riguardanti l’utenza extra-regionale, così riducendo il budget a disposizione rispetto a quello previsto per gli anni precedenti, ed eliminando il budget assegnato dalla Regione fino ad allora per le prestazioni integrative. Analogamente, i provvedimenti non prevedevano più la deroga al tetto di spesa per le c.d. prestazioni indifferibili e/o salvavita.

2. Successivamente, con i provvedimenti impugnati col presente ricorso e oggi all’esame del Tribunale, la Struttura Commissariale confermava anche per l’esercizio finanziario 2020 quanto stabilito per l’anno 2019.

Infatti, con i nuovi decreti n. 56 del 30.9.2020 (avente ad oggetto “ Definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati, acquistabili dal Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2020 ”) e n. 60 dell’8.10.2020 (l’“ Approvazione dello Schema di contratto per l’acquisto delle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l’anno 2020 ”) il Commissario:

a) confermava l’impossibilità per le strutture private di erogare nel 2020prestazioni a favore dei pazienti di altre regioni oltre il limite di budget fissato nel provvedimento stesso;

b) confermava il budget complessivo stabilito per l’anno 2019 anche per il 2020, disponendo che nel tetto di spesa individuato rientrassero anche le prestazioni c.d. salvavita e/o indifferibili (comprese quelle di radioterapia), che non potevano essere più erogate oltre il budget (che perciò diveniva, anche per questa tipologia di prestazioni, del tutto invalicabile).

Con il proprio ricorso introduttivo la società chiedeva quindi l’annullamento di tali due ultimi provvedimenti, in forza dei seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, per avere l’Amministrazione adottato i provvedimenti impugnati senza rispettare le garanzie partecipative spettanti alla ricorrente;

2) violazione e falsa applicazione dell’accordo contrattuale di budget. Contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà rese dalla stessa p.a.. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Violazione del principio di affidamento, di buona fede e di lealtà nei rapporti tra privati e p.a., del principio di certezza dei rapporti giuridici, di buon andamento dell’azione amministrativa;

3) illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità irragionevolezza. Violazione con quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionale. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Erroneità nei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8- quater del d.lgs. n. 502/1992.

In particolare, la ricorrente lamentava che per effetto dei predetti decreti veniva:

- introdotto un limite di spesa invalicabile senza distinguere quanto imputabile alle prestazioni a favore dei pazienti regionali e quanto, invece, per quelli extraregionali;

- ridotto il budget complessivo anche per le prestazioni rese a favore dell’utenza extraregionale;

- eliminata la deroga ai tetti per le prestazioni c.d. indifferibili e/o salvavita.

Con specifico riferimento ai vizi di difetto di istruttoria ed eccesso di potere si soggiungeva che i predetti tetti di spesa erano stati fissati senza una preventiva determinazione del fabbisogno in grado di supportare le sopraggiunte determinazioni gravate, stante l’assenza di un piano sanitario definitivo di programmazione dell’offerta di salute e di determinazione del fabbisogno per il triennio 2019/2021.

L’eccesso di potere e il difetto di istruttoria venivano prospettati anche in ragione dell’ingiustificato arricchimento che la Regione Molise avrebbe conseguito in sede di compensazione interregionale a scapito del privato, tenuto conto che le prestazioni a favore di utenti extraregionali ormai già erogate nel 2020 le sarebbero state comunque rimborsate dalle Regioni di provenienza dei pazienti interessati.

2. Le Amministrazioni statali e regionali intimate si costituivano in giudizio in resistenza alle impugnative esperite dalla ricorrente deducendone l’infondatezza.

3. Intervenivano ad adiuvandum Cittadinanzattiva Aps e CittadinanzattivaMolise Aps per aderire alle tesi prospettate dalla struttura ricorrente.

4. Le parti depositavano nel prosieguo memorie nelle quali

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