TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-02-07, n. 202201406

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-02-07, n. 202201406
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201406
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 01406/2022 REG.PROV.COLL.

N. 14297/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14297 del 2018, proposto da
A R, FLAVIA MASTRELLA, ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS ONLUS, in persona del legale rappresentante F F, ed ASSOCIAZIONE LABORATORIO GATTI – SILVESTRI, in persona del legale rappresentante A S, tutti con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. M C e, per i primi due, dell’avv. A C e rappresentati e difesi dall’avv. M C e, i primi due, anche dall’avv. A C



contro

COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Ciro Alessio Mauro che lo rappresenta e difende nel presente giudizio



per l'annullamento

dell’ordinanza n. 373 del 26/10/18 con cui il Comune di Nettuno ha ordinato lo sgombero dei locali situati nell’immobile ivi indicato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2022 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 05/12/18 e depositato il 09/12/18 A R, F M, l’Associazione Culturale Ibis Onlus, in persona del legale rappresentante F F, e l’Associazione Laboratorio Gatti - Silvestri, in persona del legale rappresentante A S, hanno impugnato l’ordinanza n. 373 del 26/10/18 con cui il Comune di Nettuno ha ordinato lo sgombero dei locali situati nell’immobile ivi indicato.

Il Comune di Nettuno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 10/01/19, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 393/19 del 16/01/19 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 28/01/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

In via pregiudiziale, il Tribunale ritiene di dovere valutare l’eccezione con cui il Comune di Nettuno ha dedotto il difetto di giurisdizione prospettando che, in relazione alla qualificazione del rapporto legittimante il possesso dei locali da parte dei ricorrenti, la situazione giuridica soggettiva di questi ultimi avrebbe, al più, natura di diritto soggettivo.

L’eccezione è infondata in quanto il provvedimento impugnato non ha ad oggetto la risoluzione e /o la caducazione del rapporto sulla base del quale gli odierni ricorrenti occupano i locali ma riguarda l’eliminazione della situazione di urgenza derivante dal cattivo stato dei locali stessi; ne consegue che la gravata determinazione dirigenziale risulta emanata nell’esercizio di un potere autoritativo a fronte del quale la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti assume consistenza di interesse legittimo (in questo senso anche TAR Lazio – Roma n. 11057/16 richiamata dall’ordinanza cautelare emessa nel presente giudizio).

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

A R, F M, l’Associazione Culturale Ibis Onlus, in persona del legale rappresentante F F, e l’Associazione Laboratorio Gatti - Silvestri, in persona del legale rappresentante A S, in qualità di occupanti, a vario

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