TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202201716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202201716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201716
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 01716/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00863/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 863 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

per l’annullamento

del provvedimento del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS- datato 11.01.2019, notificato a mani il 29.03.2019, avente ad oggetto “Riconoscimento die benefici economici di cui all’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – sig. -OMISSIS-” e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali a quello oggi impugnato;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico, anche ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in applicazione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – graduato di truppa della Marina Militare, congedato a seguito di giudizio di inidoneità al servizio militare e transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa – impugna l’atto, in epigrafe indicato, emanato dalla Direzione Generale del Personale del Ministero della Difesa, con cui gli sono stati negati i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, attualmente previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare – C.O.M.), a mente del quale “Al personale dell Esercito italiano, della Marina militare e dell Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.

1.1. Il diniego impugnato è motivato nel senso che il beneficio invocato può essere dato qualora il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio avvenga in costanza di servizio, cosa che non si è verificata nel caso del ricorrente, in quanto sopraggiunto dopo il suo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione.

1.2. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Difesa, depositando relazione difensiva dell’Amministrazione, con annessa documentazione.

1.3. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per disporre la c.d. “sospensione impropria” del giudizio, in attesa della decisione che la Corte Costituzionale assumerà sulla questione di costituzionalità, sollevata dal TAR Campania con ordinanza n 5237/2021 del 26 luglio 2021.

2.1. Com’è noto, tale forma di sospensione, non prevista dalla legislazione vigente, è stata ampiamente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 15 ottobre 2014, n. 28);
essa, tuttavia, non costituisce un obbligo per il giudice.

2.2. Come, anzi, di recente chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza del 23 novembre 2021, n. 218), deve «escludersi la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e “per mere ragioni di opportunità” (sentenza n. 207 del 2004)» e, al contempo, si deve «stigmatizzare la prassi della cosiddetta “sospensione impropria”, vale a dire di quella sospensione disposta, senza l adozione di un ordinanza di rimessione a questa Corte, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice.

Questa prassi, che si esprime nell adozione di un provvedimento di sospensione «difforme da univoche indicazioni normative» (ordinanza n. 202 del 2020), priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro, offerto alla Corte, delle varie posizioni soggettive in gioco. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a legittimare la parte a intervenire, perché altrimenti risulterebbe alterata la struttura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale».

3. Nel merito, la Sezione richiama in subiecta materia i propri precedenti, resi in controversie analoghe, con cui si è affermato che i benefici per cui vi è causa non possono essere negati dalla P.A. per il mero fatto che il provvedimento di riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio sia intervenuto dopo la data del congedo del militare.

3.1. La giurisprudenza di questa Sezione è, infatti, nel senso di ritenere irrilevante, ai fini del riconoscimento dei benefici de quibus , il tempo di definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio.

3.2. In particolare, con sentenza 12 novembre 2018, n. 1673, e, più recentemente, con sentenze n. 434 del 22 marzo 2021 e n. 560 del 5 aprile 2022, si è osservato quanto segue:

« (…) 2.1. L art. 1801 D. Lgs. 66/2010 richiede, ai fini della spettanza dei benefici stipendiali ivi contemplati, che la dipendenza da causa di servizio sia stata accertata in pendenza di rapporto di lavoro. L accertamento dell elemento eziologico sopra indicato è demandato, dall art. 10 D.P.R. 461/2001, alla valutazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell Economica e delle Finanze. Il provvedimento finale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è tuttavia costituito dal Decreto adottato dalla p.a. di appartenenza del dipendente, ai sensi dell art. 14 D.P.R. 461/2001. Ove, come sostenuto dalla p.a. resistente, ai fini dell accertamento indicato dall art. 1801 D. Lgs. 66/2010, si debba tener conto del Decreto ex art. 14 cit., il ricorrente risulterebbe escluso dai benefici richiesti, essendo stato tale provvedimento emanato, nel caso del [ricorrente] , successivamente al collocamento in quiescenza del lavoratore.

È tuttavia opinione del Collegio che l art. 1801 cit. debba essere interpretato nel senso della non rilevanza, ai fini della concessione del beneficio ivi contemplato, della data di emissione del Decreto di cui all art. 14 D.P.R. 461/2001. In tal senso depongono precedenti arresti di questa Sezione, che il Collegio condivide e intende seguire: “La norma in commento potrebbe far pensare che, ai fini del beneficio, sia indispensabile che il decreto con il quale è stata accertata la sussistenza di una invalidità per causa di servizio debba essere emanato in costanza di rapporto di impiego. Ma la preferibile lettura ed interpretazione del quadro normativo sopra delineato depongono per la irrilevanza del tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo con il quale il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o malattia contratte durante la prestazione del servizio medesimo. Questa interpretazione appare più coerente con esigenze di giustizia sostanziale e, in particolare, con la necessità di evitare che il soggetto interessato possa risentire di un pregiudizio correlato al fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio è successivo alla data del suo collocamento in congedo. Se il legislatore che ha esteso il beneficio in questione anche a coloro che avevano riportato infermità per causa di servizio si è premurato di stabilire, quale unico presupposto di erogazione della provvidenza, la circostanza che l infermità fosse stata contratta in servizio non c è alcuna plausibile ragione per esigere che anche il decreto terminativo del procedimento debba essere emanato prima del collocamento in congedo. Se così si opinasse, si perverrebbe ad un risultato ingiusto quale quello di non concedere gli scatti di anzianità a quei militari che, pur avendo contratto in servizio e a causa di servizio una patologia o infermità, si siano visti accertare la dipendenza da causa di servizio in epoca successiva al collocamento in congedo, magari per un ritardo imputabile all Amministrazione. È, dunque, erroneo il provvedimento con il quale l Amministrazione militare nega il beneficio stipendiale [...] sull assunto che il decreto ministeriale di riconoscimento della causa di servizio è stato emesso in epoca successiva al collocamento in congedo del militare” (TAR Puglia, Lecce, II, 28 novembre 2016 n. 1822).

[…] A ben vedere, del resto, la lettura dell art. 1801 D. Lgs. 66/2010 improntata alla sterilizzazione dei tempi necessari al completamento del procedimento amministrativo si impone quale interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione. Ove, infatti, la norma venisse interpretata letteralmente, si perverrebbe a una illegittima disparità di trattamento tra i diversi militari che abbiano parimenti contratto una infermità dovuta a causa di servizio e rientrante nelle categorie tra la I e l VIII della Tabella ex D.P.R. 834/1981. Per quelli rispetto ai quali i passaggi procedimentali volti all accertamento della patologia e della relativa ascrivibilità a causa di servizio descritti dal D.P.R. 461/2001 vengano posti in essere dalla p.a. in tempi celeri, in modo da conseguire l emissione del decreto in costanza di rapporto di servizio, il beneficio verrà erogato. Per quelli che, invece, incorrano in ritardi procedimentali, per ipotesi anche riferibili unicamente alla p.a. e ad essi non imputabili in alcun modo, tali da determinare l emissione del Decreto in epoca posteriore alla cessazione del rapporto di servizio, per ciò solo il beneficio verrebbe negato. Ciò che si porrebbe in evidente frizione con il principio generale di uguaglianza e ragionevolezza posto dall art. 3 della Costituzione, oltre che con i principii di buon andamento e imparzialità sanciti dall art. 97 della Carta Fondamentale. Anche in virtù di tali considerazioni, dunque, l unico elemento oggettivo che possa legittimamente fungere da discrimine per la concessone o meno dei benefici stipendiali contemplati dall art. 1801 del Codice dell ordinamento Militare è costituito dall avere il militare contratto una patologia (inquadrabile nelle prime otto categorie della tabella di cui al D.P.R. 834/1981) mentre era in servizio, e per cause ascrivibili al servizio stesso. Accertati tali presupposti, il beneficio non può che essere riconosciuto, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego opposto al [ricorrente] , rispetto al quale dette circostanze risultavano acclarate” (in senso analogo, v. T.A.R. Milano, 13 settembre 2018, n. 2063) » (così, sentenza di questa Sezione n. 434 del 22 marzo 2021).

4. Con riferimento al caso di specie, va poi precisato che, ai sensi dell’art. 1801 C.O.M., rilevano le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascrivibili “a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915” , decreto le cui tabelle A e B sono state poi sostituite con quelle di cui al d.P.R. n. 834 del 1981;
la tabella A reca diverse categorie (dalla prima all’ottava), mentre non vi è distinzione di categorie nella tabella B.

5. Ebbene, le due patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio in capo al ricorrente ( “cervico-lomboartrosi con ernia del disco C5-C6 e protrusione discale cervico-lombari multiple con segni EM Grafici in poliradicolopatia lombosacrale L4-L5-S1” ) sono state ritenute ascrivibili come unico complesso morboso - giusta D.M. n. 453 del 26.4.2018 - alla categoria VIII della tabella A;
dette patologie rilevano, dunque, ai sensi dell’art. 1801 C.O.M., in termini di un beneficio pari all’1,25 per cento dello stipendio.

6. Per quanto sin qui osservato, il ricorso va accolto e, per l’effetto:

- a) va annullato il diniego impugnato;

- b) va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione degli scatti economici per cui è causa, per menomazione ascritta alla VIII categoria della Tabella A, con decorrenza dal decreto di riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio, oltre interessi legali da quel momento al saldo.

7. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

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