TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-09-19, n. 202211910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-09-19, n. 202211910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211910
Data del deposito : 19 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2022

N. 11910/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04918/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4918 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la condanna

a) dell'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla ritardata assunzione e comunque di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla illegittima e duplice esclusione dal concorso, nella misura che si quantificherà in corso di causa anche ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto;

b) per l'accertamento del diritto del ricorrente, e conseguente condanna dell'amministrazione convenuta, all'inquadramento giuridico a decorrere dal momento della dovuta assunzione, previo ove necessario annullamento del provvedimento di inquadramento medio tempore disposto, non noto al ricorrente;

c) con vittoria di spese diritti e onorari.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 10.5.2021 il sig. -OMISSIS- adiva questo TAR esponendo di avere a suo tempo partecipato al concorso indetto dal Ministero dell'Interno, con decreto -OMISSIS- del 5/11/2001, per la copertura di n. 173 posti di vigile del fuoco, riservato al personale volontario, collocandosi in posizione utile in graduatoria.

Tuttavia, all’esito della visita di idoneità, con provvedimento del 5.11.2002 il Ministero lo escludeva dal concorso per un deficit della funzione visiva all'occhio destro (4/10) e per la presenza di una lente artificiale all'occhio sinistro.

Con ricorso al Tar Lazio n. RG -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- impugnava il citato provvedimento di esclusione deducendo motivi di gravame attinenti al contestato esito della visita oculistica eseguita sulla sua persona.

Con sentenza di questa Sezione -OMISSIS- del 2.1.2018 il ricorso veniva accolto senza tuttavia sindacare la correttezza/attendibilità dell’accertamento sanitario a suo tempo compiuto sul “visus” del ricorrente, atteso che la motivazione dell’accoglimento si incentrava soltanto sul seguente aspetto:

“L’ordine impartito dal Tribunale [con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 26.5.2003, ndr] statuiva, in modo cogente e chiaro, la necessità che la visita, cui il ricorrente doveva essere sottoposto in occasione della disposta verificazione, avvenisse ad opera di una Commissione in diversa composizione rispetto a quella che aveva già valutato il predetto.

In altri termini.

L’ordine impartito dal Collegio nella Ordinanza sopra riportata era quello di provvedere, non già attraverso un organo dotato di una più o meno ampia terzietà rispetto a quello che ha provveduto alla prima visita, quanto, piuttosto, che l’esame, proprio in relazione alla documentata certificazione medica di parte, doveva essere effettuata da un organo totalmente diverso dal primo, compreso il presidente.

Tale statuizione non è stata osservata dalla resistente.

Pertanto il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato…”.

La sentenza predetta non è stata appellata ed è pertanto passata in giudicato.

Il Ministero dell’Interno, con decreto in data 3 aprile 2019, comunicato in pari data, in esecuzione della predetta sentenza -OMISSIS-/2018 ha riammesso il -OMISSIS- alla procedura concorsuale bandita con decreto 2613/2001 convocandolo per la data del 15 aprile 2019 a sostenere le visite mediche per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica.

Tuttavia la Commissione deputata a tali accertamenti, con verbale n. -OMISSIS- del 16 aprile 2019, comunicato all’interessato in data 10 maggio 2019, ha nuovamente escluso il -OMISSIS- in ragione del visus a ccertato (5/10 ad entrambi gli occhi).

L’odierno ricorrente ha quindi impugnato la nuova esclusione ed il presupposto giudizio di non idoneità fisica, con il ricorso n. RG -OMISSIS- dinnanzi a questo TAR che, già in fase cautelare, ha disposto una verificazione per l'accertamento del visus del ricorrente, all’esito della quale il ricorrente è risultato in possesso del requisito fisico previsto e dunque dichiarato idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale.

Questa Sezione, preso atto di detta risultanza, ha adottato la sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- del 15.6.2020 nella quale ha ritenuto che la discrepanza tra i risultati della misurazione della capacità visiva del ricorrente al momento del visita concorsuale (5 e 5) rispetto al momento della verificazione (7 e 8) induceva a ritenere fondate le doglianze di parte.

Alla sentenza n. -OMISSIS-/2020 ha fatto seguito il decreto dipartimentale n. -OMISSIS- del 24 giugno 2020 (doc. 7 res.) con il quale il ricorrente è stato riammesso alla procedura concorsuale.

E’ seguita, in data 1.9.2020 la convocazione per le visite mediche.

Quindi in data 3.9.2020, con decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Diparimento VV.F. n. 2402, il ricorrente è stato nominato Allievo V d Fuoco, con decorrenza giuridica dal 19.12.2002 e decorrenza economica dal 3.9.2020 (doc. 8 res.).

Al momento del deposito del presente ricorso la parte ha fatto presente che il corso di formazione era terminato, tutte le prove erano state superate dal ricorrente e mancava soltanto il giuramento e la definitiva assunzione in servizio.

Il ricorrente ha anche rappresentato di avere ottenuto nella prova finale riepilogativa il punteggio massimo di 100/100.

2. Sulla base dell’articolata vicenda sopra riassunta, con il ricorso all’odierno esame il sig. -OMISSIS- agisce con domanda risarcitoria ritendo di avere diritto al risarcimento dei danni economici patiti in conseguenza della illegittima e colposa esclusione e, comunque, per la ritardata assunzione nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

Egli ritiene infatti di essere stato assunto con un ritardo di circa 20 anni, rispetto al momento in cui, nel 2001, gli altri concorrenti, che pure si erano collocati alle sue spalle in graduatoria, sono stati assunti.

Evidenzia, in particolare, che il TAR Lazio, con le due sentenze sopra indicate, ha annullato le due esclusioni disposte nei suoi confronti in quanto palesemente illegittime e quindi “colpose” ai fini della responsabilità civile.

La prima delle sentenze menzionate nella superiore narrativa (pubblicata nel 2018) ha annullato la seconda visita medica per difetto di terzietà nella composizione della Commissione.

Ad avviso del ricorrente, il Ministero avrebbe ben potuto, “senza attendere per 15 anni la sentenza”, annullare in autotutela la nomina impugnata perché palesemente illegittima.

Colpevole anche il ritardo di ulteriori 13 mesi, dalla pubblicazione della sentenza -OMISSIS-/2018, della determinazione con cui l’Amministrazione ha riammesso il ricorrente e disposto la nuova visita conseguente all'annullamento della precedente.

Come già sopra esposto con il secondo ricorso, è stata contestata la terza visita medica del 2019 che ha accertato un visus di 5/10 ad entrambi gli occhi, una valutazione che sarebbe del tutto erronea in quanto non ha poi avuto risconto in sede di verificazione.

Ad avviso del ricorrente il giudizio della Commissione medica del 2019, annullato dal TAR con la sentenza n. -OMISSIS-/2020, depositata in data 15.6.2020, costituirebbe un “errore grossolano” ovvero “un palese errore” , frutto di una visita superficiale e, comunque, negligente, tale da integrare un comportamento colposo della P.A.

3. Sulla base di quanto precede, il ricorrente chiede pertanto, “per mero tuziorismo”, l'annullamento dell'eventuale atto di inquadramento, che dichiara non noto e non comunicato, laddove faccia decorrere l'inquadramento dalla effettiva assunzione o, comunque, da un momento diverso da quello della dovuta assunzione. Tale eventuale inquadramento sarebbe nullo per violazione dei giudicati relativi all'annullamento della duplice esclusione, e comunque illegittimo per gli stessi motivi, dovendo infatti l'Amministrazione, per effetto dell'annullamento, provvedere ad un inquadramento ora per allora in ragione della retroattività dell'annullamento.

4. In secondo luogo il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da fatto illecito, derivante dal mancato godimento, dal 2001 al settembre 2020, del trattamento economico come V d Fuoco.

Egli ha documentato in corso di causa l'aliunde perceptum nello stesso periodo, allegando di essere stato, dal novembre 2004 al settembre 2020, dipendente a tempo parziale della locale AVIS e presso altri datori di lavoro, percependo comunque, sempre, stipendi inferiori a quanto garantito dal contratto dei vigili del fuoco (vedi relazione del consulente del lavoro, tabelle riepilogative e cedolini paga depositati in data 5.5.2002, docc. 83 – 1-OMISSIS-).

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, aggiunge il ricorrente, tali differenze stipendiali maturate integrano il principale parametro di riferimento per la quantificazione del danno da fatto illecito per ritardata assunzione che può essere valutato anche equitativamente ex art. 1226 c.c. (la giurisprudenza lo valuta intorno al 50% della differenza stipendiale).

Identica valutazione e quantificazione è richiesta dal ricorrente per: la perdita, per lo stesso periodo, della contribuzione previdenziale;
il mancato versamento dei contributi sempre nella misura dipendente dall'aliunde perceptum.

5. In terzo luogo il ricorrente allega che la mancata assunzione ha pesantemente influito su una lunga frazione della propria esistenza. Con due figli a carico e un magro stipendio derivante da un rapporto precario con l’AVIS si è trovato per lunghi anni nell'impossibilità di garantire una vita dignitosa per lui e per i suoi figli.

Si domanda quindi anche il risarcimento del danno per “ perdita di chance”, sia sul piano patrimoniale che su quello non patrimoniale, con riserva di documentare anche tale danno in corso di causa.

6. Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il quale, nella memoria predisposta dalla difesa erariale eccepisce, in primo luogo, che, nel corso dei giudizi sopra descritti e anche nell’ultimo ricorso presentato, nulla è stato dimostrato dal ricorrente in merito ai presupposti soggettivi della colpa in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, né in merito al profilo oggettivo della responsabilità.

Sottolinea, altresì, in punto di fatto, che l’Amministrazione, non appena ha avuto contezza della “prima” sentenza di questo T.A.R. (la -OMISSIS- del 2 gennaio 2018) di annullamento del provvedimento di esclusione, ha provveduto celermente, nell’occasione, alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale in questione. Nel lungo tempo intercorso tra esclusione del 2002 e riammissione alla procedura stessa decretata il 3 aprile 2019, vi sarebbe stata, viceversa, “inerzia di ogni tipo di attività da parte del ricorrente stesso”.

In ogni caso, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, l’eventuale annullamento dei provvedimenti di nomina e la conseguente retrodatazione del rapporto d’impiego non potrebbe comunque riguardare i profili economici del rapporto in quanto la retribuzione – per il suo carattere di controprestazione – non può prescindere dall’effettivo espletamento del servizio al quale è legata dai peculiari profili di corrispettività e sinallagmaticità che, in generale, caratterizzano le prestazioni rese nell’ambito del rapporto di pubblico impiego.

7. Vi è stata, successivamente, ampia produzione documentale da parte del ricorrente, afferente, in particolare, ai cedolini paga e ai modelli CUD degli anni pregressi al fine di provare le basse retribuzioni da lui percepite “aliunde” nel lungo periodo intercorso tra la prima esclusione e la definitiva assunzione.

Lo stesso ricorrente ha anche depositato la relazione del proprio consulente di parte con relative “tabelle” ricostruttive degli importi aggregati, diretta a quantificare il presunto danno economico da commisurare alla differenza tra retribuzioni teoriche che sarebbero spettate in caso di assunzione nel Corpo dei VV.F. nel 2002 e stipendi percepiti nell’arco temporale che va dal 2002 al settembre del 2020.

8. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria conclusionale.

All’udienza del 17 giugno 2022, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Ai fini della definizione della presente controversia avente carattere essenzialmente risarcitorio, è opportuno muovere dalle coordinate normative di riferimento da leggere alla luce della più consolidata giurisprudenza amministrativa.

E’ dunque opportuno rammentare, in primo luogo, che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, l’accoglimento di una domanda di risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione non consegue automaticamente all’accertamento dell’illegittimità e all’annullamento giurisdizionale di un suo provvedimento, essendo, viceversa, anche necessario pervenire al positivo accertamento: (i) della lesione della situazione giuridica soggettiva rilevante nel caso concreto e tutelata dall'ordinamento;
(ii) della sussistenza della colpa e del dolo dell'Amministrazione;
(iii) del nesso causale tra l'illecito e il danno subito (Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2018, n. 6833;
Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2017, n. 2015;
sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1709).

In secondo luogo è stato chiarito che nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento e/o comportamento illegittimo della p.A., il privato danneggiato, ai fini della prova della colpa (che necessariamente deve connotare, ai fini risarcitori, il provvedimento amministrativo o il comportamento amministrativo attivo o il ritardo/inerzia imputati all’ente pubblico) può anche limitarsi ad invocare la illiceità della condotta tenuta dall'amministrazione pubblica, quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’Amministrazione stessa l'onere di dimostrare che si è trattato di errore scusabile (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4195).

Terzo aspetto di non minore rilevanza è connesso alla considerazione che la pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo (ovvero del diritto soggettivo ove sia soggetto alla giurisdizione esclusiva del G.A.) si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, “….di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse. L’obbligazione risarcitoria affonda pertanto le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse;
di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance (Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3657), mentre è stato precisato a tale ultimo riguardo che per « danno ingiusto » risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto;
ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico (Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3392).”
(Cons. Stato, sez. V. n. 6833 del 2018 cit.)

Non può sottacersi poi - ed è il quarto elemento di principio che si premette – che, ai sensi degli artt. 30 comma 3, c.p.a. e 1227, comma 2, e 2056 c.c., è da escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche mediante l'esperimento degli strumenti di tutela previsti (Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2857;
sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6078;
sez. III, 21 marzo 2018, n. 1828, sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2778).

10. Ora, come si è visto nella superiore narrativa, la pretesa risarcitoria del ricorrente si riferisce alla mancata percezione degli stipendi da V d Fuoco (il cui ammontare è correttamente mitigato in ragione dell’ “aliunde perceptum” derivante dai modesti stipendi ricevuti dallo stesso, negli anni, da datore di lavoro privato), nel lungo periodo che va dal 2002 (anno in cui venne adottato l’originario provvedimento di esclusione dal concorso in oggetto) al 2020, anno in cui il sig. COCCU è stato finalmente nominato Allievo V d Fuoco con decorrenza giuridica 19 dicembre 2002 e decorrenza economica 3 settembre 2020.

Il Collegio, tuttavia, non ritiene che il parametro di durata di quello che può configurarsi, in definitiva, come un danno da (grave) ritardo, possa essere rapportato all’intero periodo di circa 18 anni, come preteso dal ricorrente.

Ad avviso di questo Collegio, infatti, si deve muovere dal corretto inquadramento giuridico della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente, che lo stesso ricorrente configura, in definitiva, in termini di “diritto all’assunzione” e non di “diritto alla retribuzione” (vedi al riguardo la memoria conclusionale del ricorrente).

Al di là delle conseguenze sulla quantificazione del danno che possono in astratto essere fatte derivare dalla riconducibilità all’una o all’altra figura soggettiva (su cui “infra” ), non sembra comunque dubbio che, nella specie, non essendovi stata instaurazione del rapporto lavorativo fino all’atto di assunzione del 2020, né esecuzione della prestazione lavorativa fino a tale data, il massimo diritto astrattamente spettante al sig. -OMISSIS-, prima di tale momento, potrebbe qualificarsi, appunto, come diritto all’assunzione, non certo alla retribuzione.

Ciò in quanto, né al momento della proposizione della prima domanda giudiziale dinnanzi a questo TAR (n. RG. -OMISSIS-), né al momento del più recente ricorso dinnanzi al medesimo Tribunale (n. RG. -OMISSIS-), egli poteva ritenersi titolare di un diritto alla retribuzione non corrisposta, in ragione del fatto che, in nessuno dei due casi, poteva ancora dirsi costituito un rapporto di lavoro con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco (se non quello di volontario a titolo precario, che però non assume qui alcun rilievo).

Di conseguenza il diritto leso, in astratto configurabile in capo al ricorrente, non era e non è il diritto alla retribuzione bensì quello alla assunzione.

Ritiene tuttavia il Collegio che, ove si guardi alle effettività della fattispecie, con la prima sentenza di questo TAR -OMISSIS- del 2.1.2018 di annullamento del giudizio medico di inidoneità, a suo tempo formulato dalla Commissione incaricata dal Ministero dell’Interno, non vi è stato in realtà alcun riconoscimento di tale diritto atteso che l’unico motivo che ha trovato accoglimento è stato quello afferente al vizio di costituzione della Commissione valutatrice, nominata dal Ministero in esecuzione della ordinanza cautelare di questo TAR n. -OMISSIS- del 2003 (nel giudizio n. RG. -OMISSIS-).

Come si è visto, intatti, con la sentenza -OMISSIS- del 2018 il Giudice ha semplicemente ritenuto che la composizione dell’organo collegiale a cui era stato demandato il riesame del “visus” dell’odierno ricorrente non avesse garantito adeguata imparzialità in quanto, rispetto alla precedente, essa era stata rinnovata soltanto parzialmente e non nella sua totalità, come doveva ritenersi prescritto dalla citata ordinanza n. -OMISSIS-.

Viceversa la motivazione della sentenza appare del tutto “neutra” con riguardo alla correttezza e/o erroneità e/o attendibilità della valutazione tecnica in sé considerata.

Di conseguenza deve ritenersi che essa contenga un accertamento limitato al riconoscimento, in capo al sig. -OMISSIS-, di un mero interesse legittimo strumentale alla ripetizione dell’esame del “visus” dinnanzi ad altro e imparziale organo di valutazione, stante l’illegittimo svolgimento del giudizio diagnostico oggetto dell’annullamento giurisdizionale (il quale non ha implicato, come detto, alcuna valutazione sul suo esito che sarebbe potuto essere nuovamente negativo anche in proiezione futura).

L’effetto conformativo prodotto dalla sentenza era quindi (esclusivamente) quello di imporre all’Amministrazione resistente di eseguire, nel rispetto della regola sulla composizione dell’organo valutativo da essa dettata, un nuovo esame diagnostico, al cui esito (impregiudicato) era condizionata l’assunzione dell’interessato.

Da ciò si ricava, ad avviso del Collegio, una prima conseguenza: il contenuto della sentenza in commento non consentiva allora e non consente oggi di poter risolvere a favore del ricorrente il giudizio sulla spettanza del “bene della vita” (costituito dall’interesse pretensivo del ricorrente ad essere assunto nel Corpo dei VV.F.), se riferito al momento dell’esame svolto dalla Commissione nominata dal Ministero dell’Interno nel 2003 (si tratta, per la precisione, del verbale n. 97 dell’11.11.2003, annullato dalla sentenza -OMISSIS-/2018).

Richiamando, infatti, uno dei principi giurisprudenziali già esposti nel paragrafo che precede, il carattere dell’ingiustizia va riferito al danno e non alla condotta, “…di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse. L’obbligazione risarcitoria affonda pertanto le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse” (Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3657).

Ove invece il giudizio, come nel caso in esame, si concluda con una pronuncia che nulla dica in ordine alla spettanza del bene della vita finale avuto di mira (l’assunzione), né in termini di probabilità, né tantomeno in termini di certezza, il danno, anche ove fossero presenti gli altri elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, non può essere risarcito, né per intero né sotto forma di perdita di chance.

Invero, con riguardo al periodo successivo al giudizio medico di non idoneità per insufficienza del “visus” di cui al verbale della Commissione medica n. 97 dell’ 11 novembre 2003 (che eseguiva la visita disposta dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-/2003) e fino alla sentenza -OMISSIS- del 2 gennaio 2018, non sembra potersi neanche scorgere una tangibile “colpa” dell’Amministrazione per non avere anticipato i tempi del riesame (e dell’eventuale assunzione) anziché attendere l’esito del giudizio.

Si osserva, infatti, che l’originaria esclusione dal concorso era dipesa, oltre che dal riscontrato deficit visivo, anche dalla “pseudofachia chirurgica con impianto di IOL in OS” (si trattava cioè della riscontrata presenza di una lente artificiale, detta “pseudofachica”, inserita all’interno dell’occhio sinistro del candidato a seguito di intervento chirurgico).

Inoltre, anche il giudizio rinnovato per effetto della ordinanza n. -OMISSIS- del 2003, benchè annullato (come visto) per illegittima composizione della Commissione, nella sua oggettività negava nuovamente, per la seconda volta, l’adeguatezza della “capacità visiva”.

Alla luce di tali risultanze né la rinnovazione (per la terza volta) dell’esame medico né (a maggior ragione) l’ipotetica assunzione del ricorrente potevano essere considerate, sulla base di una valutazione “ora per allora” (o di “prognosi postuma” ) , opzioni ragionevoli o doverose pretendibili dal Ministero, in assenza di ordini in tale senso provenienti dall’Autorità giurisdizionale.

Si deve osservare, altresì, a conferma dell’assenza di colpa dell’Amministrazione resistente fino alla sentenza del 2018, che, sempre nell’ambito del giudizio n. RG. -OMISSIS-, questo TAR, preso atto del riesame della Commissione medica, aveva respinto la domanda cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- del 17.11.2003 in quanto ha ritenuto “…alla luce delle risultanze della disposta visita medica di revisione che non sussistano le condizioni per l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento di esclusione impugnato;…”.

L’ordinanza non risulta essere stata impugnata dal ricorrente che, dopo di essa ha presentato una sola istanza di prelievo in data 3.2.2004 e non ha assunto iniziative processuali ulteriori.

Consegue da quanto precede la conclusione che non può essere riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno da ritardata assunzione nel periodo pregresso, fino alla sentenza -OMISSIS- del 2.1.2018.

11. Ad avviso del Collegio la domanda del ricorrente può ritenersi, invece, fondata limitatamente al danno patrimoniale da lucro cessante (o mancato guadagno), da commisurare alle differenze retributive relative ai periodi immediatamente successivi alla sentenza citata, che corrispondono all’intero anno 2018, all’intero anno 2019 e, infine, alla frazione dell’anno 2020 antecedente alla nomina, avvenuta il 3 settembre di detto anno (trattasi di n. 34 settimane lavorative secondo la relazione tecnica prodotta dal ricorrente, v. in particolare la tabella n. 3).

In effetti la sentenza del 2018 ha certamente prodotto, quale suo effetto conformativo (in precedenza non scaturente da alcun provvedimento giurisdizionale), il vincolo per l’Amministrazione di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e di attivare il sollecito riesame medico relativo alla sua capacità visiva.

La peculiarità della vicenda, il lungo decorso processuale anteriore, l’età dell’interessato, rendevano doverosa, alla luce dei principi di diligenza e buona amministrazione, una iniziativa particolarmente sollecita dell’Amministrazione per ottemperare alla sentenza.

Viceversa, come risulta dalla superiore esposizione, il decreto ministeriale del Dipartimento VV.F, sicurezza pubblica e difesa civile, che ha disposto la riammissione del concorrente, è stato adottato soltanto il 3 aprile 2019 (atto prot. 201), vale a dire dopo circa 15 mesi dal deposito della sentenza.

Tale ritardo deve ritenersi illegittimo e non giustificato.

Il successivo giudizio medico di inidoneità psicofisica è stato poi rapidamente espresso con il verbale n. -OMISSIS- del 16 aprile 2019 della Commissione Medica incaricata (atto comunicato al ricorrente in data 10/5/2019).

Come si è visto anche questo giudizio medico (e la conseguente esclusione) è stato impugnato dal ricorrente ed annullato dalla sentenza ex art. 60 c.p.a. di questa Sezione del 15 giungo 2020, n. -OMISSIS- (passata in giudicato), la quale, diversamente dalla precedente del 2018, si è pronunciata (non sulla composizione della Commissione ma) proprio sulla inattendibilità della valutazione medica effettuata, motivando in questi termini: “….è stata disposta una verificazione, all’esito della quale il ricorrente è risultato in possesso del requisito fisico previsto e dunque dichiarato idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale;

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