TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-07-13, n. 202304252

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-07-13, n. 202304252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304252
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 04252/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00453/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 453 del 2023, proposto da
M D L, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;



contro

Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la Segreteria Generale del TAR Campania – sede di Napoli;
Ministero della Cultura, - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;



nei confronti

Turismo Eventi Ristorazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Allodi, Aldo Starace, Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Donnarumma, in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22;



per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dal Comune di Vico Equense in ordine all'istanza/diffida prot. 206/is del 18.2.2022;

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere sulla predetta istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso come in essa richiesto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, nonchè della Turismo Eventi Ristorazione S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Cesira Casalanguida, e uditi per le parti i difensori, Dario Brin su delega dell'avv Tozzi per la parte ricorrente e Luigi Pascriello su delega degli avv. Allodi e Starace per Turismo Eventi Ristorazione s.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Espone il ricorrente:

- di essere proprietario in Vico Equense di un fabbricato alla via Arcoleo n. 21, adiacente all’albergo denominato “Le Ancore”, sito al civico n. 39 della stessa strada;

- di aver notato il montaggio di ponteggi in data 7.2.2022 e l’avvio di lavori sul lastrico solare di copertura dell’albergo;

- di aver, pertanto, presentato istanza/diffida prot. n. 206/is del 18.2.2022 contenente richiesta al Comune di Vico Equense di esercizio dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 27 e ss. DPR 380/2001;

- che in corso di sopralluogo, esperito a seguito della propria istanza/diffida, sarebbe stata riscontrata l’effettuazione di un intervento edilizio oggetto del permesso di costruire n. 41/2017, titolo però annullato con sentenza di questo Tribunale n. 384/2019;

- di aver presentato ricorso per l’ottemperanza appunto alla sentenza n. 384/2019 (definito negativamente con sentenza n. 5986/2022 del T.A.R. Campania-Napoli), e che nel corso del giudizio sarebbe emersa la realizzazione di un “ nuovo bauletto perimetrale del lastrico solare ”;

- di aver presentato ulteriore istanza/diffida in data 11.10.2022 per segnalare la realizzazione di alcuni nuovi lavori di impermeabilizzazione dei detti manufatti abusivi, rimasta anch’essa, come la prima, priva di riscontro espresso.

1.1. Con il ricorso in esame, notificato il 26 gennaio 2023 e depositato il 27 gennaio 2023, agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla propria istanza/diffida del 18.2.2022 e per l’accertamento dell’obbligo dell’ente locale di fornirvi un riscontro con provvedimento espresso, all’esito dell’esercizio delle attività di controllo e sanzionatorie di cui agli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001.

2. Si è costituito in giudizio, in data 18.02.2023, il Ministero della Cultura.

2.1. Il Comune di Vico Equense e la controinteressata, società Turismo Eventi e Ristorazione a r.l. (anche solo T.E.R. srl), si sono costituiti in giudizio rispettivamente in data 4.4.2023 ed 11.4.2023, sollevando eccezioni di inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso.

2.2. La controinteressata sostiene l’inammissibilità del ricorso in ragione di quanto chiarito nella sentenza n. 5986 del 29/9/2022 di rigetto della domanda di ottemperanza della sentenza n. 384/2019.

Afferma che,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi