TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-07-27, n. 202312746

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-07-27, n. 202312746
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312746
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 12746/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05389/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5389 del 2010, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani, 1;
-OMISSIS- -OMISSIS-., -OMISSIS- S.S., Societa' Agricola F.Lli -OMISSIS-S.S., -OMISSIS-, -OMISSIS- e Figli S.S. Agricola, -OMISSIS-, Societa' Agricola -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-F.Lli S.S., -OMISSIS- e Figli Ss, -OMISSIS-, -OMISSIS-di -OMISSIS-, Societa' Agriocla -OMISSIS- e Figli Societa' Semplice, Az. Agr. Cinaglia di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-F.Lli S.S., Cortina di -OMISSIS- e C. S.S., Az. Agr. Country Life di -OMISSIS-, -OMISSIS- Societa' Agricola S.S., -OMISSIS-F.Lli S.S. Agricola, F.Lli -OMISSIS- S.S., F.Lli -OMISSIS- S.S., F.Lli -OMISSIS-, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., Fenilazzo di -OMISSIS- e Figli S.S., -OMISSIS- &
-OMISSIS-S.S., -OMISSIS-, Societa' Agricola Fratelli -OMISSIS-S.S, -OMISSIS- S.S., Giupponi S.S., -OMISSIS-, Societa' Agricola -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- &
-OMISSIS-, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e F.Lli, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e F.Lli S.S., -OMISSIS- S.S., Societa' Agricola -OMISSIS- e Figli S.S., -OMISSIS- e Figli -OMISSIS-, Pieve di -OMISSIS- S.S. Agricola, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e Figli S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-, Societa' Agricola -OMISSIS- &
C. S.S., Societa' Agricola La Bigliarda di -OMISSIS-S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e -OMISSIS-S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- F.Lli di -OMISSIS- &
-OMISSIS-, Az.Agr. Malapesa di-OMISSIS-, Testa S.S., -OMISSIS- e F.Lli, -OMISSIS- Ora Azienda Agricola "Molino Campagna", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F T, domiciliato presso la Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro in carica ed Agea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del decreto 10 marzo 2010 avente ad oggetto la "legge 9 aprile 2009, articoli 8-quinques e 6 (dpcm 15.4.2009). rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte. (10a03519)" - risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 giugno 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti sono tutte aziende agricole dedite all’allevamento di vacche da latte per la produzione e commercializzazione di latte vaccino e impugnano collettivamente il decreto del 10 marzo 2010 – pubblicato in G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 - con il quale il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies della legge 9 aprile 2009 n. 33, nell’ambito delle iniziative di recepimento e attuazione dei principi tracciati a livello comunitario in materia di quote latte, ha stabilito la cornice regolatoria concernente il tema della “ rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte ”.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, ove le ricorrenti censurano il vizio di eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione degli articoli 83, 84 e 306 c.p.c. con esclusivo riferimento al meccanismo deflattivo previsto dai commi 12 – 17 del menzionato decreto, il cui testo qui di seguito si riporta: “ 12. Sulla richiesta di rateizzazione il Commissario provvede con una comunicazione di accoglimento, corredata dal piano di ammortamento individuale e dal modello di rinuncia all'eventuale contenzioso in essere sugli importi oggetto di rateizzazione. 13. Il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione mediante la sottoscrizione dell'atto negoziale allegato al provvedimento di accoglimento. Contestualmente all'accettazione della rateizzazione, il produttore sottoscrive, altresi', la rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi amministrativi e ordinari relativamente ai debiti oggetto di rateizzazione. Le firme devono essere autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale.

14. L'accettazione della rateizzazione e la rinuncia al contenzioso devono essere inviate con raccomandata all'Agea, via Palestro 32, 00185 Roma, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento del Commissario straordinario. 15. L’atto di rinuncia al contenzioso deve essere altresi' depositato presso l'Autorita' Giudiziaria innanzi alla quale l'azione e' pendente. Copia della ricevuta dell'avvenuto deposito deve essere inviata all'Agea entro sei mesi dall'accettazione della rateizzazione. 16. Il termine di cui al punto 14 e' sospeso in caso di segnalazione di mancato o non corretto recepimento da parte dell'Amministrazione della documentazione presentata all'atto della richiesta di rateizzazione o della volonta' di modificare il numero di rate. Il termine ricomincia a decorrere dalla successiva comunicazione del Commissario. 17. In caso di accertato mancato pagamento di una rata, si provvede ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 9, alla revoca della rateizzazione e delle quote latte eventualmente assegnate e si attivano le procedure di esecuzione coattiva per il recupero del debito residuo, maggiorato degli interessi di mora.

In particolare – secondo le ricorrenti – il surriportato modello deflattivo risulterebbe inficiato

a. dalla mancata allegazione – unitamente al decreto – del “ modulo di adesione che si pretenderebbe far sottoscrivere a ciascun allevatore ”, con la conseguenza che a costoro sarebbe precluso di “ capire in base a quale criterio logico prima ancora che giuridico lo stesso potrebbe rispondere ai requisiti minimi imposti ex lege ”;

b. dalla indebita introduzione di “ atti negoziali ” che - a loro dire - sarebbero stati preclusi all’organo commissariale, invece preposto alla sola adozione di “atti vincolati”;

c. da difetto di motivazione, “ nella parte in cui disciplina la sottoscrizione dell’atto negoziale allegato al provvedimento di accoglimento e la rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente ma non indica le motivazioni per cui dovrebbe essere sottoscritto siffatto atto negoziale ”;

d. da violazione degli artt. 83, 84, e 306 c.p.c., per aver imposto ai soggetti interessati di “ autenticare la rinuncia al contenzioso da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale ”, tralasciando “ che nel nostro ordinamento le rinuncia al contenzioso è espressamente prevista dalla legge … (e) che l’atto di rinuncia possa e debba essere autenticato dal difensore, ma soprattutto possa e debba essere formalizzato con le procedure di cui all’articolo 306 c.p.c.

Si è costituito in giudizio il Ministero con mera memoria di stile.

All’udienza pubblica del 16 giugno 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Preliminarmente il Collegio rammenta che questo Tribunale ha già più volte sancito la legittimità del decreto commissariale del 10 marzo 2010, mediante statuizioni che hanno risolto questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle agitate nel presente gravame e dalle quali non vi è ragione di discostarsi (cfr. T.A.R. Lazio Roma – Sez. V 11 aprile 2023 n. 6132;
T.A.R. Lazio Roma – Sez. V 23 maggio 2023 n. 8762;
T.A.R. Lazio Roma Sez. V ter 3 luglio 2023 n. 11160;
T.A.R. Lazio Roma Sez. II 20 dicembre 2017, n.12549).

Venendo al quadro regolatorio generale, il Collegio rammenta che:

- ai sensi del sesto comma dell’art. 8 quinquies della l. n. 33/2009, “ con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri … è nominato … un Commissario straordinario … il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all’articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell’articolo 8-quater e del presente articolo (…)”;

- ai sensi del richiamato 8 quater della l. n. 33/2009, “ Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

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