TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-12-20, n. 201712549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-12-20, n. 201712549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201712549
Data del deposito : 20 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2017

N. 12549/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06383/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6383 del 2010, proposto da:
Soc Azienda Agricola Chiozzi Giacomo e C Ss, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M A, E E, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;

contro

Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura non costituito in giudizio;
Commissario Straordinario ex Art. 8 Quinquies L. 33/09, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-del decreto del Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies, c. 6 della legge n. 33 del 2009, avente ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione” e relativi allegati facenti parte integrante dello stesso;

-del D.M. 10 marzo 2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies della legge n. 33 del 1999;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2017 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, l’azienda agricola ricorrente - produttrice di latte vaccino adoperato per lo più per la produzione di formaggi DOP tipici delle zone di ubicazione in cui operano le aziende (Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP) avversano il decreto del Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies, c. 6 della legge n. 33 del 2009, avente ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione” e relativi allegati facenti parte integrante dello stesso.

Con l’impugnato decreto, l’intimata amministrazione ha comunicato alle aziende l’accoglimento della richiesta di rateizzazione, di approvazione del contratto di rateizzazione e dello schema di rinuncia al contenzioso, il piano di ammortamento approvato ed il contratto di rateizzazione predisposto da AGEA, nonché lo schema di rinunzia al contenzioso pendente.

Premessa una ampia ricostruzione del quadro normativo e fattuale riguardante la determinazione delle quote latte (c.d . “regime delle quote latte”, ossia contingentamento della produzione lattiera per fronteggiare il divario esistente tra offerta e domanda nel mercato lattiero-caseario), la disciplina della procedura di accertamento degli importi a debito dovuti dai produttori agricoli da iscrivere nel Registro nazionale dei debiti, derivanti dal problema delle eccedenze produttive e, più precisamente, dal superamento della quota di produzione ad esse assegnate, nonché la specifica disciplina relativa alla rateizzazione di tali debiti, l’azienda agricola – che dichiara di avere sempre contestato sin dalla campagna 1995/1996 sia le assegnazioni di quota individuale che le imputazioni di prelievo supplementare - impugna il suddetto decreto adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 1, del d.l. n. 4 del 2009, conv. dalla L. n. 33 del 2009 deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, la ricorrente censura il decreto e gli atti presupposti per i seguenti vizi:

1) violazione: degli artt. 8 ter, quater e 8 quinquies della L. n. 33 del 2009 (sotto molteplici profili), degli artt. 1 e 3 della L. n. 241 del 1990, dell’art. 46 regio decreto 17/8/1907 n. 642, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1, c. 8 e 21 ter della L. n. 118 del 2009, dell’art. 1, c. 5 della L.n. 79 del 2000 e degli atti derivati per violazione del Reg. CE 3950/1992, dell’art. 3 del Reg. C£ n. 1392/2001 della Commissione, dell’art. 15 Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, degli artt. 8 ter, quater e quinquies della dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001, dell’art. 1283 c.c., degli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell’art. 16 del decreto del Commissario 10 marzo 2010;

2) illegittimità del presupposto decreto 10 marzo 2010, siccome previsivo di irragionevoli e sproporzionati oneri, obblighi e attività, addirittura negoziali, e di tutta una serie di decadenze non previste dalle norme cui esso doveva dare applicazione (modalità di restituzione del debito in rate costanti, obbligo di sottoscrizione di un apposito atto negoziale, autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale, modalità di rinuncia al contenzioso);

3) carenza di delega in capo al Commissario straordinario per stabilire le modalità in base alle quali deve essere effettuata la rinuncia al contenzioso;

4) eccesso di potere sotto molteplici profili;

5) carenza di potere e difetto dei presupposti;

6) illegittimità comunitaria dell’art. 1, c. 8 e 21 ter della L. n. 118 del 1999, dell’art. 1, c. 5 della L. n. 79 del 2000 e degli atti derivati, per violazione del Reg. CEE 3950/1992;

7) illegittima previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria;

8) sviamento dell’interesse pubblico;

9) mancata disapplicazione della normativa interna non conforme alla normativa comunitaria;

10) illegittima imputazione degli interessi, illegittimo conteggio degli stessi, errata applicazione dei tassi di interesse, errato dies a quo preso a riferimento per il relativo conteggio;

11) violazione dell’aet. 1283 c.c.;

12) violazione degli artt. 3, 24 e 113 Costituzione

13) violazione del giusto processo e del diritto di difesa;

14) violazioni formali e procedimentali.

15) illegittimità costituzionale degli artt. 8 quinquies, 3 comma, L. n. 33 del 2009;

16) violazione dell’art. 16 del decreto del Commissario 10 marzo 2010

Parte ricorrente contesta la legittimità delle intimazioni di pagamento, dei decreti e dei contratti oggetto di odierna impugnazione richiamando i risultati dell’indagine della Commissione amministrativa e soprattutto del successivo approfondimento posto in essere dai carabinieri;
censura il fondamento del potere esercitato evocando le precedenti impugnative, ed gli atti di sospensione ottenuti in via cautelare, proposte dinanzi ai TT.AA.RR. ed ai giudici civili riguardanti i provvedimenti di attribuzione di quota ed il super prelievo;
lamenta l’illegittimità dei presupposti in base ai quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, le modalità di iscrizione nel Registro degli

Si è costituita in giudizio AGEA.

In prossimità dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato documenti e memoria conclusiva con la quale insiste per l’accoglimento del gravame e deduce ulteriori motivi di ricorso.

Alla udienza pubblica dell’ 11 dicembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio dichiara inammissibili gli “ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati”, dedotti ex novo con memoria conclusiva depositata il giorno 8 novembre 2017, in quanto non solo tardivi bensì anche non notificati a controparte.

Sempre invia preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare i profili di ammissibilità della domanda in considerazione dell’oggetto del giudizio. In particolare, gli atti gravati consistono: nel decreto di accoglimento della domanda di rateizzazione”, nel contratto di rateizzazione, nello schema rinuncia al contenzioso e nell’atto presupposto recante la “Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte”.

Al fine dell’inquadramento dell’oggetto del giudizio occorre rilevare che la comunicazione impugnata (e relativi atti allegati) è stata adottata dall’Agea in accoglimento alla domanda di rateizzazione del prelievo supplementare per quote latte, proposta dall’Azienda ricorrente ai sensi dell’art. 8 quinquies della L. n. 33 del 2009.

Pertanto, in relazione all’azione di annullamento proposta e alla satisfattività dell’interesse delle ricorrenti, il Collegio rileva che l’eventuale accoglimento del ricorso - il cui principale oggetto è il provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione del prelievo supplementare avanzata dall’Azienda ricorrente, su cui si innesta l’interesse ad agire – con il conseguente effetto dell’annullamento della comunicazione di rateizzazione, non potrebbe comportare altro che l’obbligo di pagamento di tutti i prelievi a carico della ricorrente in unica soluzione (senza la possibilità della rateizzazione), determinando quindi una situazione contraria al proprio interesse (cfr. in tal senso, Tar Veneto, sez. II, 30.10.2015, n. 1124;
Tar Lombardia, Milano sent. 454/2017;
Tar Lazio, II ter, n. 10160/2016). E tanto, anche perché i ricorsi proposti dalle ricorrenti avverso le pretese restitutorie relative alla vicenda delle quote latte sono stati definiti in senso sfavorevole alle istanti (cfr. pag. 7 del ricorso).

La rateizzazione dei debiti iscritti nel registro nazionale dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte costituisce, infatti, un beneficio per il debitore: contestare la possibilità per l’amministrazione di accogliere la domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente avrebbe l’unico effetto di imporre alle stesse l’immediato pagamento, in un’unica soluzione.

Del resto, è principio comune in giurisprudenza che nel processo amministrativo il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4093;
Tar Lazio, Latina, 16 marzo 2015, n. 251).

Ne consegue che, che tutte le censure relative alla forma del provvedimento ed alle formalità del procedimento (difetto di motivazione, vulnus alle garanzie partecipative) sono irrilevanti, mentre s’appalesano inammissibili quelle che riguardano gli atti (anche presupposti) volte a contestare le caratteristiche del potere esercitato in quanto a contenuto puramente demolitorio e, dunque, nella particolarità del caso, non satisfattive dell’interesse sostanziale posseduto ed azionato.

In ordine alle restanti censure, il Collegio svolge le seguenti considerazioni di carattere generale ed assorbente.

Parte ricorrente censura il comportamento dell’Amministrazione per violazione delle norme e dei principi costituzionali nonché di matrice comunitaria.

Al riguardo occorre richiamare l’art. 8 quinquies, comma 3 del D.L: n. 5 del 2009, conv. in L. n. 33 del 2009, secondo cui la rateazione non costituisce un diritto del soggetto obbligato, con la conseguente possibilità per l’Amministrazione di subordinare la concessione a misure diverse, per assicurare la soddisfazione del credito erariale.

Le interessate censurano l’operato di AGEA, che non avrebbe proceduto al previo, corretto accertamento della debenza degli importi intimati.

Ad avviso delle stesse, l’inattendibilità dei dati posti dall’AGEA a base della quantificazione del superamento delle produzioni nazionali e dei prelievi supplementari imputati ai singoli allevatori si evincerebbe dalle relazioni pubblicate dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari nonché dagli esiti delle verifiche svolte dalla Commissione di Indagine amministrativa nominata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. A tal fine, allegano una corposa documentazione.

Le censure non hanno pregio.

La voluntas legis posta a base dell’impianto normativo in commento è quella di dare un’agevolazione ai produttori non in regola con il pagamento dei prelievi supplementari attraverso la possibilità di procedere alla rateizzazione dei debiti esigibili, secondo l’accezione di cui all’art.

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