TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2012-09-13, n. 201207770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2012-09-13, n. 201207770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207770
Data del deposito : 13 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00804/2011 REG.RIC.

N. 07770/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00804/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 804 del 2011, proposto da:
Federazione Italiana della Conoscenza Flc Cgil, rappresentato e difeso dagli avv. A P e O G, con domicilio eletto presso Ass. Professionale Studio Legale Pace in Roma, piazza delle Muse, 8;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca —Dipartimento per l'istruzione, in persona del Ministro pro tempore e del Capo Dipartimento per l'Istruzione pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della circolare n. 88 dell'8 novembre 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Dipartimento per l'istruzione, contenente "Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150"


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente Federazione ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la circolare ministeriale n.88/10, recante indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d lgs 150/09, relativamente:

1) al preteso dovere immediato di pubblicazione telematica delle infrazioni e delle relative sanzioni nel sito web della scuola (p. 2);

2) alla pretesa applicazione al personale docente a tempo determinato della tipologia di sanzioni prevista dall'art. 492 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, (p. 3 ss.);

3) alla disciplina della sospensione cautelare, del tutto innovativa nel silenzio del legislatore, prevista dalla medesima circolare con riferimento al personale docente a tempo sia indeterminato che determinato (p. 15 ss.);

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.A. sulla presente controversia, la quale verte su tematiche di gestione del rapporto di lavoro;
l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e, comunque, per carenza di interesse ad impugnare da parte della O.S. nonché della lesione concreta ed attuale, concludendo per la reiezione del ricorso e della richiesta cautelare.

Nella pubblica udienza del 15/07/2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall’amministrazione resistente, secondo cui l'impugnata circolare, recando «indicazioni ed istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme sui procedimenti e sanzioni disciplinari», riguarderebbe «una materia pacificamente riconducibile agli atti gestori del rapporto di lavoro pubblico», e comunqe, in materia di pubblico impiego, sarebbe venuta meno «la posizione di supremazia della parte pubblica, che non essendo più titolare di potestà autoritative di natura amministrativa, agisce esclusivamente attraverso determinazioni organizzative e gestionali che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vuole siano assunte "con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro"».

La difesa erariale, sul punto, richiama sia l'art. 67, co. 2, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 — il quale, in materia di controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici, fa salva la giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — sia proprio il cit. art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui esso attribuisce alla cognizione del giudice ordinario, in qualità di giudice del lavoro, le controversie, tra l'altro, relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, «incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fìne rapporto, comunque denominate e

corrisposte» (co. 1), ovvero quelle «relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto» (co. 2).

Tuttavia, ad avviso del Collegio, non può disconoscersi, nel caso in esame, la peculiarità dell’atto impugnato – ovvero una Circolare ministeriale, sussumibile nell’alveo degli atti di atti di macro-organizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 d.lgs. n. 165 del 2001 - rispetto alla quale non può disconoscersi, in astratto, un interesse strumentale all’impugnazione da proporre innanzi al Giudice competente in materia di tutela degli interessi legittimi.

Diversa, infatti, è tale fattispecie rispetto alla controversia, instaurata da un lavoratore nei confronti della P.A., presso la quale egli presta le proprie mansioni, nei casi e per le ragioni di cui agli artt. 67, co. 2, d.lgs. n. 150 del 2009 e 63 d.lgs. n. 165 del 2001.

Sempre in via preliminare, il ricorso va tuttavia dichiarato inammissibile per carenza di interesse (rectius:di legittimazione) della Federazione ad impugnare la circolare in epigrafe.

Se è vero, infatti, che «la natura organizzatoria ed interna della circolare non può automaticamente escluderne la immediata lesività con riguardo a posizioni di terzi sicuramente incise da specifiche e concrete prescrizioni” (cfr., sul punto, Consiglio di Stato n. 4535/11 del 30.07.2011), l’atto impugnato non può ritenersi immediatamente e direttamente lesivo di uno specifico interesse della Federazione né degli interessi collettivi tutelati dall'associazione ricorrente, con riferimento alle finalità statutarie da essa perseguite e all’interesse della categoria unitariamente considerata, e non soltanto di singoli associati (cfr.Consiglio Stato , sez. VI, 08 febbraio 2011, n. 831;
Consiglio Stato , sez. V, 23 settembre 2010 , n. 7074;
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 15 novembre 2010, n. 2695).

Da un lato, quindi, l’eterogeneità delle categorie rappresentate (“ lavoratrici e i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato o con altre forme di rapporto di lavoro subordinato o con altra forma di rapporto di lavoro comunque denominata nei settori della conoscenza in Italia nonché il personale italiano che opera all'estero nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nelle strutture di ricerca e nei corsi istituiti presso le scuole del paese ospitante”, con conseguente possibile conflittualità degli interessi perseguiti, dall’altro le stesse finalità statutarie perseguite dalla Federazione (come si evincono dall’art.2 del medesimo Statuto), non consentono di ritenere sussistente l’interesse della predetta Federazione ad impugnare la circolare in epigrafe, con cui il Miur ha dettato disposizioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d lgs 150/09.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

In relazione ai contrasti giurisprudenziali in materia e avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di causa.

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