TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-03-14, n. 201300230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-03-14, n. 201300230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300230
Data del deposito : 14 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00964/2012 REG.RIC.

N. 00230/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00964/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2012, proposto da:
A M, P A A, S A, M A, M K B, C B, E B, F B, G B, G C, C C, S C, A C, M C, M C, E C, G C, M C, M C, F C, G D, A D, F E D, S F, A G, E L, G L, G M, M M, G M, M M, G M, A M, R M, L P, A M P, G P, M P, A P, I C P, M P, E P, M R, O M R, S S, M A S, P S, A S, G S, A T, Angelo Uleri, Giulia Unali, Manuela Uras, rappresentati e difesi, in parte, dall’avv. Michele Bonetti e, in parte, dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l’Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore in carica e l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;

CINECA, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Francesco Lovicu, Vincenzo Angilieri, Alessandra Sabino, Giuseppe Sias, Flavio Santa Cruz, Arianna Spada;

per l'annullamento, in parte qua,

- dei bandi in atti (bando dell'Ateneo di Sassari del 6.7.2012 e del bando dell'Ateneo di Cagliari del 6.7.2012) e della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012/2013 dell'Università di Sassari aggregata a quella di Cagliari per quanto risulta mai approvata dal Rettore dell'Università nonché quella dell'Università di Cagliari, approvata dal Rettore dell'Università con D.R. n. 2543/2011 del 17.9.2012, e quella unica pubblicata sul sito del CINECA il 14.9.2012, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

- dei verbali della commissione del concorso, con riferimento al n.1, al n. 2 privo di datazione ma relativo ai fatti del 4.9.2012, al n. 3 sempre in atti e di quelli eventuali delle sottocommissioni d'aula del 4.9.2012, nonché delle disposizioni di concorso impartite dalla commissione, in particolare nella parte in cui vengono obbligati i candidati a tenere sul banco il documento d'identità durante la prova;

- della nota prot. 25972 del 3.9.2012 con cui si designa un comitato di vigilanza;

- dei provvedimenti non conosciuti o mai approvati con i quali l'Ateneo ha individuato la struttura del Palasport comunale per lo svolgimento della prova;

- del diniego di ammissione dell'Ateneo di Sassari e dei relativi poli aggregati;

e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Dentaria anno accademico 2012-2013) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Sassari e di Universita' degli Studi di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

In data 4 settembre 2012, i ricorrenti hanno partecipato alle prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2012/2013.

Non essendosi collocati in posizione di graduatoria utile ai fini dell'ammissione al corso di laurea e ritenendo illegittime le modalità con le quali si sono svolte le prove di ammissione in questione, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento, in parte qua, dei bandi in atti (bando dell'Ateneo di Sassari del 6.7.2012 e del bando dell'Ateneo di Cagliari del 6.7.2012) e della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012/2013 dell'Università di Sassari aggregata a quella di Cagliari per quanto risulta mai approvata dal Rettore dell'Università nonché quella dell'Università di Cagliari, approvata dal Rettore dell'Università con D.R. n. 2543/2011 del 17.9.2012, e quella unica pubblicata sul sito del CINECA il 14.9.2012, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;
dei verbali della commissione del concorso, con riferimento al n.1, al n. 2 privo di datazione ma relativo ai fatti del 4.9.2012, al n. 3 sempre in atti e di quelli eventuali delle sottocommissioni d'aula del 4.9.2012, nonché delle disposizioni di concorso impartite dalla commissione, in particolare nella parte in cui vengono obbligati i candidati a tenere sul banco il documento d'identità durante la prova;
della nota prot. 25972 del 3.9.2012 con cui si designa un comitato di vigilanza;
dei provvedimenti non conosciuti o mai approvati con i quali l'Ateneo ha individuato la struttura del Palasport comunale per lo svolgimento della prova;
del diniego di ammissione dell'Ateneo di Sassari e dei relativi poli aggregati.

Si chiede altresì l'accertamento del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Laurea in questione (Odontoiatria Dentaria e Medicina e Chirurgia anno accademico 2012-2013) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;
la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento, in parte qua, dei bandi in atti (bando dell'Ateneo di Sassari del 6.7.2012 e del bando dell'Ateneo di Cagliari del 6.7.2012) e della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012/2013 dell'Università di Sassari aggregata a quella di Cagliari per quanto risulta mai approvata dal Rettore dell'Università nonché quella dell'Università di Cagliari, approvata dal Rettore dell'Università con D.R. n. 2543/2011 del 17.9.2012, e quella unica pubblicata sul sito del CINECA il 14.9.2012, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;
dei verbali della commissione del concorso, con riferimento al n.1, al n. 2 privo di datazione ma relativo ai fatti del 4.9.2012, al n. 3 sempre in atti e di quelli eventuali delle sottocommissioni d'aula del 4.9.2012, nonché delle disposizioni di concorso impartite dalla commissione, in particolare nella parte in cui vengono obbligati i candidati a tenere sul banco il documento d'identità durante la prova;
della nota prot. 25972 del 3.9.2012 con cui si designa un comitato di vigilanza;
dei provvedimenti non conosciuti o mai approvati con i quali l'Ateneo ha individuato la struttura del Palasport comunale per lo svolgimento della prova;
del diniego di ammissione dell'Ateneo di Sassari e dei relativi poli aggregati.

Si chiede altresì l'accertamento del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Laurea in questione (Odontoiatria Dentaria e Medicina e Chirurgia anno accademico 2012-2013) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;
la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Preso atto della domanda avanzata in via principale dai ricorrenti volta ad ottenere l'ammissione al corso di laurea mediante l'annullamento del solo diniego di ammissione e/o risarcimento del danno in forma specifica e delle correlate censure avanzate in via principale dai ricorrenti ai fini dell'annullamento del diniego di ammissione, ritiene il collegio che, ai fini dell'esame di tale domanda avanzata in via principale dai ricorrenti, non sia necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti nella graduatoria impugnata, per le ragioni che saranno più avanti esposte.

Devono essere, pertanto, esaminate, in primo luogo, le censure, di cui al punto primo del ricorso, di violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso e di violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi.

Le censure sono fondate.

Illegittimamente e in palese violazione dei menzionati principi di segretezza della prova di concorso e di violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, i candidati che hanno partecipato alla prova selettiva in questione sono stati invitati dalla commissione "a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul banco in modo che potesse essere consultato dai membri della Commissione in ogni momento".

Tale circostanza, oltre che risultare dalle denunce prodotte in giudizio dalla parte ricorrente, risulta ammessa dalla stessa Amministrazione resistente nella relazione dell'Università degli studi di Sassari del 4 dicembre 2012 protocollo n. 36578, depositata in giudizio dall'Amministrazione resistente, nella quale si dà espressamente atto che "Ciascun candidato è stato identificato…. omissis…. ed è stato invitato, secondo quanto disposto dalle linee guida ministeriali sopra richiamate, a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul banco in modo che potesse essere consultato dai membri della Commissione in ogni momento".

Risultano pertanto fondate le censure in proposito mosse dalla parte ricorrente secondo cui, per tutta la durata della prova, i commissari hanno potuto vedere l'abbinamento "nome candidato-codice segreto", in quanto il nome del candidato era ricavabile dalla carta d'identità che i commissari hanno richiesto che fosse tenuta in vista accanto ai candidati e il numero segreto era leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare.

Ciò stante, ritiene il collegio che debbano trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi affermati in materia nella sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008, secondo cui “le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla

circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verificazione della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa si che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071)”.

In conclusione, stante la fondatezza delle censure sopra esaminate e assorbito ogni ulteriore motivo, i profili esaminati sono fondati e devono essere accolti.

Quanto all’effetto del predetto accoglimento, il Collegio rileva (condividendo sul punto le considerazioni sviluppate da T.A.R. Campania Napoli, sez. IV - 28/10/2011 n. 5051e T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012) che la conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "vulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione.

Al contrario più ragionevole appare l'opzione di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012;
Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011;
T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008;
T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella sola parte d'interesse dei ricorrenti e cioè limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea di cui si controverte.

Va riconosciuto altresì il diritto dei ricorrenti all'ammissione ed all'iscrizione, anche in soprannumero, al corso di laurea, facendosi obbligo alle Amministrazioni resistenti di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di laurea medesimo.

Risultano improcedibili le domande di risarcimento del danno, avanzate in via subordinata, essendo stata accolta la domanda avanzata in via principale, nei sensi sopra evidenziati.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti, liquidate in favore dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

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