TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-09-13, n. 201301926
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N. 01926/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2011, proposto da:
Supernova Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, Ariete Società Cooperativa di Produzione e Lavoro e Brin Mense Gestione Ristorazione Collettiva s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. M M, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23;
contro
Comune di Surbo, non costituito;
per l’accertamento
- del diritto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Supernova ed altri a vedersi riconosciuto, in forza dell’art. 6 del capitolato speciale del contratto di appalto stipulato con il Comune di Surbo in data 30.01.2006, avente ad oggetto la manutenzione e pulizia degli immobili, del verde pubblico e la gestione del servizio mensa del suindicato ente locale, la revisione del corrispettivo pattuito nel predetto contratto prorogato sino al 30.05.2009 a decorrere dalla scadenza dell’anno successivo all’esercizio cui la revisione si riferisce, facendo obbligo all’Amministrazione di procedere alla determinazione ed alla conseguente corresponsione degli importi dovuti per il predetto titolo, e rinviando alle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione per la quantificazione dell’importo relativo, oltre interessi maturati e maturandi dal dì della debenza sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2013 la dott.ssa G C e uditi per le parti l’avv.to Menzione, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Le ricorrenti, partecipanti al R.T.I. aggiudicatario dei servizi di manutenzione e pulizia degli immobili, manutenzione del verde pubblico e gestione della refezione scolastica comunali per il triennio 2006-2008, chiedono, oltre gli accessori di legge, la revisione del prezzo per il periodo in cui hanno prestato il servizio e, specificamente, dal 1.01.2006 al 31.12.2008, in regime contrattuale e, dal 1.01.2009 al 31.08.2009, a seguito di due successive proroghe.
II. A sostegno del gravame deducono la violazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 6 del capitolato speciale del contratto di appalto intercorso.
III. All’udienza pubblica del 29 maggio 2013, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
IV. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
V. Sono necessarie, preliminarmente, alcune precisazioni in ordine alla giurisdizione.
V.1. La presente controversia, inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, atteso che:
a) l’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che “Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici”;
b) l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 del Codice del Processo Amministrativo stabilisce che: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie … relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163...”.
In particolare, l’art. 244 del nuovo Codice dei contratti pubblici, - superando la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del g.o. le controversie relative al “quantum” della revisione prezzi e al g.a. quelle relative all’“an debeatur” - impone la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme;risulta in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo / interesse legittimo) (Cassazione civile, sez. un., 15 marzo 2011, n. 6016 e 17 aprile 2009, n. 9152;T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 14 maggio 2013, n. 1331, Cons. di St., sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465 e 17 febbraio 2010, n. 935;T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 30 gennaio 2009, n. 159).
V.2. Ciò posto, tuttavia, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 (modificato dall’art. 44 l. 23 dicembre 1994 n. 724 e sostituito dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006), come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, la giurisdizione del g.a. sussiste solo con riferimento a situazioni in cui le posizioni soggettive fatte valere si collochino in un’area di rapporti in cui la p.a. agisce esercitando il suo potere autoritativo, come nel caso, appunto, della revisione contrattuale conseguente all’aggiudicazione del servizio al termine dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.
Deve, allora, essere dichiarato, invece, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le richieste relative al periodo posteriore al 31.12.2008, in regime di proroga, in quanto in assenza di un valido contratto, può, al più, configurarsi la fattispecie dell’arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 e ss., la cui cognizione esula dalle attribuzioni dell’autorità giudiziaria adita con il presente ricorso.
I provvedimenti con i quali, successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, è stato richiesto all’impresa di continuare a rendere il servizio, infatti, non hanno comportato l’insorgere di un rapporto contrattuale. Né un rapporto del genere è venuto in essere per effetto dell’incontro della volontà delle parti, atteso che, per giurisprudenza costante (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 23 gennaio 2009, n. 167;T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2008, n. 2083;T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 23 maggio 2008, n. 1545;Cons. di St., sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147), i contratti della pubblica amministrazione richiedono “ad substantiam” la forma scritta.
Invero, “la revisione dei prezzi, è un meccanismo legale di adeguamento del prezzo che si applica solo per il tempo di durata del contratto e non anche per le sue successive proroghe o taciti rinnovi, in quanto gli stessi sono di diritto nulli (cfr. art. 6 comma 2, l. n. 537 del 1993), con la conseguenza che il contraente privato che espleti il servizio oltre la scadenza contrattuale non può invocare l’applicazione della clausola revisionale che afferisce esclusivamente ai contratti validi ed efficaci” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 3 aprile 2013, n. 984).
VI. Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare le questioni di merito, limitatamente al periodo temporale di vigenza della convenzione (1.01.2006 - 31.12.2008), ritenendo opportuno e necessario procedere, al fine di definire l’attuale controversia, ad una ricostruzione sistematica della disciplina applicabile sulla base dei pregnanti spunti giurisprudenziali richiamati.
VI.