TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-28, n. 202310892
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 10892/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09056/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9056 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Boero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 28 febbraio 2019, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 23 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 maggio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 28 febbraio 2019, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 23 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a carico dell’istante i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- segnalazione per il reato di ricettazione emessa dai Carabinieri Villafranca d’Asti in data del 27 aprile 2015;
- procedimento penale 1400/2013 per i reati di cui agli artt. 482, 483 e 489 c.p., archiviato in data 20 novembre 2013;
- segnalazione in data 23 giugno 2006 per violazione di cui agli artt. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e 337 c.p. (resistenza a Pubblico Ufficiale).
Eccepisce in sintesi il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto le tre notizie di reato richiamate non hanno portato ad alcuna sentenza di condanna.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso alla luce dei precedenti penali ascritti al ricorrente e della loro mancata menzione nella domanda di cittadinanza.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 maggio 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Osserva sul punto il Collegio, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in