TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-03-19, n. 202200172
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Pubblicato il 19/03/2022
N. 00172/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P M e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, depositata il 23 marzo 2020, resa sul ricorso RG n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente, già titolare dell'indennizzo di cui alla legge n. 229/2005, agisce dinanzi a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il suo diritto a percepire l'indennizzo aggiuntivo ex art. 1 della legge n. 229/2005, con la medesima decorrenza dell'indennizzo base di cui alla legge n. 210/1992, calcolato tenendo conto dell'adeguamento di entrambe le voci che lo compongono (indennizzo e indennità integrativa speciale) al tasso di inflazione programmato, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT per gli anni di decorrenza successivi al primo e all’importo dell’assegno una tantum ex art. 4 della legge n. 229/2005, calcolato sulla base dei medesimi criteri;con la stessa sentenza il Ministero della Salute è stato condannato a pagare la differenza tra gli importi ex lege n. 229/2005 così come ricalcolati e quelli effettivamente corrisposti, oltre interessi di legge, nonché a corrispondere al ricorrente l’indennizzo nell’importo determinato;
- il Ministero della Salute, costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, ha eccepito l’inammissibilità del presente ricorso per litispendenza, avendo il ricorrente proposto, presso il Tribunale civile di -OMISSIS-, per la quantificazione delle suddette somme, un ulteriore ricorso iscritto al n. -OMISSIS- di RG, tuttora pendente;ciò sul presupposto della genericità della condanna pronunciata dal Tribunale civile con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, la quale conterrebbe elementi non sufficienti alla quantificazione del credito in base ad una mera operazione matematica e che dunque sarebbe tale da necessitare di un valido titolo esecutivo da poter azionare in sede di esecuzione forzata;
Ritenuto che sia da condividere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente, nei termini che si vanno a precisare:
- costituisce principio pacifico quello secondo cui, in sede di ottemperanza di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l'esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un'operazione meramente matematica;in caso contrario è inammissibile la domanda di ottemperanza d'una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico, in quanto è sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo ( ex multis , T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 1 dicembre 2021, n. 7713;Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1782);
- nel caso in esame, il ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale civile di -OMISSIS- il ricorso RG n. -OMISSIS- proprio sul presupposto dell’esistenza di una condanna generica;
- ad ogni modo, il Collegio ritiene di poter prescindere dagli eventuali profili di inammissibilità del presente ricorso per avere esso ad oggetto la richiesta di ottemperanza di una sentenza di condanna generica (peraltro la questione, a quanto consta dagli atti, è stata anch’essa sottoposta all’attenzione del giudice civile nell’ambito dell’anzidetto giudizio), atteso che l’inammissibilità rileva sotto altro aspetto;invero, sebbene nella fattispecie non sia configurabile un caso di litispendenza, non trattandosi della “stessa causa…proposta davanti a giudici diversi” (art. 39 c.p.c.), ma, piuttosto, di cause diverse, seppure proposte con analoghe finalità, tuttavia, parte ricorrente, tra le due azioni, ha scelto di instaurare per primo il giudizio davanti al giudice ordinario, rivolgendosi solo in un secondo tempo al giudice amministrativo. La scelta così operata dal ricorrente rende inammissibile il ricorso proposto davanti a questo TAR, dal momento che una sola delle due azioni può proseguire, e ciò per evitare il rischio di conflitti tra giudicati o, comunque, di effetti tra loro incompatibili (cfr., T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 21 dicembre 2021, n. 1669);
Ritenuto, per quanto innanzi esposto, che il presente ricorso sia da dichiarare inammissibile;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza e che vadano liquidate come in dispositivo;