TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-11-09, n. 202107127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-11-09, n. 202107127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202107127
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2021

N. 07127/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01094/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A V e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Napoli in data 6 marzo 2020 e notificato a mezzo pec in pari data con nota prot. n. -OMISSIS-, con il quale informava “nei confronti della società “-OMISSIS- s.r.l.” con sede in -OMISSIS-, per le motivazioni sopra esposte, allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;

2) della determina dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Castellammare di Stabia revocava l'aggiudicazione definitiva dei servizi cimiteriali presso il locale cimitero disposta in favore della società -OMISSIS- s.r.l.;

3) della nota della Questura di Napoli del 13 febbraio 2020, non conosciuta nei contenuti ma indicata nell'informativa antimafia impugnata sub 1);

4) del verbale n. 4 della seduta del 27 febbraio 2020 del G.I.A. non conosciuto nei contenuti ma indicato nell'informativa antimafia impugnata sub 1);

5) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- s.r.l. il 16\7\2020:

1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Napoli in data 11 giugno 2020 e notificato a mezzo pec in pari, con il quale confermava che “nei confronti della società “-OMISSIS- s.r.l.” con sede in -OMISSIS-, per le motivazioni sopra esposte, allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;
2) della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale veniva confermata la revoca dell’appalto dei servizi cimiteriali in favore della società ricorrente;
3) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Napoli e del Comune di Castellammare di Stabia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., ha esposto quanto segue:

a) la società ricorrente svolge attività di servizi cimiteriali in favore delle amministrazioni comunali, occupandosi esclusivamente della gestione dei cimiteri cittadini assegnati all’esito di procedure concorsuali ad evidenza pubblica;

b) il Comune di Castellammare di Stabia, con determina n. -OMISSIS-, indiceva una procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi cimiteriali e di gestione della sala autoptica per anni cinque;

c) con determina n. -OMISSIS- il Comune di Castellammare di Stabia aggiudicava definitivamente la gara in argomento alla ricorrente;

d) in data 6 marzo 2020 veniva notificato alla società ricorrente l’impugnata interdittiva antimafia;

e) conseguentemente, con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, il Comune di Castellammare di Stabia revocava l’aggiudicazione definitiva dei servizi cimiteriali presso il locale cimitero disposta in favore della società -OMISSIS- s.r.l.

Con l’odierno ricorso, quest’ultima ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 84, comma 4 e 91 e ss. del d. lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere per difetto di motivazione – per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria – sviamento.

2. Con ordinanza cautelare n. 861 del 2020 questo T.a.r. accoglieva la domanda cautelare “in considerazione della circostanza che il provvedimento prefettizio si fonda su un presupposto che risulta smentito dalla produzione documentale del ricorrente, costituito dalla considerazione che l’intero capitale sociale sarebbe di proprietà di -OMISSIS- che, invece, con atto del 5 dicembre 2019, registrato a Napoli –DP II in data 5 dicembre 2019 al n. -OMISSIS- serie 1T, ha ceduto l’intero capitale a -OMISSIS- al prezzo di € 20.000,00, come evidenziato anche dalla visura camerale allegata agli atti dalla società ricorrente”.

La Prefettura, in esecuzione della citata ordinanza cautelare, emanava, in data 11 giugno 2020, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale confermava che nei confronti della società ricorrente “per le motivazioni sopra esposte, allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”. Il Comune, con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, confermava, altresì, la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto dei servizi cimiteriali.

Con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 16 luglio 2020 la società ricorrente impugnava i predetti provvedimenti, reiterando sostanzialmente i motivi di ricorso già articolati con il ricorso principale.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- veniva, quindi, respinta la domanda cautelare, “in quanto la Prefettura ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della permeabilità mafiosa in capo alla società ricorrente, considerato che, comunque, -OMISSIS- era stato nominato amministratore unico in data antecedente alla cessione delle quote ad opera di -OMISSIS-e in considerazione “di quanto statuito in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3480/2020”.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Tanto premesso in punto di fatto, rileva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, ha già evidenziato che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis , TAR per la Campania, n. 3195/2018;
Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

Questa Sezione ha poi chiarito che, in linea di principio, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 7.01.2019, n.73;
conf. Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).

Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. per la Campania Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).

L'Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicchè in una famiglia mafiosa, anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del capofamiglia e dell'associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 09/12/2019, n. 5796).

Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già chiarito che la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che non", che gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e che la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 14/07/2020, n.4542).

Con specifico riguardo all’informativa antimafia, il Prefetto, ai sensi degli artt. 91, commi 5 verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Ai sensi del comma 6, il Prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

Il Legislatore indica, quindi, le fonti da cui il Prefetto può desumere tentativi di infiltrazione mafiosa che hanno natura meramente esemplificativa e non certo tassativa.

4. Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche possono essere esaminati i ricorsi proposto dalla società ricorrente.

Come evidenziato nelle premesse fattuali, questa Sezione, con una prima ordinanza cautelare (n. 861 del 2020) ha ordinato alla Prefettura di riesaminare la questione con specifico riguardo alla cessione di quote intervenute tra -OMISSIS-e -OMISSIS-, non valorizzata nell’originario provvedimento impugnato.

In sede di appello cautelare alla predetta ordinanza cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3480 del 12 giugno 2020, ha, però, valorizzato la circostanza che la cessione della quota da parte di -OMISSIS-in favore di -OMISSIS- potrebbe avere natura fittizia, “apparendo alquanto sospetta, per la tempistica, detta cessione della quota proprio in pendenza e quasi a conclusione dell’istruttoria svolta dalla Prefettura di Napoli che, nel provvedimento interdittivo di lì a poco emanato, ha ben evidenziato a p. 6 – e non a caso – come gli imprenditori della famiglia -OMISSIS- «abbiano nel tempo posto in essere forme di aggiramento fraudolento dei provvedimenti giudiziari e amministrativi inibitori delle attività esercitate, mediante il trasferimento della titolarità delle imprese interdette a soggetti prestanome ovvero parenti», ciò che sembra essersi verificato, appunto, anche nel presente caso”.

Inoltre, il giudice d’appello ha evidenziato che da un’attenta lettura del provvedimento interdittivo, “plurimi e gravi appaiono i legami tra la famiglia -OMISSIS- e numerose organizzazioni criminali, che avrebbe assicurato il monopolio dell’attività da essa esercitata nel campo delle onoranze funebri nel territorio campano con l’intimidazione camorristica”.

La Prefettura nel provvedimento dell’11 giugno 2020, prot. n. -OMISSIS- ha valorizzato la circostanza che -OMISSIS- era stato nominato amministratore unico della società ricorrente in data antecedente alla cessione delle quote ad opera di-OMISSIS--, circostanza che denota un evidente collegamento con quest’ultimo e conferma i fondati sospetti, già espressi dal Consiglio di Stato, sulla natura fittizia della cessione di quote.

La Prefettura, ha tuttavia, valorizzato i seguenti ulteriori elementi che conducono definitivamente alla conferma della sussistenza pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla società ricorrente e, in particolare:

a) la società ricorrente ha sede in -OMISSIS-, ove in precedenza aveva sede la -OMISSIS-s.r.l., ritenuta “totalmente riconducibile a --OMISSIS-”;

b) sull’insegna esposta all’esterno dell’attività è riportato un numero di telefono riconducibile ad un dottore commercialista (-OMISSIS-), già Presidente del Collegio sindacale della società -OMISSIS-- s.r.l., attinta da interdittiva antimafia;

c) sul profilo “Facebook” di -OMISSIS- risultano come “amici” componenti della famiglia -OMISSIS- e, in particolare, “-OMISSIS-, --OMISSIS- (padre di -OMISSIS-) e --OMISSIS-, classe 1958 (cugino del predetto -OMISSIS-)”;

c) dall’esame delle visure catastali è emerso che gli immobili ove hanno sede la società ricorrente e la società -OMISSIS-- sono di proprietà della famiglia -OMISSIS-.

Quest’ultima circostanza è, invero, contestata dalla ricorrente che, per dimostrare la proprietà dell’immobile, produce un contratto di locazione che, tuttavia, non può avere, sotto tale profilo, valore probante esclusivo, anche perché nel contratto medesimo si indica che la locatrice “ha la disponibilità” dell’immobile, ma non è indicata come proprietaria.

Tali elementi, dunque, letti nel loro insieme, consentono di ritenere fondato il pericolo di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente, rendendo immune da censure i provvedimenti impugnati, con conseguente reiezione dei ricorsi.

L’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio del 12 giugno 2020, è stata, peraltro, pienamente confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 355/2021, il quale ha evidenziato che “l’interdittiva prefettizia impugnata e l’ordinanza del T.A.R. Campania qui appellata resistono alle censure dell’appellante, con particolare riguardo:

- alla diffusa ingerenza, nel settore delle onoranze funebri nella città di Castellammare di Stabia, da parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso, tra cui i clan –-OMISSIS- e -OMISSIS- -quale emerge da plurime risultanze di indagini penali e da ordinanze GIP di custodia cautelare in epoca recente;

- alla esistenza di numerose ditte di onoranze funebri ricollegabili alla famiglia -OMISSIS- e recanti in alcuni casi nella denominazione sociale proprio il nome della famiglia;

- alla carica di amministratore della società “-OMISSIS--”, poi interdetta con provvedimento legittimo ed efficace, ricoperta da -OMISSIS-, socio unico della impresa odierna appellante;

- all’evidente intreccio di legami parentali e cointeressenze economiche in un ambito territoriale ed in un settore imprenditoriale ritenuto dalle indagini penali particolarmente vulnerabile al rischio di infiltrazioni mafiose”.

Ne consegue, pertanto, che i provvedimenti di interdittiva antimafia emessi dal Prefetto sono immuni dalle censure articolate dalla ricorrente.

Anche il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione emanato dal Comune di Castellammare di Stabia, e la sua successiva conferma, sono immuni dalle censure mosse dalla ricorrente, in quanto logica e vincolata conseguenza dell’emanazione dell’interdittiva antimafia.

Ne consegue che il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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