TAR Potenza, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201100584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201100584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201100584
Data del deposito : 15 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00570/2004 REG.RIC.

N. 00584/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00570/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2004, proposto da:
Q A M, A A D, C V, C V, D T G, G M, L A, L L, L R, L G e M N rappresentati e difesi dall'avv. D S, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Regione Basilicata - Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M C S, con domicilio eletto presso Uff. Legale Regione Basilicata, Potenza;
Comune di Genzano di Lucania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rocco De Bonis, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, via N. Sauro, n.102;

per l'annullamento

del DPGR n. 195 del 10/8/2004: approvazione del PRG del comune di Genzano di Lucania riadottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 25/6/03 ad oggetto: “p.r.g.- controdeduzioni alle osservazioni della Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n.2191/2002”, con la quale veniva deliberata la riadozione del P.R.G. di Genzano di Lucania adeguato dall’U.T.C. alla nota della Regione Basilicata n.960/97/u45 del 22/1/88 come da delibera consiliare n.23 del 26/2/98.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e di Comune di Genzano di Lucania;

Vista l’ordinanza collegiale n.38/05 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Nicoletta Pisani in sostituzione dell'Avv. M C S, in dichiarata delega;
Luca Di Mase, su delega dell'Avv. Rocco De Bonis;
D S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti impugnano il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata meglio specificato in epigrafe con cui si approvava il P.R.G. del Comune di Genzano di Lucania come riadottato dal Comune con delibera n.19/03, con le modifiche di zonizzazione e di norme tecniche di attuazione e le decisioni sulle osservazioni riportate nel decreto medesimo.

Con il presente ricorso si deduce:

-da parte di Q A M che il proprio terreno (fg.43 p.lle 1657 e 1658) viene inserito nella zona C3 per il quale l’uso è condizionato a lottizzazione convenzionata e soffre densità edilizie molto basse (If = 1,00 mc/mq) rispetto a quelle previste per le confinanti e similari zone B1 (if =10 mc/mq) e C1 (If = 3 mc/mq);

-da parte di L G, per il proprio terreno (fg.42 p.lle 296 e 199), pure in zona C3, la medesima doglianza di cui sopra;

-da parte di L A, per il proprio terreno (fg.43, p.lla 1142) sito in zona C4, avente le stesse prescrizioni della C3, la medesima doglianza di cui sopra;

-da parte del citato Linzalata e della coniuge A A D, si rileva che il loro terreno (fg.43 p.lla 858) è contemplato dal P.R.G. come strada pubblica esistente mentre in realtà è terreno naturale e da loro tenuto liberamente in possesso, con conseguente danno economico;

-da parte di N M si lamenta che il proprio terreno (fg. 44 p.lle 1459/sub 3 e 1460/sub3 (giardino privato) è contemplato dal P.R.G. come strada pubblica esistente mentre in realtà è terreno adibito a giardino privato autorizzato dal comune come pertinenza dei fabbricati esistenti, con conseguente danno economico;

-da parte di M G proprietario dell’immobile in catasto al foglio 44, p.lle 1458 sub 3 e 1463 sub 3 si lamenta la medesima doglianza del M;

-da parte di C V e C V, proprietari del terreno al fg. 50, p.lla 462, si lamenta che dal P.R.G. approvato è considerato come strada in costruzione mentre in realtà sarebbe terreno adibito a giardino privato e pertinenza del fabbricato esistente, con conseguente danno economico;

da parte di L R, proprietario del terreno (fg. 43 p.lla 355) incluso in zona C4 avente le stesse prescrizioni della C3 si lamenta che tale zona è confinante con la C1 (avente più favorevoli prescrizioni) ove sono i terreni dei parenti stretti del vicesindaco M;

-da parte di D T G e L L proprietari del terreno al foglio 43 p.lle 828, 829 e 1186 incluso nella zona C4 approvato con le stesse prescrizioni della zona C3 e confinante con la C1 predetta.

Viceversa i terreni (al fg.43 p.lla 351) di proprietà di A M e D, moglie e cognato del vicesindaco, godrebbero delle favorevoli previsioni della zona C1 con indice di fabbricabilità quasi doppio rispetto alle confinanti zone C3 e C4 e senza lottizzazione convenzionata. E ciò ancorchè la zona C1, intermedia fra la C3 e la C4 sia del tutto simile a queste ultime e non abbia alcuna edificazione esistente né urbanizzazione diversa da quelle. Pure beneficate sarebbero state le p.lle 1516 e 1517 del fg.43 del consigliere comunale L Canio e la p.lla 1518 della zia e della cugine del predetto, nel precedente p.r.g. vincolate per attrezzature pubbliche, sarebbero ora state svincolate e rese subito edificabili e classificate in zona C1. Il fabbricato dei coniugi C Rocco, fratello del consigliere comunale Francesco e della moglie, da una precedente più sfavorevole condizione sarebbero passati ai benefici dell’inclusione nella zona C1, con i più alti indici di fabbricabilità e con l’immediato utilizzo, senza lottizzazione convenzionata. Il terreno di proprietà del consigliere P C D avrebbe goduto di analogo trattamento favorevole e incluso ora in zona C2. Del pari, i terreni di proprietà di Benedetto Antonio e Canio, parenti entro il 4° grado dell’assessore P L, quelli di proprietà di Pasquale Carcurio e Rita Colasanti, parenti stretti del consigliere comunale Di Stasi Rocco, sarebbero stati inseriti in zona C1 dopo che in passato il p.d.f. li aveva contemplati in zona agricola.

Si deducono i seguenti motivi:

1.-violazione di legge.

In sede di riadozione del P.R.G. da parte del consiglio comunale di Genzano di Lucania, in violazione dell’art. 78 del t.u. degli enti locali, avrebbe partecipato alla deliberazione, esprimendo voto favorevole, il vicesindaco M nonostante un terreno di proprietà di A M e D, moglie e cognato dell’eletto, venisse classificata in zona C1 dotandola d’un tratto di strada cieca e di uso immediato, cioè senza previa lottizzazione convenzionata come per la C3 e la C4. Trattasi di una collocazione che implica un trattamento che invece la ricorrente Q ed altri nella medesima situazione non avranno dato che dovranno prima attendere la lottizzazione convenzionata, eseguire le opere di urbanizzazione primaria, lasciare una percentuale di terreno per quelle di urbanizzazione secondaria e poi presentare istanza di concessione edilizia per realizzare una cubatura assai ridotta (rispetto a quella della zona C1). Analoga violazione vi sarebbe per i terreni sopracitati dei L, apparentati col consigliere comunale Canio L che ha partecipato alla deliberazione che, senza motivazione, li ha svincolati e resi edificabili in zona C1, nonché per i terreni di proprietà del consigliere comunale P C (liberati dal vincolo ad attrezzature pubbliche di cui al PRG del 2003 e inseriti in zona C2), per quelli di proprietà dei fratelli del consigliere comunale C (pure inserito in zona C), per quelli appartenenti a V B apparentato col consigliere P L e per quelli dei parenti del consigliere comunale R D S. In questi casi vi sarebbe stata incompatibilità momentanea rispetto all’approvazione del p.r.g. essendoci correlazione immediata e diretta fra contenuto della delibera e interesse specifico dell’amministratore o di un parente o affine. Gli amministratori citati avrebbero dovuto astenersi (art. 78 co.2) poiché la loro condotta dovrebbe improntarsi ad imparzialità;

2.- violazione e falsa applicazione di legge.

Si osserva che: -nella zona A2 non sarebbe stato effettuato un calcolo dettagliato della cubatura di progetto e pertanto quella prevista di 5.000 mc. non sarebbe rispondente alla realtà in cui le aree libere e le sopraelevazioni daranno certamente un apporto maggiore;
-nella zona B1 si sarebbe consentito di costruire in violazione dell’art. 41 quinquies l.n. 1150/42 e successivo D.I. 1444/68 relativamente agli indici che non sarebbero stati fissati ma che di fatto si consente tutta la nuova edificazione con if = 10 mc/mq così degradando ulteriormente la zona. Non sarebbe stato fissato l’indice di fabbricabilità fondiario nei casi di demolizione e ricostruzione;
inoltre la futura cubatura realizzabile sarebbe di circa 95.000 mc. e non di 32500 come falsamente detto dal Comune;
-anche nella zona B2 non sarebbe stato fissato l’indice di fabbricabilità e fondiario per le demolizioni e ricostruzioni e quello solo di 3 mc/mq creerà confusione. Inoltre la futura cubatura sarebbe di circa 115.000 mc e non di mc 8530 come falsamente prospettato dal comune;
-relativamente alle zone C la suddivisione di molte aree omogenee in C1, C2, C3 e C4 sarebbe illogica dato che si tratta di aree omogenee e similari. Molte zone C1 (tutte ad elevata cubatura e dove si può costruire previa semplice concessione edilizia) conterrebbero terreni di consiglieri e assessori. Illegittimamente poi sarebbero stati impropriamente sanati due fabbricati in corso di realizzazione sulla base quando il p.r.g. era solo adottato e il vigente p.f. prevedeva lì zona agricola e per attrezzature pubbliche. Si rileva che le ragioni con cui la Regione ha confermato la scelta comunale di una sola zona C1 (l’essere essa stata realizzata in grossa parte in vigenza del P.F. e ormai già organizzate ed edificate) non sarebbe veritiera perché viceversa del tutto inedificate e non urbanizzate e contenente terreni di amministratori e loro parenti. La Regione ha comunque abbassato gli indici di edificabilità della zone B1, B2 e C1, troppo alti, ma non quelli delle zone C2, C3 e C4 già molto bassi;
-quanto alle zone D esse sarebbero sovradimensionate. L’u.t.c. avrebbe sovradimensionato il p.r.g. al punto che andrebbero eliminate le zone C2, C3 e C4 e parte della C1;
la distribuzione di cubatura nelle zone sarebbe frutto di falsa prospettazione dello stato di fatto e di progetto. Il suddetto sovradimensionamento dell’edilizia privata più altre scelte urbanistiche non motivate avrebbero comportato un eccessivo dimensionamento degli standards urbanistici minimi stabiliti dal D: 1444/68 con conseguente ingiusta penalizzazione della proprietà privata. Inoltre sarebbe stato previsto un incremento di popolazione e un conseguente fabbisogno di cubatura senza specificare l’arco temporale;

3.-eccesso di potere.

La maggior parte delle osservazioni proposta sarebbero state illegittimamente decise facendo mero riferimento al fatto che le stesse sarebbero mosse da meri interessi privati. Tali osservazioni non sarebbero state discusse in aula consiliare nella seduta del 17/11/03 e il sindaco, differentemente da quanto asserito dal segretario comunale, si sarebbe limitato a leggere quanto predisposto dal Tecnico Comunale.

Si sono costituite le amministrazioni intimate che resistono e chiedono il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale n.38/05 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il motivo n. 1, le cui censure risultano pure anticipate nella parte in fatto, va dichiarato inammissibile.

Come giustamente rilevato in giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia, Milano, II, 17/5/10 n.1526), l’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, al comma 4° prevede, nel caso di piani urbanistici per i quali si sia verificata l’ipotesi di cui al comma 2° del medesimo articolo (vale a dire un conflitto di interessi) che siano annullate le sole parti dello strumento urbanistico per le quali sia stata accertata la correlazione fra il contenuto del medesimo e gli specifici interessi dell’amministratore pubblico e dei suoi parenti. La disposizione del menzionato comma quarto è intesa, dalla più recente giurisprudenza, nel senso che l’eventuale conflitto di interesse dell’amministratore, quand’anche accertato, non travolge l’intero piano urbanistico ma solo le parti ritenute “collegate” all’interesse personale dell’amministratore medesimo, secondo il noto brocardo “utile per inutile non vitiatur”.

Di conseguenza, il proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico ha interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 citato, laddove provi che l’interesse personale del consigliere, che avrebbe dovuto imporre a quest’ultimo l’astensione, ha arrecato un diretto pregiudizio anche ai propri fondi. In caso contrario, qualora l’intervento in Consiglio dell’amministratore in conflitto di interessi non abbia avuto alcun effetto sul regime giuridico delle aree dell’esponente, non esiste interesse di quest’ultimo alla denuncia della violazione dell’art. 78, visto che l’eventuale accoglimento del gravame avrebbe conseguenze soltanto su fondi non di proprietà del ricorrente, che non vedrebbe pertanto mutato il regime giuridico dei propri immobili (cfr. pure TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 8.7.2009 n. 1461 e Consiglio di Stato, sez. V, 12.6.2009 n. 3744).

Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti, proprietari tutti di immobili ricadenti in zone diverse dalla C1 (nella quale ricadrebbero gli immobili “beneficiati” dal conflitto d’interessi), non hanno dato concreta ed univoca prova dell’utilità che potrebbe derivare loro dal parziale – parziale in quanto relativo alle sole parti riguardanti i consiglieri in conflitto di interesse - annullamento del PRG, per cui il primo motivo è inammissibile.

Il terzo motivo, che riguarda solo i ricorrenti Q, V e V C, L G nonché M N e G M (al ricorso vengono soltanto le loro osservazioni) è infondato. La decisione sull’opposizione di M N e G M è adeguatamente motivata dato che l’ufficio urbanistica della Regione conferma il parere del Consiglio comunale rilevando che il P.R.G. migliora la viabilità di quartiere e integra un progetto di viabilità già adottato dal Comune e inoltre precisa che il riferimento alla normativa sismica non è pertinente trattandosi di edifici già realizzati le cui concessioni edilizie non verrebbero pregiudicate dall’eventuale apertura della nuova viabilità. Medesima conclusione va fatta per la decisione inerente l’opposizione dei f C. La motivazione apposta dall’ufficio urbanistica (osservazione respinta perché la richiesta tende a salvaguardare un interesse privato a discapito della pubblica utilità) altro non è che un richiamo dell’iniziale parere dell’u.t.c. -condiviso dal consiglio comunale- che, a fronte della richiesta dei Caputo di eliminare la strada di progetto prevista, ebbe a rilevare, in modo articolato, che detta eliminazione non era possibile dato che la strada era da considerare già “esistente o in costruzione” in quanto autorizzata da tempo in base a delibera di Giunta Comunale n.97 del 24/7/01 e successiva delibera n.109 del 12/11/02. Pure infondata è la censura quanto alla decisione di rigetto dell’opposizione proposta da L G. L’ufficio urbanistica della Regione qui ha concordato, con conseguente rinvio, alle adeguate motivazioni del consiglio comunale (l’osservazione tende a salvaguardare interessi personali e non può essere accolta perchè altera la verifica del dimensionamento del p.r.g. e non è conforme al disposto del D.M. 1444/68). Anche la censura proposta sul punto da Q A M è infondata, alla luce della diffusa motivazione resa dall’ufficio urbanistico regionale che, ricollegandosi alla diffusa motivazione della decisione del comune, ha respinto l’osservazione in relazione al fatto che dalla documentazione allegata all’opposizione si evince che non vi è il rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 1444/68 per la determinazione della zona B (sup. coperta >
1/8 dell’estensione dell’area e indice territoriale >

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