TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-11-14, n. 202400331
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2024
N. 00331/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2024, proposto da B P, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
P P, P srl, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto comunale n.376 del 20 giugno 2024, nella parte in cui veniva irrogata la sanzione pecuniaria di €20.000,00, ex art.31, comma 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001, per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n.69 del 2021, avente ad oggetto un manufatto residenziale abusivo in zona vincolata (struttura n.53), di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalbordino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto n.376 del 20 giugno 2024, indirizzato al Sig. B P, il Comune di Casalbordino da un lato disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ex art.31, comma 3 del D.P.R. n.380 del 2001, della struttura di cui al n.53 dell’ordinanza di demolizione n.69 del 2021 (manufatto residenziale abusivo in zona vincolata), con la relativa area di sedime, per mancata ottemperanza alla stessa, dall’altra irrogava, per la medesima ragione, la sanzione pecuniaria di €20.000,00, ex art.31, comma 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001.
L’interessato impugnava il cennato provvedimento, nella sola parte in cui gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria, censurandolo per violazione dell’art.31 del D.P.R. n.380 del 2001.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente di essere mero utilizzatore temporaneo della predetta struttura, quale villeggiante estivo, di non esserne il proprietario né l’autore dell’abuso, di non averne la materiale disponibilità.
Si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso il Comune di Casalbordino, deducendone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2024, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Quanto all’impugnativa della sanzione pecuniaria, la stessa appare fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che la misura pecuniaria ex art.31, comma 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001, in quanto sanzionatoria, può essere imposta solo al responsabile dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ovvero al soggetto in grado di eseguire l’ordinanza, in qualità di autore dell’abuso e con la materiale disponibilità dell’opera (cfr., tra le altre, TAR Lazio-Latina, I, n.646 del 2023,