TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-17, n. 202302845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-17, n. 202302845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302845
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2023

N. 02845/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14206/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14206 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto prot. nr. -OMISSIS-, emesso in data 24.09.2019 dal Prefetto di -OMISSIS-, di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett f), della legge 05.02.1992 n. 91;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che con ricorso notificato il 19.11.2019 e ritualmente depositato, senza istanza di sospensiva, il ricorrente ha impugnato il decreto del 24.09.2019 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italianata per la rilevata mancanza del requisito della residenza decennale in Italia;

- che il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;

- che alla pubblica udienza del 17 gennaio 2023, previo avviso alle parti presenti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto:

- che il Collegio rileva d’ufficio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. all’udienza di discussione, l’incompetenza territoriale del TAR adito, tenuto conto del recente e condivisibile intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ordinanza 13-07-2021, n. 13, che in un caso analogo ha avuto modo di ribadire le seguenti coordinate:

a) il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale;

b) la competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto;
tale criterio viene integrato ( rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso. In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca esclusivamente in un solo ambito territoriale;

c) “ nel caso di specie (…) non si è al cospetto di un provvedimento di diniego della cittadinanza, ma di una decisione prefettizia di inammissibilità, che si esaurisce sul piano procedimentale e non attribuisce né nega lo status di cittadino valido erga omnes”;
infatti, precisa l’Adunanza Plenaria, “ la valutazione compiuta dalla prefettura nel caso di specie non incide sulla pretesa sostanziale dello straniero e, dunque, sul suo status , ma solo sul profilo preliminare, inerente alla regolarità della domanda, con la conseguenza che al relativo provvedimento di inammissibilità non può connettersi un'efficacia erga omnes , e quindi ultraregionale, propria, invece, di un provvedimento che, entrando nel merito, presuppone un giudizio circa la spettanza del bene della vita, peraltro riconoscibile, nel caso di specie, solo dall'autorità centrale”;

- che, alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto di inammissibilità adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- deve ritenersi privo di efficacia ultraregionale;
pertanto, in applicazione del criterio principale della sede, la causa deve essere devoluta al TAR per la Toscana, territorialmente competente ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.;

Considerato, infine, che, quanto alla forma della pronuncia da adottare, premesso che l’art. 33 c.p.a. dispone che il giudice pronuncia “ sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio ” e “ ordinanza ” quando assume misure cautelari o interlocutorie, “ ovvero decide sulla competenza ”, questo Collegio ritiene opportuno non discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che ha affermato che, in fattispecie quali quella oggetto del presente giudizio, l’incompetenza territoriale debba essere rilevata con sentenza e non con ordinanza, atteso che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 15, comma 4, del c.p.a., in seguito all'art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare, ex comma 2 del medesimo articolo, o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3, desumendosi da ciò che, negli altri casi, ovverosia quando debba essere dichiarata, come nell'ipotesi di specie, all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia di incompetenza territoriale debba essere adottata con sentenza (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. V, 23/06/2022, n.8547;
TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 06/06/2022, n.1824;
TAR Campania, Napoli, Sezione VII, 11/01/2022, n. 193;
TAR Molise Sez. I, 10/11/2020, n. 310;
TAR Trentino Alto Adige -Sezione autonoma di Bolzano, 04/03/2020, n. 63;
TAR Veneto, Sezione I, 18/06/2019, n. 726;
TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, 15/04/2019, n. 4867);

Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura in rito della pronuncia adottata .

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