TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-23, n. 202415004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-23, n. 202415004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415004
Data del deposito : 23 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2024

N. 15004/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10992/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10992 del 2023, proposto da
V B, G B, G B, F C, S D L, F F, W F, G G, M G, E G, A G, U L, C M, D N, M O, Sebastiano Patane', D A P, M R, P R, E S, U S, C S, G T e V T, rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento nella misura massima prevista per legge e, per l’effetto,

per la condanna

dell’Amministrazione al pagamento in loro favore delle somme dovute a titolo di indennità di trasferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, fino al 31 dicembre 2016 in servizio presso il Centro Operativo Aeromobile (C.O.A.) di Roma Urbe, poi transitati, per effetto del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 1 gennaio 2017, nell’ambito del quale sono stati assegnati, dal 16 gennaio 2017, in ragione della qualifica posseduta (piloti elicotteristi o specialisti elicotteristi), al Centro Aviazione di Ciampino, così subendo, secondo la loro prospettazione, un trasferimento d’autorità ad altra sede di servizio, ubicata in un Comune diverso da quello di provenienza, con conseguente diritto all’indennità di cui all’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86.

Sollecitata con apposita l’istanza in tal senso in data 27 dicembre 2021, l’amministrazione ha, tuttavia, in data 21 marzo 2022, rigettato la richiesta, in applicazione dell’art. 18, co. 13, del d.lgs. 177/2016, secondo il quale «Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86» , che esclude l’indennità di trasferimento per coloro che siano destinatari di trasferimento «ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni» , riconoscendo, invece, loro l’indennità di trasferta di cui all’art. 1 della l. 26 luglio 1978, n. 417.

2. I ricorrenti, premettendo di agire a tutela di un diritto riconosciuto dalla legge, soggetto all’ordinario termine di prescrizione, hanno chiesto, pertanto, a questo Tribunale l’accertamento del diritto a ricevere l’indennità di cui all’art. 1, co.1, l. 86/2001, ritenendo integrati tutti i presupposti previsti dalla norma:

i) il trasferimento d’autorità, disposto, ai sensi dell’art. 12, co. 2, lett. a), punto 2, del d.lgs. 177 2016, prescindendo da qualsiasi loro manifestazione di volontà;

ii) l’ubicazione del reparto di destinazione in un comune distante più di 10 km da quello in cui si trova il reparto di partenza, trovandosi l’Aeroporto G.B. Pastine a 32,7 km dal C.O.A. di Roma Urbe;

iii) la mancata soppressione del reparto di provenienza, ceduto all’Arma dei Carabinieri e divenuto il Nucleo elicotteri di Roma Urbe, che dimostrerebbe l’avvenuto «assorbimento» delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato in quelle di altre amministrazioni, non equiparabile ad una «soppressione», come confermato anche dal testo dell’art. 8, co. 1, lett a), della legge «delega» 7 agosto 2015, n. 124, dai pareri del Consiglio di Stato n. 1183/2016 del 18 aprile 2016 e n. 2112/2016 del 14 ottobre 2016 e dalla Corte costituzionale nella sentenza del 10 luglio 2019, n. 170.

Ad avviso degli istanti, opinando diversamente «si giungerebbe ad una disapplicazione, di fatto, in via generalizzata del detto art. 1, comma 1, l. n. 86/2001» e ad «un’interpretazione costituzionalmente illegittima della norma stessa, che imporrebbe, senza giustificazione alcuna, la sottrazione di un beneficio previsto dalla legge, peraltro, funzionale a primari interessi costituzionali, quali quelli tutelati dagli articoli 29 e 36 Cost.» ;
il giudice amministrativo avrebbe, del resto, già affrontato la questione in numerose occasioni, statuendo che «l’operazione di assorbimento prevede la conservazione – non la soppressione, né la dislocazione - dell’apparato organizzativo del Corpo forestale presente sul territorio con proprie articolazioni, la cui gestione, insieme con le funzioni trasferite, viene assunta dalle altre Forze di polizia» (T.A.R. L’Aquila, 4 novembre 2022, n. 389).

D’altra parte, che si tratti di trasferimento e non di movimentazione temporanea sarebbe dimostrato dal tempo trascorso dall’assegnazione all’attuale reparto, pari, alla data di proposizione del ricorso, ad oltre 7 anni.

Da ultimo, i ricorrenti hanno segnalato che il medesimo Ministero dell’Interno avrebbe riconosciuto l’emolumento in questione al personale del Corpo Forestale dello Stato transitato, con le stesse modalità, nei ruoli della Polizia di Stato, di guisa che «il diverso atteggiamento del Ministero dell’Interno nell’applicazione della legge n. 86/2001, manifestato con il mancato riconoscimento dell’emolumento all’odierno ricorrente, appare irragionevole, ingiustificatamente discriminatorio e violativo della legge e dei principi costituzionali» .

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 23 agosto 2023, senza articolare alcuna difesa.

4. In data 2 ottobre 2023, è stata depositata documentazione attestante il collocamento in quiescenza dei sigg.ri G, G, L, P, P, R e S.

5. In data 14 marzo 2024, il Ministero dell’Interno ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base dell’assunto che «L’assorbimento del Corpo forestale dello Stato…integra il presupposto di operatività del comma 1 bis art. 1 L. 86/01 che esclude la spettanza dell’indennità di cui all’art. 1 comma 1 ove il “trasferimento” del dipendente consegua alla soppressione dell’ufficio di appartenenza, non potendosi dubitare, al di là dell’espressione descrittiva, della equivalenza tra “assorbimento” e “soppressione” dell’ente di provenienza» ed eccependo la prescrizione dei diritti azionati.

6. In data 5 aprile 2024, i ricorrenti hanno depositato istanza di prelievo, segnalando l’intervento, sul tema in discussione, della sentenza del Consiglio di Stato del 15 marzo 2024, n. 2520, favorevole alla tesi della diversità dell’«assorbimento» dalla «soppressione» di un reparto, e formulando istanza di riunione con il ricorso n. 12236/2019, avente il medesimo oggetto della presente causa.

7. Con memoria ex art. 73 c.p.a., i ricorrenti hanno ripreso gli argomenti già spesi nell’atto introduttivo e si sono opposti all’eccezione di prescrizione, in quanto generica e, quindi, inammissibile, nonché infondata, avuto riguardo all’interruzione del termine di prescrizione, avvenuta con l’istanza del 20 dicembre 2021, sia che si consideri il diritto all’indennità soggetto all’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c. sia che si ritenga applicabile il diverso termine quinquiennale ex art. 2948, n. 4, c.c., che collocherebbe il termine di prescrizione della prima rata al 16 febbraio 2022.

8. All’udienza pubblica del 2 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Preliminarmente, si osserva che il giudizio instaurato con il ricorso n. 12236/2019 è stato definito con la sentenza di questo Tribunale del 15 luglio 2024, n. 14290, con conseguente impossibilità per questo Collegio di disporre la riunione richiesta ex art. 70 c.p.a.

10. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni già enunciate dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado formatasi in subiecta materia .

Può prescindersi dall’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, da dichiarare inammissibile in quanto priva di qualsiasi allegazione a suo supporto, e farsi applicazione, ai fini dell’accoglimento del ricorso, del criterio esegetico dell’art. 18, co. 13, del d.lgs. 177/2016 contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2520/2024, che questo giudice intende far proprio, secondo cui la disposizione in parola non osta all’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 1, co. 1, l. 86/2001, dovendosi interpretare il richiamo all’art. 1, co. 1- bis della l. 86/2001 ivi contenuto nel senso che «il legislatore, nel disciplinare l’assorbimento del Corpo forestale, abbia inteso escludere la debenza dell’indennità solo ove il personale sia stato trasferito ad altra sede (di altra amministrazione) non limitrofa perché “il reparto”, ossia la sede operativa, invece di passare nella disponibilità dell’arma dei Carabinieri (come accaduto nella maggioranza dei casi), sia stato fisicamente soppresso, perché ritenuto non più necessario nella riorganizzazione sul territorio» .

Il reparto di provenienza dei ricorrenti, il C.O.A. del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ubicato in Roma, non è stato, infatti, soppresso, ma è transitato alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, sotto la diversa denominazione di «Nucleo elicotteri di Roma Urbe» sicché il loro trasferimento, a seguito dell’inquadramento nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Centro Aviazione di Ciampino configura una movimentazione rientrante nella fattispecie di cui all’art. 1, co. 1, l. 86/2001, non risultando contestata dall’amministrazione resistente alcuna delle condizioni ivi previste - legittimazione attiva dei ricorrenti, carattere autoritativo del trasferimento, definitività dell’assegnazione e diversità del Comune in cui è situato il Reparto di destinazione rispetto a quello in cui insiste il Reparto di provenienza - per l’attribuzione dell’indennità, bensì esclusivamente la perdurante operatività del reparto di partenza, sulla quale, invece, per i motivi già indicati, non incide la sua riallocazione nella diversa amministrazione conferitaria.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento a titolo di indennità di trasferimento della somma pari a «trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» , secondo quanto prospettato dai ricorrenti e non contestato dalla parte resistente, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo.

Dalle somme complessivamente dovute a titolo di indennità di trasferimento dovrà essere detratto quanto percepito a titolo di indennità di trasferta, alternativa alla prima (Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 8 luglio 2020, n. 14380).

Va respinta, invece, la richiesta di concessione della rivalutazione monetaria, non liquidabile in caso di debiti di valuta, come quello gravante sull’amministrazione a fronte del diritto all’indennità di cui si discute.

11. Trattandosi di contenzioso sul quale solo di recente è intervenuta una pronuncia chiarificatrice del giudice d’appello, a seguito di una giurisprudenza di primo grado non sempre univoca, si ritiene possibile compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatta salva la restituzione del contributo unificato da parte dell’amministrazione soccombente a favore dell’avvocato dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

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