TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-06-10, n. 201501582

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-06-10, n. 201501582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501582
Data del deposito : 10 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02216/2009 REG.RIC.

N. 01582/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02216/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2009, proposto da:
G D S, rappresentata e difesa dall'avv. A L C, con domicilio legale presso la Segreteria del Tribunale in Catania, Via Milano 42a;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio della Motorizzazione Civile di Messina , in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato ed ivi domiciliati in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento, previa sospensione

- provvedimento contenuto nella nota prot. n. 13659 del 14/07/2009 dell'ufficio della motorizzazione civile di Messina, con il quale l’Amministrazione ha disposto la revisione della patente di guida della quale è titolare la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Assessorato Turismo, Comunicazione e Trasporti della Regione Siciliana (per l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Messina);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. La Sig.ra Di Salle Grazia, di seguito a un sinistro stradale che l’aveva vista coinvolta quale conducente dell’autoveicolo che aveva tamponato uno scooter in data 14/07/2009 lungo la via Consolare Pompea in Messina, si vedeva notificato dall’ufficio della Motorizzazione Civile di Messina il provvedimento n. 13654 del 14/07/2009, con il quale la stessa era chiamata a sostenere un nuovo esame di idoneità in sede di revisione della patente di guida della quale era titolare.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, la Sig.ra Di Salle Grazia lo impugnava con ricorso notificato il 16/09/2009 e depositato il 29/09/2009, deducendo i vizi di violazione dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento, di mancanza di motivazione, di illogicità manifesta e di violazione degli artt. 124 e 141 del D.Lgs. n. 285/1992.

Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo della Difesa Erariale, con deposito di memoria in segreteria il 19/10/2009 eccepiva il difetto di legittimazione processuale passiva dell’intimato (ufficio periferico del) Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Il Collegio rigettava la domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe con ordinanza n. 1529/2009.

All’Udienza pubblica del 26/03/2015 , il ricorso veniva trattenuto in decisione.

II. Il Collegio, preliminarmente, deve esaminare l’eccepito difetto di legittimazione processuale passiva dell’Amministrazione intimata.

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 296/2000, il D.P.R. n. 1113/1953 è stato modificato nel senso di prevedere, al secondo comma del suo art. 1, che “ la regione siciliana esercita nell’ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato ”. Nondimeno, rispetto alla tesi della Difesa Erariale, che ritiene tale modifica normativa preclusiva della possibilità di evocare in giudizio l’amministrazione statale in persona del Ministero dei Trasporti, occorre evidenziare come, ai sensi del primo comma di quella stessa norma, il trasferimento di funzioni fra l’amministrazione statale e quella regionale è avvenuto unicamente “ nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto ”. In base al parallelismo fra attribuzione di poteri amministrativi e di funzioni legislative previsto dal primo comma dell’art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, la titolarità di potestà amministrative delle Autorità Regionali non può eccedere, a norma del primo comma dell’art. 17 del precitato Statuto, il limite del loro essere preordinate al “ fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione ”. Il provvedimento della cui legittimità si tratta è, invece, quello adottato a norma dell’art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992, alla cui stregua “ non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis ”. E’ dunque evidente che, in quanto destinato ad avere effetto entro l’ambito dell’intero territorio nazionale (ed addirittura oltre i confini dello stesso, in base agli accordi fra Stati diversi che lo riconoscano idoneo a legittimare la guida di autoveicoli pur oltre l’ambito dei confini nazionali dello Stato che lo abbia rilasciato), tale provvedimento non può dirsi sia rivolto al “ fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione ”. In base dunque ad una interpretazione sistematica dell’art. 1 del D.Lgs n. 296/2000 (che abbia riguardo ad entrambi i primi suoi due commi e non soltanto al secondo) - oltre che costituzionalmente conforme, perché la relatio ivi operata agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana rende contraria al chiaro disposto di norme costituzionali ogni esegesi di leggi ordinarie che voglia obliterare o pretermettere i limiti da esse discendenti…-, è evidente sussistere la legittimazione processuale passiva dell’intimato Ministero dei Trasporti contestata dalla Difesa Erariale.

Quanto alle perplessità ingenerate dal parere n. 1187/2009 della III sezione Consiglio di Stato, è agevole osservare come esso non si sia affatto occupato della imputazione giuridica degli effetti di un provvedimento adottato da un Ufficio Provinciale della motorizzazione civile inserito all’interno di una delle branche dell’organizzazione amministrativa della Regione Siciliana - il cui riflesso è appunto rappresentato dal sussistere o meno della legittimazione (processuale) passiva dell’intimato Ministero -, ma esclusivamente dei rapporti interni di tipo organizzativo che quell’Ufficio legano all’Assessorato di appartenenza, al più limitato fine di stabilire quale, in relazione ad essi, sia l’organo di vertice titolare di poteri decisori in sede di ricorso straordinario nell’ambito della Regione Siciliana: per la peculiare ragione del concorso, in quell’ambito, fra poteri attribuiti in sede di decisione del ricorso straordinario tanto al Presidente della Regione – per atti dell’amministrazione regionale (ex art. 23, comma quarto, dello Statuto della Regione Siciliana) -, quanto al Presidente della Repubblica – per atti delle amministrazioni dello Stato ( de residuo rispetto alla norma statutaria menzionata appena prima, in base alle previsioni dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971) -. Per le ragioni indicate in precedenza, viene dunque respinta la eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva dell’intimato Ministero dei Trasporti.

Si può dunque passare all’esame nel merito delle censure proposte dalla ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce sussistere il vizio di mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990.

Secondo l’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, in relazione al provvedimento impugnato, in quanto espressamente adottato a norma dell’art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992 (alla stregua del primo paragrafo del cui primo comma “ gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 , possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all' art. 119 , comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica ”), stante la discrezionalità assai ampia di cui gode l’amministrazione nell’adottarlo (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 18 gennaio 2013, n. 72), “ è necessario, anche nel procedimento preordinato alla revisione della patente di guida (caratterizzato da ampia discrezionalità, ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, potendo disporre i competenti uffici la revisione della patente ogni volta che fatti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa), il rispetto degli oneri di comunicazione indicati nell'art. 7, l. n. 241 del 1990 ” (T.A.R. Liguria, sez. II, sent. 22 ottobre 2009, n. 2953).

Di conseguenza, nulla avendo fatto l’Amministrazione intimata per dimostrare che, pur in costanza dell’omissione di avviso dell’avvio del procedimento, “ il provvedimento non avrebbe dovuto essere diverso da quello in concreto adottato” – e non operando pertanto l’effetto sanante di cui alla seconda parte del secondo comma dell’art. 21–octies della L. n. 241/1990 -;
ed escluso altresì che dall’esame degli atti emerga una particolare urgenza nel provvedere (ad esempio, a causa della gravità delle conseguenze prodotte dal sinistro stradale che ha visto coinvolto la ricorrente, per il numero di ulteriori veicoli coinvolti e/o di soggetti lesi) che sia tale da affrancare extraordinarie l’Amministrazione intimata dall’obbligo di avviso di avvio del procedimento, il Collegio ritiene sussistere la postulata violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, giacchè “ la valutazione di cui all'art. 128 del Codice della Strada implica un'attribuzione sommaria di responsabilità che ha carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l'immediatezza e la celerità dei provvedimenti d'urgenza in senso stretto, non essendo, cioè, insite automaticamente nella previsione normativa quelle particolari esigenze di celerità che giustificano in ogni caso l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ”(T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, sent. 15 maggio 2013, n. 4862).

Tenuto conto del carattere logicamente pregiudiziale del postulato vizio di violazione dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento (cfr, ex plurimis e più di recente, T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, sent 4 aprile 2014, n. 690), il Collegio, dichiarata assorbita ogni altra censura, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe, per gli effetti annullando il provvedimento con esso impugnato.

Tenuto conto della natura esclusivamente procedimentale del vizio per il quale l’annullamento dell’atto impugnato è stato disposto, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi